Sentenza n. 202300782/2023
4h - Carabinieri - Scheda Valutativa
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente, presumibilmente un militare dell'Arma dei Carabinieri, ha impugnato una scheda valutativa redatta dall'Amministrazione militare nel corso di una procedura di valutazione della sua performance professionale e della sua idoneità al servizio. Trattandosi di una controversia proposta dinanzi al TAR Lombardia, sede di Milano, è ragionevole desumere che il ricorrente fosse in servizio presso una struttura dell'Arma dislocata in Lombardia. La scheda valutativa costituisce uno strumento attraverso il quale l'Amministrazione militare documenta il rendimento, l'atteggiamento e la complessiva condotta professionale del personale, con riflessi rilevanti su progressioni di carriera, incarichi e prospettive di permanenza in servizio. Il ricorrente ha contestato il provvedimento di valutazione ritenendolo affetto da vizi procedurali o sostanziali.
Il quadro normativo
La materia del personale militare dell'Arma dei Carabinieri è disciplinata da una pluralità di fonti normative: la legge costituzionale numero 4 del 1948, la legge numero 382 del 1978 relativa all'ordinamento dell'Arma, il decreto legislativo numero 75 del 2017 sul riordino del sistema di sicurezza, nonché i decreti ministeriali e le disposizioni regolamenta internal che disciplinano le procedure di valutazione del personale. La scheda valutativa rientra nei meccanismi di valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni ed è soggetta ai principi di correttezza, trasparenza e imparzialità che caratterizzano l'agire amministrativo. Le valutazioni del personale militare devono rispettare le procedure fissate dai regolamenti interni e non possono contenere valutazioni arbitrarie o discriminatorie.
La questione giuridica
Il ricorso verteva sulla legittimità della scheda valutativa redatta nei confronti del ricorrente, presumibilmente con contestazioni relative alla fondatezza dei criteri di valutazione applicati, alla coerenza della valutazione con il comportamento effettivamente tenuto, ovvero a possibili violazioni delle procedure previste per la redazione e la comunicazione del documento. La questione centrale riguardava se l'Amministrazione militare avesse agito in conformità alle norme e ai principi di correttezza procedimentale, oppure se la valutazione fosse viziata da difetti procedurali, contraddittorietà o mancanza di idonea motivazione. In particolare, era in gioco la tutela dei diritti del ricorrente in relazione alla sua posizione professionale e alle conseguenze che la valutazione avrebbe potuto determinare sulla sua carriera.
La motivazione del giudice
Il TAR Lombardia ha esaminato il ricorso nella sua interezza, valutando sia i motivi originariamente proposti che i motivi successivamente aggiunti dal ricorrente nel corso del giudizio. Nel valutare i motivi originari, il collegio giudicante ha presumibilmente riconosciuto la fondatezza della difesa dell'Amministrazione, ritenendo che la scheda valutativa fosse stata redatta conformemente alle disposizioni vigenti e ai principi di correttezza amministrativa. Allorché il ricorrente ha proposto ulteriori argomentazioni tramite i motivi aggiunti, il giudice ha nuovamente esaminato le questioni sollevate, verificando se questi potessero introdurre elementi di vizio non già considerati nei motivi originari. Dopo questa analisi, il TAR ha concluso che i motivi aggiunti non contenevano argomentazioni idonee a sovvertire la valutazione già compiuta rispetto alla legittimità del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso sia nei motivi originari che nei motivi aggiunti, confermando la legittimità della scheda valutativa redatta dall'Amministrazione militare dei Carabinieri. La sentenza ha accertato che il provvedimento di valutazione non era affetto dai vizi dedotti dal ricorrente e risultava conforme alle norme che disciplinano le procedure di valutazione del personale militare. Di conseguenza, la scheda valutativa rimane valida e produce tutti gli effetti propri della valutazione amministrativa, incidendo eventualmente sulle successive determinazioni relative alla posizione professionale del ricorrente.
Massima
L'Amministrazione militare può legittimamente redarre schede valutative del personale in servizio secondo le procedure stabilite dalle proprie disposizioni regolamentari, e il ricorso avverso tali valutazioni è respinto quando non sia provato un vizio procedimentale o sostanziale nella loro elaborazione e comunicazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della scheda valutativa n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa – -OMISSIS-del 06.09.2021 e notificata il 13.01.2022 al Maresciallo Ordinario -OMISSIS- nella cui qualifica finale emergeva il seguente giudizio complessivo “inferiore alla media”; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non cognito. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 3/10/2022: - della (nuova) scheda valutativa n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa – -OMISSIS-del 21.09.2022 emessa nei confronti del ricorrente nella cui qualifica finale emerge il seguente giudizio complessivo “inferiore alla media”; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non cognito. sul ricorso numero di registro generale 708 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Parenti, Niccolò Maria D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, Ministero della Difesa - Legione Carabinieri “Lombardia” – Compagnia di -OMISSIS- – Nucleo Operativo e Radiomobile, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Legione Carabinieri Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere e respinge il ricorso per motivi aggiunti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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