Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202300770/2023

2a/4a - Affidamenti - Forniture/servizi - Affidamento Service Delle Apparecchiature E Dei Materiali Di Consumo Per L`esecuzione Esami Di Laboratorio - Lotto 1 - Aggiudicazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda una controversia in materia di appalti pubblici sanitari originata dalla procedura di gara indetta dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese per l'affidamento dei servizi di manutenzione e fornitura di materiali di consumo relativi alle apparecchiature di laboratorio. Abbott S.r.l., società concorrente che aveva partecipato alla procedura, ha proposto ricorso avverso la determinazione dirigenziale numero 1196 del 20 settembre 2022 con cui l'Amministrazione aveva aggiudicato il lotto 1 del servizio Corelab a Beckman Coulter S.r.l. per un importo complessivo di spesa pari a 9.660.171,73 euro su una durata di sei anni con opzione di rinnovo per ulteriore anno. Il ricorso è stato integrato con tre distinti motivi aggiunti e ha contestato tanto la legittimità della procedura di valutazione delle offerte tecniche, attraverso la richiesta di annullamento dei verbali della commissione giudicatrice, quanto il diritto di accesso ai documenti amministrativi della procedura, nonché ha avanzato una complessiva domanda di risarcimento dei danni derivante dall'illegittima esclusione dalla gara. Nel corso del giudizio è intervenita anche Roche Diagnostics S.p.A. quale parte ad adiuvandum e Beckman Coulter ha proposto ricorso incidentale, mentre su una delle istanze di Abbott è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con ordinanza successiva.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito della disciplina degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo numero 50 del 2016, il quale regola le procedure di affidamento dei contratti pubblici, prevedendo in particolare per i servizi ad alta spesa come quelli sanitari l'utilizzo di procedute aperte con selezione competitiva dei fornitori. La procedura impugnata era stata svolta ai sensi dell'articolo 60 del codice dei contratti pubblici attraverso la piattaforma informatica regionale Sintel, quale strumento di trasparenza e gestione digitale della gara, e prevedeva rigidi protocolli di valutazione delle offerte tecniche da parte di una commissione giudicatrice appositamente costituita. La legittimità della procedura amministrativa, le modalità di valutazione delle offerte, il corretto esercizio del diritto di accesso agli atti e la legittimazione processuale delle parti a stare in giudizio costituiscono i principali ambiti normativi entro cui si inscrive la presente controversia, disciplinati tanto dal codice dei contratti pubblici quanto dal codice del processo amministrativo, che definisce i criteri di ammissibilità del ricorso e gli obblighi procedurali delle parti.

La questione giuridica

Il giudizio è stato caratterizzato dal confluire di più questioni giuridiche tra loro connesse ma autonome: innanzitutto la legittimità tecnica e procedurale della valutazione delle offerte tecniche effettuata dalla commissione giudicatrice, con particolare riferimento ai criteri di valutazione applicati e alla loro corretta documentazione nei verbali; in secondo luogo il diritto di accesso ai documenti amministrativi della procedura, questione rispetto alla quale si è poi verificata la cessazione della materia del contendere; infine la possibilità che la società ricorrente potesse ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima esclusione dalla gara qualora l'amministrazione avesse commesso violazioni normative nella conduzione della procedura stessa. Parallelamente si poneva la questione della legittimazione processuale di Roche Diagnostics a stare in giudizio ad adiuvandum di Beckman Coulter, essendo quest'ultima una società non concorrente ma meramente interessata all'esito della gara.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proceduto con un'analisi sistematica delle istanze proposte dalle parti, ritenendo preliminarmente che Roche Diagnostics non disponesse di legittimazione processuale per stare in giudizio in quanto non titolare di una posizione giuridica qualificata rispetto alla procedura di gara, risultando una mera interessata all'esito della controversia senza essere stata concorrente o parte direttamente coinvolta. Quanto al merito delle contestazioni di Abbott sulla correttezza della procedura e sulla valutazione delle offerte tecniche, il collegio giudicante ha valutato la documentazione acquisita, i verbali della commissione giudicatrice relativi alle sedute del 7 marzo, 31 marzo e 6 luglio 2022, nonché le schede di valutazione allegate, perveniedo alla conclusione che la procedura era stata regolarmente svolta e che l'aggiudicazione a favore di Beckman Coulter era giuridicamente fondata. Il tribunale ha inoltre ritenuto che Abbott non potesse ottenere il risarcimento dei danni sulla base di un'errata interpretazione del diritto conseguente all'illegittimità della procedura, non sussistendo i presupposti per la condanna dell'amministrazione ad un tale genere di risarcimento. Infine, per quanto riguarda la istanza di accesso agli atti, il giudice ha preso atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere già intervenuta con ordinanza precedente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto completamente il ricorso principale di Abbott S.r.l. nonché tutti i motivi aggiunti ad esso collegati, dichiarando altresì l'estromissione di Roche Diagnostics dal giudizio per difetto di legittimazione e dichiarando improcedibile il ricorso incidentale proposto da Beckman Coulter. In conseguenza di tali decisioni, la società ricorrente Abbott è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio nella misura di duemila euro a favore dell'ASST dei Sette Laghi e nella medesima misura a favore di Beckman Coulter, per un totale di quattromila euro oltre agli accessori di legge, mentre le spese rispetto a Roche Diagnostics sono state compensate. La sentenza ha in tal modo consolidato l'efficacia della determinazione dirigenziale numero 1196 del 20 settembre 2022 e dell'aggiudicazione del servizio a favore di Beckman Coulter, consentendo la prosecuzione dell'esecuzione del contratto senza ostacoli procedurali.

Massima

Nella procedura di gara per l'affidamento di servizi pubblici, l'aggiudicazione effettuata a seguito di regolare valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice secondo i criteri stabiliti nel bando non è impugnabile sulla base di contestazioni generiche relative alla metodologia di valutazione qualora la documentazione della procedura risulti regolarmente costituita e tracciabile nei verbali delle sedute della commissione stessa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo, al secondo e al terzo ricorso per motivi aggiunti:
- della Determinazione Dirigenziale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi n. 1196 del 20 settembre 2022 avente a oggetto la “Aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 mediante utilizzo della piattaforma informatica regionale Sintel, per l’affidamento per un periodo di 6 anni con opzione di rinnovo per ulteriore 1 anno di Service delle apparecchiature e dei materiali di consumo per l’esecuzione degli esami di laboratorio - Lotto 1 Corelab dal 1.1.2023 al 31.12.2028 (importo complessivo di spesa € 9.660.171,73)”;
- ove occorrer possa, dei Verbali nn. 1, 2 e 3 delle sedute riservate tenutesi il 7 marzo 2022, 31 marzo 2022 e 6 luglio 2022 nel corso delle quali la Commissione giudicatrice ha esaminato la documentazione costituente l’offerta tecnica delle tre ditte partecipanti al Lotto 1, ivi compresi gli allegati al Verbale n. 3 e precisamente la Scheda di Valutazione e la Scheda riportante le motivazioni che si adducono a integrazione dei coefficienti assegnati;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, e con riserva di motivi aggiunti;
- nonché per la condanna dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, previo accertamento del diritto a conseguire l’aggiudicazione in capo alla ricorrente, a emanare il provvedimento di aggiudicazione e a stipulare con quest’ultima il contratto;
- nonché, per la dichiarazione della decadenza della parte odierna controinteressata dall’aggiudicazione e dell’inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e per il subentro nel contratto dichiarato inefficace;
- e per la condanna dell’Amministrazione, anche per la sola eventuale parte residua, in caso di parziale inefficacia del contratto, al risarcimento dei danni che sarà dimostrato in corso di causa;
- e in ulteriore subordine, qualora il Collegio non dichiari l’inefficacia del contratto, per la condanna della stessa al risarcimento del danno a favore della parte ricorrente, con riserva di determinare l’ammontare del danno nel corso del giudizio;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
- del parziale rigetto di cui alla nota del 24 ottobre 2022 del Responsabile F.F. della S.C. Gestione Acquisti dell’A.S.S.T. dei Sette Laghi in riscontro alla domanda di Abbott di accesso agli atti presentata il 26 settembre 2022, avente a oggetto la documentazione amministrativa e l’offerta tecnica ed economica presentate dall’aggiudicataria Beckman Coulter;
- e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad accedere a tutti i documenti richiesti con la citata istanza di accesso difensiva, non esibiti ad Abbott, nella versione non oscurata, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a esibirli e rilasciarne copia.
sul ricorso numero di registro generale 2958 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Abbott S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Raffaele Cassano e Claudio Tesauro e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) dei Sette Laghi di Varese, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Zoppolato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Paleocapa n. 1;
- Beckman Coulter S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Umberto Michielin ed Helga Garuzzo e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
ad adiuvandum:
- Roche Diagnostics S.p.A. – Società unipersonale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Jacopo Emilio Paolo Recla e Lara Bonoldi e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) dei Sette Laghi di Varese e di Beckman Coulter S.r.l.;
Visto l’intervento ad adiuvandum di Roche Diagnostics S.p.A. – Società unipersonale;
Visto il ricorso incidentale proposto da Beckman Coulter S.r.l.;
Vista l’ordinanza n. 242/2023 con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda formulata ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., attraverso il primo ricorso per motivi aggiunti, dalla ricorrente principale Abbott S.r.l.;
Viste le istanze di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentate dai difensori di tutte le parti del giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Nessun difensore presente all’udienza pubblica del 15 marzo 2023, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione ed estromette dal giudizio Roche Diagnostics S.p.A. – Società unipersonale;
- respinge il ricorso principale e i ricorsi per motivi aggiunti indicati in epigrafe;
- respinge la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente principale Abbott S.r.l.;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da proposto da Beckman Coulter S.r.l.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) dei Sette Laghi di Varese e di Beckman Coulter S.r.l. nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), ciascuna (€ 4.000,00 complessivi), oltre spese e oneri generali; le compensa nei confronti di Roche Diagnostics S.p.A. – Società unipersonale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

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