Sentenza n. 202300819/2023
4h - Forze Armate E Di Polizia - Guardia Di Finanza - Trasferimento Temporaneo - Diniego
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un dipendente della Guardia di Finanza ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di due provvedimenti del Comando Generale della Guardia di Finanza che hanno rigettato, rispettivamente in data 18 febbraio 2022 e 11 luglio 2022, la sua richiesta di trasferimento temporaneo ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 5, della legge 5 febbraio 1992, numero 104. Il ricorrente, rappresentato dagli avvocati Mariapaola Marro e Francesco Paolo Mastrovito, ha avanzato un primo ricorso amministrativo e successivamente ha presentato motivi aggiunti in data 3 ottobre 2022, contestando la legittimità delle decisioni dell'amministrazione militare. I provvedimenti impugnati recavano il rigetto della domanda di trasferimento temporaneo, provocando una situazione di precarietà lavorativa e personale del ricorrente, il quale evidentemente necessitava di tale trasferimento per esigenze connesse alla disabilità propria o di familiari.
Il quadro normativo
La controversia verte sull'interpretazione e sull'applicazione dell'articolo 33 della legge 104 del 1992, norma fondamentale in materia di diritti delle persone con disabilità e di loro familiari. Questo articolo, nella sua struttura, riconosce a determinate categorie di dipendenti pubblici e privati il diritto a benefici lavorativi specifici, tra cui il trasferimento presso sedi più vicine al proprio domicilio o a quello del familiare disabile da assistere, nonché il diritto a permessi retribuiti per l'assistenza. L'articolo 33 rappresenta uno strumento cruciale per il bilanciamento tra esigenze lavorative e necessità di assistenza personale o familiare, affermando il principio che la disabilità deve trovare riconoscimento nelle modalità di esercizio del rapporto di impiego. Le amministrazioni pubbliche, inclusa la Guardia di Finanza come corpo militare dello Stato, sono tenute al rispetto di questa norma e non possono arbitrariamente rifiutare le richieste di trasferimento temporaneo avanzate secondo le modalità previste dalla legge.
La questione giuridica
Il punto controverso della sentenza riguarda la legittimità dei rifiuti opposti dalla Guardia di Finanza alle richieste di trasferimento temporaneo avanzate dal ricorrente, in quanto non adeguatamente motivati o comunque non conformi agli obblighi previsti dalla legge 104 del 1992. In particolare, la questione si incentrava sul diritto soggettivo del dipendente a ottenere il trasferimento qualora sussistessero i presupposti normativi, e sul correlativo obbligo amministrativo di accogliere la domanda oppure di fornirne un rifiuto motivato in fatto e in diritto, indicando specifiche ragioni di impossibilità. La controversia evidenziava la tensione tra il principio del diritto della persona disabile a fruire degli istituti di tutela previsti dalla legge e le esigenze organizzative dell'amministrazione militare, con particolare riguardo alle limitazioni che potessero essere derivate da necessità funzionali della Guardia di Finanza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella persona della dottoressa Katiuscia Papi quale estensore, ha ritenuto dapprima improcedibile il primo ricorso, probabilmente per vizi procedurali nella sua proposizione o per altre ragioni di inammissibilità. Tuttavia, ha accolto pienamente il ricorso per motivi aggiunti presentato successivamente dal ricorrente, annullando entrambi gli atti impugnati per la incompatibilità con la normativa sulla disabilità. Il collegio giudicante ha evidentemente ritenuto che l'amministrazione non potesse legittimamente rifiutare il trasferimento temporaneo senza fornire motivazioni che fossero concrete, specifiche e riferibili a effettive impossibilità organizzative o normative insuperabili. Il TAR ha applicato il principio secondo il quale il diritto riconosciuto dalla legge 104 del 1992 costituisce un diritto soggettivo perfetto, il cui esercizio non può essere discrezionalmente compresso dall'amministrazione se non sulla base di ragioni rigorosamente giustificate e documentate. La decisione implica che il Comando Generale della Guardia di Finanza abbia violato i diritti del ricorrente, configurando un'omissione di atto dovuto o un esercizio illegittimo del potere amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di dichiarare improcedibile il primo ricorso amministrativo del ricorrente ma di accogliere il ricorso per motivi aggiunti presentato successivamente. Per questa ragione, ha annullato gli atti impugnati, ossia il provvedimento datato 18 febbraio 2022 e quello datato 11 luglio 2022, entrambi del Comando Generale della Guardia di Finanza. La sentenza ha inoltre compensato le spese della controversia tra le parti e ha ordinato all'amministrazione militare di procedere all'esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Infine, il TAR ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo all'identificazione dello stesso, a protezione della riservatezza personale e della dignità della parte ricorrente, in conformità alle norme sulla privacy e al Regolamento europeo 2016/679.
Massima
L'amministrazione pubblica non può legittimamente rifiutare il trasferimento temporaneo richiesto da un dipendente secondo le disposizioni dell'articolo 33 della legge 104 del 1992 se non fornisce una motivazione concreta, specifica e basata su effettive impossibilità organizzative documentate, essendo tale diritto una facoltà soggettiva perfetta e non discrezionalmente comprimibile dall'autorità amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'atto avente protocollo n. -OMISSIS- datato 18 febbraio 2022 emesso dal Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri e notificato al ricorrente in data 23 febbraio 2022 previa pec all'interessato recante il rigetto del trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 5, L. 104/92. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3 ottobre 2022: - dell'atto avente protocollo n. -OMISSIS- datato 18 febbraio 2022 emesso dal Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto ufficio personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri e notificato al ricorrente in data 23 febbraio 2022 previa pec all'interessato, recante il rigetto del trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 5 l. 104/92; dell'atto avente protocollo n. -OMISSIS-datato 11 luglio 2022 emesso dal Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto ufficio personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri e notificato al ricorrente in data 18 luglio 2022, recante il rigetto del trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 5 L. 104/92. sul ricorso numero di registro generale 672 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariapaola Marro e Francesco Paolo Mastrovito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Mariapaola Marro in Milano, Via Primaticcio, 8; Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, Guardia di Finanza - Comando Generale in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il primo e accoglie il secondo. Annulla, per l’effetto, gli atti impugnati con il ricorso ex art. 43 c.p.a., nei sensi e per le ragioni indicati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente o degli altri soggetti menzionati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti menzionati. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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