Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202300799/2023

4h - Forze Armate - Sospensione Disciplinare Dall'impiego

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Alberto Di Mario,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del decreto dirigenziale -OMISSIS-del 20 ottobre 2022, a firma del Generale di Corpo d’Armata -OMISSIS-, recante la sospensione disciplinare dall’impiego per mesi sei, notificato il 25 ottobre 2022; di tutti gli atti preordinati, conseguenti e connessi se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente, in uno e quanto di ragione: dell’esito del -OMISSIS- eseguito presso -OMISSIS- il 22 febbraio 2022; dell’esito delle controanalisi effettuate dall’ospedale metropolitano -OMISSIS- l’8 marzo 2022; del verbale modello -OMISSIS-del 21 marzo 2022 a firma del presidente della commissione medica militare Tenente Colonello -OMISSIS- con cui si disponeva la temporanea non idoneità al servizio per giorni novanta; degli atti dell’inchiesta formale disposta il 5 maggio 2022 dal Generale di Corpo d’Armata -OMISSIS-; della relazione finale del 1° luglio 2022 a firma del Tenente Colonello -OMISSIS-; proposta del 3 agosto 2022 a firma del Generale di Corpo d’Armata -OMISSIS- con la quale si proponeva di infliggere la sanzione al ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 3489 del 2022 proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Seconnino e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria con documentazione del Ministero della Difesa;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.59 del 2023 di fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art.55, comma 10 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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