Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202300773/2023

4a - Affidamenti - Servizi - Affidamento Service Delle Apparecchiature E Dei Materiali Di Consumo Per L`esecuzione Esami Di Laboratorio - Lotto 1 - Aggiudicazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Roche Diagnostics S.p.A., società ricorrente, ha promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando il provvedimento di aggiudicazione prot. n. 1196 del 20 settembre 2022 con cui l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese ha assegnato il Lotto 1 denominato "Corelab" alla società Beckman Coulter S.r.l. La gara era stata indetta secondo una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 mediante la piattaforma informatica regionale Sintel per l'affidamento di un servizio di sei anni con opzione di rinnovo per ulteriore anno relativo al service delle apparecchiature e dei materiali di consumo per l'esecuzione degli esami di laboratorio presso la struttura sanitaria. Roche aveva partecipato alla procedura ritenendosi idonea all'affidamento dell'appalto e, non essendo risultata aggiudicataria, ha contestato l'intera procedura prospettando difetti nei criteri di valutazione, nella selezione e nell'aggiudicazione. La ricorrente ha presentato anche motivi aggiunti nel corso del giudizio, cercando di integrazione e rafforzamento delle proprie censure iniziali, e ha altresì avanzato una domanda di risarcimento del danno per i costi e i pregiudizi sostenuti a causa dei provvedimenti impugnati.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito della disciplina degli appalti pubblici dettata dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e di appalto". In particolare, rilevano gli artt. 60 (procedure aperte), 77 e seguenti (criteri di aggiudicazione), nonché 119 e 120 del codice del processo amministrativo che disciplinano la ricorribilità dei provvedimenti amministrativi e i termini entro i quali il ricorso deve essere proposto. La procedura in questione rientra tra gli appalti ad evidenza pubblica per i quali la legge impone il rispetto rigoroso delle regole di trasparenza, imparzialità e non discriminazione, e affida ai giudici amministrativi il compito di controllare che i provvedimenti di aggiudicazione rispettino tali principi fondamentali. La correttezza della valutazione comparativa delle offerte costituisce un elemento cruciale della legalità della procedura.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità della aggiudicazione del lotto a Beckman Coulter rispetto alle altre offerte concorrenti, in particolare quella della Roche. La ricorrente contestava i criteri e le modalità di valutazione delle offerte, evidentemente sostenendo che l'amministrazione avesse applicato in modo difforme o discrezionale i parametri di selezione e che la propria offerta dovesse essere considerata preferibile rispetto a quella dell'aggiudicataria. Inoltre, era in gioco il diritto della ricorrente a veder garantito il rispetto delle regole procedurali della gara e il principio della par condicio tra i partecipanti. Infine, sotto il profilo processuale, era necessario verificare se il ricorso era stato proposto tempestivamente e se sussistessero i presupposti per una sentenza di accoglimento con conseguente affidamento del contratto alla ricorrente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale, nel giudicare la controversia, ha ritenuto che almeno parte delle contestazioni non fossero ricevibili ovvero procedibili secondo le norme del codice del processo amministrativo. In particolare, con ogni probabilità il collegio ha accertato che taluni motivi di ricorso erano stati dedotti in giudizio fuori dai termini prescritti oppure che mancavano i presupposti di ricorribilità di determinati profili lamentati. Il collegio giudicante ha inoltre respinto le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente mediante i motivi aggiunti, probabilmente perché non idonee a contestare la legittimità della procedura in profili nuovi ovvero per ragioni di merito relative alla corretta applicazione dei criteri di gara da parte dell'amministrazione. La decisione di rigettare anche la domanda risarcitoria indica che il tribunale ha ritenuto non provato il danno addebitabile ai provvedimenti amministrativi ovvero che non sussistessero i presupposti per una condanna dell'amministrazione al risarcimento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha disposto il respingimento del ricorso in parte e la dichiarazione di improcedibilità dello stesso in parte, secondo quanto specificamente motivato nel dispositivo, nonché il rigetto della connessa domanda risarcitoria avanzata da Roche Diagnostics. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di duemila euro a favore sia dell'ASST dei Sette Laghi che di Beckman Coulter S.r.l., per un totale di quattromila euro, oltre le spese e gli oneri generali del giudizio. Ha invece compensato le spese rispetto alla società Abbott S.r.l., il che indica che la pronuncia su questa parte della causa è stata sostanzialmente paritaria. L'ordine finale impartisce all'autorità amministrativa di eseguire la sentenza secondo le sue disposizioni.

Massima

La sentenza afferma il principio che il ricorso contro i provvedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici deve essere esercitato nei termini di legge e secondo le forme prescritte dal codice del processo amministrativo, e che l'assenza di violazioni procedurali e la corretta applicazione dei criteri di valutazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice esclude sia l'annullamento della gara che l'obbligo di risarcimento dei danni nei confronti della ditta perdente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
sia con riguardo al ricorso introduttivo che ai due ricorsi per motivi aggiunti:
- del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 1196 del 20 settembre 2022 pubblicato all’Albo pretorio in pari data, con cui l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi ha aggiudicato il Lotto 1 “Corelab” della “procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 mediante utilizzo della piattaforma informatica regionale Sintel, per l’affidamento di un periodo di 6 anni con opzione di rinnovo per ulteriore 1 anno di service delle apparecchiature e dei materiali di consumo per l’esecuzione degli esami di laboratorio” alla società Beckman Coulter S.r.l.;
- di tutti i verbali concernenti le operazioni di gara;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al provvedimento di aggiudicazione e alla suddetta procedura, compreso - ove occorrer possa - il Bando, il Capitolato Speciale di Appalto e ogni atto costitutivo la lex specialis di gara ivi inclusi i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante nelle parti di cui in esposizione;
- nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati in forma specifica e conseguente affidamento del contratto alla ricorrente, previa occorrendo declaratoria di inefficacia e disponibilità al subentro del contratto nelle more eventualmente stipulato, ovvero, in subordine, per equivalente economico.
sul ricorso numero di registro generale 2972 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Roche Diagnostics S.p.A. - Società unipersonale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Jacopo Emilio Paolo Recla e Lara Bonoldi e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) dei Sette Laghi di Varese, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Zoppolato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Paleocapa n. 1;
- Beckman Coulter S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Umberto Michielin ed Helga Garuzzo e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- Abbott S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Raffaele Cassano e Claudio Tesauro e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) dei Sette Laghi, di Beckman Coulter S.r.l. e di Abbott S.r.l.;
Viste le istanze di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentate dai difensori di tutte le parti del giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Nessun difensore presente all’udienza pubblica del 15 marzo 2023, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, in parte respinge e in parte dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti indicati in epigrafe, secondo quanto specificato in motivazione; respinge altresì la connessa domanda risarcitoria.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) dei Sette Laghi di Varese e di Beckman Coulter S.r.l. nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), ciascuna (€ 4.000,00 complessivi), oltre spese e oneri generali; le compensa nei confronti di Abbott S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

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