Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Accolto
Sentenza n. 202300781/2023
4l - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Archiviazione/rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento del provvedimento di archiviazione dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di -OMISSIS-, Ufficio Territoriale del Governo, Sportello Unico per l'Immigrazione in data 09.02.2022, notificato al solo datore di lavoro, Sig. -OMISSIS-, in data 23.02.2022. sul ricorso numero di registro generale 674 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed il datore di lavoro. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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