Sentenza n. 202500781/2025
4i - Immigrazione - Permesso Di Soggiorno - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno emesso dalla Questura della Provincia di Milano in data 16 maggio 2024 e notificato il 13 giugno 2024. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Gabriella Passaro, ha impugnato il diniego dell'ufficio immigrazione della Questura milanese, che aveva rifiutato il rinnovo del suo permesso di soggiorno. Il ricorso è stato depositato presso il tribunale amministrativo nel 2024 con il numero di registro generale 2238, affidandosi ai rimedi tipici della giurisdizione amministrativa per ottenere l'annullamento del provvedimento ritenuto illegittimo e il conseguente accoglimento della domanda di rinnovo del titolo.
Il quadro normativo
La materia del soggiorno degli stranieri in Italia è disciplinata principalmente dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, oltre che dai regolamenti amministrativi della Questura e dalle disposizioni del Ministero dell'Interno. Le questure esercitano il potere discrezionale di rilasciare, rifiutare o rinnovare i titoli di soggiorno secondo le condizioni previste dalla legge, verificando il permanere dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. La decisione di rifiutare il rinnovo incide direttamente sul diritto dello straniero di restare nel territorio nazionale ed è quindi soggetta al controllo del giudice amministrativo nel caso in cui sussistano vizi di legittimità nel procedimento o nel merito. Il ricorso amministrativo rappresenta lo strumento procedurale attraverso il quale il cittadino straniero può contestare il diniego e chiedere la tutela dei suoi diritti.
La questione giuridica
La controversia originaria riguardava la legittimità del provvedimento di rigetto del rinnovo del titolo di soggiorno emesso dalla Questura di Milano, ovvero se l'amministrazione avesse agito correttamente nella valutazione dei presupposti normativi necessari per il rinnovo oppure se avesse commesso errori di valutazione, violato norme di procedura, o esercitato il proprio potere in modo illegittimo. Il ricorrente contestava il diniego e chiedeva l'annullamento del provvedimento, circoscrivendo la questione alla verifica della conformità dell'atto amministrativo ai criteri di legittimità richiesti dall'ordinamento. La risoluzione del caso dipendeva dunque dall'accertamento dei vizi che il ricorrente imputava al provvedimento della Questura e dalla possibilità giuridica di ottenere la pronuncia del giudice amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, nella persona del collegio giudicante composto da Gabriele Nunziata come presidente, Silvia Cattaneo come consigliere e Silvia Torraca come referendario estensore, ha esaminato la controversia nell'udienza pubblica del 5 marzo 2025 e ha accolto le considerazioni della difesa erariale. Nel corso dell'istruttoria, il tribunale ha rilevato che durante il pendente giudizio è sopraggiunto un mutamento nella situazione giuridica del ricorrente tale da determinare una carenza di interesse ad agire, ovvero una perdita della ragione concreta per cui il ricorso era stato proposto. Questa circostanza sopravvenuta ha fatto venir meno l'utilità pratica della pronuncia giudiziale, rendendo il ricorso non più atto a produrre effetti favorevoli al ricorrente. Il tribunale ha quindi concluso che, data questa situazione, non sussistevano i presupposti processuali per proseguire nel giudizio e decidere nel merito della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rinunciando così a pronunciarsi nel merito della legittimità del provvedimento della Questura. Ha inoltre compensato le spese processuali tra le parti, evitando che una delle due dovesse sostenere completamente gli oneri della lite. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa secondo le disposizioni di legge e, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, il tribunale ha ordinato l'oscuramento di tutte le generalità e dei dati idonei a identificare il ricorrente al fine di tutelare la sua riservatezza e dignità personale.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse ad agire rende il ricorso improcedibile anche quando originariamente fondato, poiché vien meno l'utilità pratica della pronuncia giudiziale nel momento in cui la situazione fattuale del ricorrente sia mutata in modo tale da rendere ormai ininfluente l'accoglimento della domanda.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Silvia Torraca, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Questura della Provincia di Milano - Ufficio immigrazione, prot. -OMISSIS- del 16/05/2024, notificato in data 13/06/2024, di rigetto della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno (n. assicurata-OMISSIS-). sul ricorso numero di registro generale 2238 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella Passaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Sant'Antonio Maria Zaccaria, 1; il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Silvia Torraca e udita la difesa erariale come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
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