Sentenza n. 202300805/2023
3i - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Accesso E Silenzio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990 presso il Ministero dell'Interno, specificamente verso la Questura di Varese. Contestualmente ha presentato anche un'istanza di fotosegnalamento. La Questura di Varese ha mantenuto il silenzio rispetto a entrambe le istanze, non fornendo una risposta esplicita né di accoglimento né di rigetto nei termini previsti dalla legge. Davanti al persistere di questo silenzio-rigetto, il ricorrente ha promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento dell'illegittimo comportamento omissivo dell'amministrazione e il riconoscimento del proprio diritto di accesso.
Il quadro normativo
La materia è regolata dalla Legge 7 agosto 1990, numero 241, che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi come diritto fondamentale della trasparenza amministrativa e della partecipazione procedimentale. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di rispondare alle istanze di accesso entro i termini di legge, trenta giorni ordinariamente, con facoltà di proroga di altri trenta giorni in caso di particolari complessità. Il silenzio della pubblica amministrazione oltre tali termini è equiparato a rigetto tacito e costituisce un comportamento illegittimo suscettibile di impugnazione davanti al giudice amministrativo. La normativa in questione rappresenta uno strumento essenziale per garantire la conoscibilità dell'agire amministrativo e il controllo democratico sulle istituzioni pubbliche.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia consiste nel diritto del cittadino di ottenere una risposta tempestiva e formale alle istanze di accesso agli atti amministrativi, nonché nell'individuazione delle conseguenze giuridiche derivanti dal mancato rispetto di tali termini da parte dell'amministrazione. In particolare, era in discussione se il silenzio prolungato della Questura potesse essere legittimamente opposto al ricorrente oppure se costituisse un vizio sostanziale e procedurale dell'azione amministrativa. La questione acquista rilievo anche in relazione al diritto di fotosegnalamento, che rappresenta una forma particolare di trasparenza amministrativa correlata a documenti di identificazione e dati sensibili.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso muovendo dall'accertamento che l'amministrazione aveva violato i propri obblighi procedimentali derivanti dalla legge sulla trasparenza amministrativa. Il collegio ha ritenuto che il silenzio-rigetto della Questura di Varese non potesse essere considerato una legittima manifestazione di volontà amministrativa, bensì costituisse un comportamento illegittimo e sanzionabile per violazione della disciplina relativa all'accesso ai documenti. Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, il che suggerisce che su alcuni profili la domanda del ricorrente sia stata ritenuta fondata e su altri meno, probabilmente limitando l'accoglimento a talune istanze o a talune categorie di documenti. La decisione riflette il principio consolidato nel diritto amministrativo secondo cui il silenzio amministrativo non può divenire strumento di sottrazione all'obbligo di trasparenza.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso parzialmente, annullando il silenzio-rigetto dell'istanza di accesso agli atti ex Legge 241/1990 e il silenzio serbato sull'istanza di fotosegnalamento, nonché ogni atto successivo consequenziale e connesso. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene le proprie spese senza restituzione. La sentenza è stata dichiarata esecutiva per l'obbligo della pubblica amministrazione di dare corso ai provvedimenti giudiziali, e le generalità del ricorrente sono state oscurate dal TAR al fine di tutelare la privacy e la dignità della persona, applicando la disciplina europea sulla protezione dei dati personali.
Massima
La pubblica amministrazione è tenuta a rispondere tempestivamente alle istanze di accesso agli atti amministrativi secondo i termini di legge, e il mancato rispetto di tali obblighi costituisce comportamento illegittimo impugnabile dinanzi al giudice amministrativo con annullamento del silenzio-rigetto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l'annullamento del silenzio-rigetto dell'istanza di accesso agli atti ex Legge 241/1990, e del silenzio illegittimamente serbato sull'istanza di fotosegnalamento presentate dal Ricorrente; di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 27 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; MINISTERO DELL'INTERNO-Questura di Varese, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Varese; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →