Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202300815/2023

4h - Polizia Penitenziaria - Sanzione Disciplinare - Destituzione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un assistente capo in servizio presso un istituto penitenziario è stato sottoposto a procedimento disciplinare per una violazione della propria posizione di funzionario pubblico. Il Funzionario Istruttore incaricato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha redatto relazione istruttoria in data 29 novembre 2021, concludendo verso l'irrogazione di una grave sanzione disciplinare. Il Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria ha deliberato il 23 marzo 2022 la proposta di destituzione del ricorrente. Con decreto del 10 maggio 2022, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha formalizzato l'inflizione della sanzione di destituzione, con decorrenza retroattiva al 4 agosto 2021, notificandola immediatamente al dipendente. Il ricorrente ha quindi impugnato dinanzi al TAR i provvedimenti disciplinari, contestando sia il procedimento sia il merito della decisione.

Il quadro normativo

La materia del procedimento disciplinare per il corpo di polizia penitenziaria è disciplinata dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, numero 449, quale normativa di riferimento per l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei dipendenti dell'amministrazione penitenziaria. Il procedimento disciplinare deve seguire un iter procedurale rigorosamente definito dalla legge, con rispetto delle garanzie del contraddittorio, della comunicazione dell'accusa e della possibilità di difesa per l'imputato. La sanzione della destituzione rappresenta la massima sanzione disciplinare prevista nell'ordine delle penalità disciplinari e può essere inflitta solo in caso di violazioni gravissime della disciplina o dell'etica della funzione pubblica. Le decisioni del Consiglio Centrale di Disciplina, organo collegiale preposto alla determinazione della sanzione, devono essere coerenti con i fatti accertati e proporzionate alla gravità della condotta contestata.

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'intero procedimento disciplinare e della sanzione inflitta, impugnando tanto la relazione istruttoria quanto la deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina e il decreto di inflizione della sanzione. La questione centrale era se il procedimento disciplinare fosse stato condotto correttamente dal punto di vista procedurale, se gli accertamenti istruttori fossero stati adeguati, se la sanzione fosse stata proporzionata alla violazione disciplinare e se non fossero stati violati diritti costituzionali e amministrativi del ricorrente. Il ricorrente ha inoltre sottoposto al giudice amministrativo la questione della legittimità della nota con cui il Ministero aveva rigettato la successiva istanza di riesame del medesimo ricorrente, rappresentando che questa costituirebbe un ulteriore provvedimento illegittimo.

La motivazione del giudice

Il TAR ha esaminato nel dettaglio tutti i provvedimenti impugnati, verificando prima la corretta osservanza del procedimento disciplinare ex decreto legislativo 449/92 e l'assenza di vizi procedurali che potessero determinare l'illegittimità della decisione. Il collegio giudicante ha valutato la completezza della relazione istruttoria e l'appropriatezza della raccolta probatoria effettuata nella fase preliminare del procedimento disciplinare. Ha quindi verificato se il Consiglio Centrale di Disciplina avesse fondato la propria deliberazione su accertamenti fattibili e se la sanzione inflitta fosse stata adeguata rispetto alla gravità dei fatti, senza arbitrio o irrazionalità nella scelta della sanzione massima. Il TAR ha altresì considerato la legittimità della nota ministeriale che ha rigettato l'istanza di riesame, verificando se fossero sussistenti i presupposti per un riesame e se il rifiuto fosse stato motivato in conformità alle circolari ministeriali di riferimento. Concludendo questa analisi, il tribunal ha ritenuto che nessuna illegittimità potesse riconoscersi nei singoli provvedimenti né nel procedimento nel suo complesso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal dipendente penitenziario, confermando la legittimità del decreto di destituzione del 10 maggio 2022, della deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del 23 marzo 2022, della relazione istruttoria e della nota ministeriale che aveva negato il riesame. Le spese processuali sono state compensate fra le parti, essendo il ricorso risultato infondato ma non manifestamente destituito di fondamento. Il TAR ha inoltre ordinato l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente e di qualsiasi informazione atta ad identificare i soggetti coinvolti, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente, applicando le disposizioni sulla privacy contenute nel decreto legislativo 196/2003 e nel regolamento europeo GDPR.

Massima

Non sussiste illegittimità del procedimento disciplinare e della sanzione di destituzione inflitta a un dipendente della polizia penitenziaria quando il procedimento sia stato correttamente istruito, i fatti accertati siano proporzionati alla gravità della sanzione e non siano stati violati i diritti procedurali dell'imputato nel contraddittorio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
a) del decreto del 10 maggio 2022 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, notificato al ricorrente il successivo 11 maggio 2022, con il quale è stata inflitta al -OMISSIS- quale assistente capo in forza presso la -OMISSIS- la sanzione disciplinare della destituzione con decorrenza dal 4 agosto 2021;
b) della Deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria del 23 marzo 2022, con cui il Collegio ha proposto per il -OMISSIS- la sanzione disciplinare della destituzione;
c) della relazione istruttoria redatta ex art. 15, D. Lgs. 449/92 del 29 novembre 2021, dal Funzionario Istruttore incaricato;
d) della Nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio XI Disciplina Corpo di Polizia Penitenziaria a firma del Direttore Generale prot. -OMISSIS- pervenuta alla pec dell'avvocato -OMISSIS-in data 13 giugno 2022, con la quale, in relazione alla istanza di riesame presentata dal medesimo Avvocato in data 9 giugno 2022, si comunicava che la stessa non poteva essere accolta, e per quanto di ragione della Circolare Ministeriale n.0421531-2011 dell'8 novembre 2011 ivi richiamata, ed allegata;
e) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto, e con espressa riserva di motivi aggiunti.
sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2022 proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS-e Mauro Amendola e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e altri soggetti nominati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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