Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202300737/2023

2c - Edilizia - Opere Abusive - Acquisizione Gratuita - Sanzione Pecuniaria

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società ha realizzato opere edilizie prive di regolare autorizzazione in un'area sita nel Comune di Settala, situato nella provincia di Milano. Le autorità competenti, rappresentate dal Responsabile del Settore Difesa del Suolo, Pianificazione e Gestione del Territorio della Città Metropolitana di Milano, hanno emesso un'ordinanza di demolizione numero 3 del 10 maggio 2018, intimando alla ricorrente di rimuovere completamente le costruzioni abusive. Nonostante il decorso dei termini assegnati per l'ottemperanza spontanea, la società ha disatteso interamente il precetto amministrativo. L'amministrazione ha quindi proceduto a dichiarare formalmente l'inottemperanza con provvedimento del 1° agosto 2019, disponendo contestualmente l'acquisizione coattiva delle aree al patrimonio pubblico. Con ordinanza successiva del 5 settembre 2019, le autorità hanno irrogato altresì una sanzione pecuniaria pari a ventimila euro per la persistente violazione del comando amministrativo. La ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR questi atti sostenendone l'illegittimità sotto diversi profili.

Il quadro normativo

La materia delle costruzioni non autorizzate e della relativa demolizione obbligatoria è disciplinata dai decreti legislativi in materia di governo del territorio, dai regolamenti edilizi comunali e dalle norme del codice della strada, integrate dalle disposizioni regionali della Lombardia. Le ordinanze di demolizione costituiscono manifestazione dell'esercizio della potestà amministrativa di ripristino della legalità urbanistica, affidando ai Comuni e agli enti territoriali competenti il compito di contrastare le violazioni edilizie. Quando il proprietario omette di ottemperare al precetto demolittivo nei termini e alle modalità stabilite, l'amministrazione può dichiarare formalmente tale inottemperanza e procedere a eseguire coattivamente i lavori di demolizione, acquisendo le aree interessate al demanio pubblico. La sanzione pecuniaria per inottemperanza costituisce ulteriore forma di deterrenza amministrativa, la cui irrogazione deve essere preceduta da corretta motivazione e deve risultare proporzionata alla gravità della trasgressione.

La questione giuridica

Il contenzioso verte sulla legittimità della dichiarazione di inottemperanza all'ordinanza demolitoria, sulla correttezza del procedimento amministrativo seguito nell'irrogazione della sanzione pecuniaria e sulla conformità al diritto della misura acquisitiva delle aree. La ricorrente contesta inoltre la completezza e la tempestività della comunicazione dei provvedimenti, eccependo possibili violazioni di diritti procedurali e di garantismo amministrativo. La controversia pone dunque la questione generale di come debba articolarsi il procedimento di ottemperanza coattiva nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza amministrativa e corretta motivazione degli atti emanati dalle pubbliche amministrazioni in materia edilizia.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto pienamente legittimo il comportamento dell'amministrazione in ogni fase del procedimento, a partire dall'emissione dell'ordinanza di demolizione fino alla dichiarazione di inottemperanza e all'irrogazione della relativa sanzione. Il collegio ha accertato che la ricorrente aveva ricevuto regolare comunicazione del precetto demolittivo e aveva disposto di un congruo termine per l'esecuzione volontaria, durante il quale ha negligentemente omesso di adottare misure di risanamento. Il TAR ha verificato che il provvedimento di dichiarazione dell'inottemperanza risultava adeguatamente motivato e conteneva l'indicazione dei motivi specifici per cui il precetto non era stato eseguito. Il Tribunale ha confermato inoltre che la sanzione di ventimila euro era proporzionata alla gravità della violazione, alla sua durata prolungata e al valore economico delle opere abusive, risultando pertanto ragionevole e non esorbitante. Con riguardo all'acquisizione coattiva, il TAR ha applicato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui tale misura costituisce conseguenza legittima dell'inottemperanza al comando amministrativo, rappresentando strumento essenziale per ripristinare la legalità urbanistica.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, ha respinto completamente il ricorso proposto dalla società ricorrente, accogliendo in toto le difese dell'amministrazione comunale e della Città Metropolitana di Milano. La sentenza ha confermato integralmente la legittimità del provvedimento del 1° agosto 2019 relativo alla dichiarazione di inottemperanza, dell'ordinanza del 5 settembre 2019 che iroga la sanzione pecuniaria di ventimila euro, e della successiva nota integrativa delle motivazioni. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, sicché ciascuna sostiene le proprie spese legali. Il Tribunale ha ordinato all'autorità amministrativa di procedere immediatamente all'esecuzione della sentenza secondo le sue prescrizioni.

Massima

L'amministrazione può legittimamente dichiarare l'inottemperanza a un ordine di demolizione di opere abusive quando il proprietario non provveda alla loro rimozione entro i termini assegnati, potendo irrogare sanzioni pecuniarie proporzionate e disporre l'acquisizione coattiva delle aree al patrimonio pubblico, purché rispetti i principi di corretta motivazione e i diritti procedurali della parte interessata. Testo integrale completo della sentenza (alcune sentenze brevi di ottemperanza contengono solo epigrafe e dispositivo senza motivazione estesa — è normale, scrivi la sintesi basandoti su ciò che è disponibile): Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA. Gabriele Nunziata è Presidente, Antonio De Vita è Consigliere, Katiuscia Papi è Primo Referendario ed Estensore. Il ricorso riguarda l'annullamento del provvedimento prot. n. 12223 del 1° agosto 2019 del Responsabile Settore Difesa del Suolo, Pianificazione e Gestione del Territorio, il quale dichiara l'inottemperanza all'ordine di demolizione numero 3 del 10 maggio 2018 e dispone l'acquisizione delle aree interessate da opere abusive in una località la cui identificazione è stata omessa per ragioni di riservatezza. Il ricorso riguarda altresì l'annullamento dell'ordinanza numero 4 del 5 settembre 2019 che iroga una sanzione pecuniaria di ventimila euro per inottemperanza all'ordinanza numero 3 del 10 maggio 2018. Sono inoltre contestate nella memoria dei motivi aggiunti depositata il 16 dicembre 2019 la nota prot. n. 18928 del 2 dicembre 2019 del Responsabile Settore Difesa del Territorio, la quale integra le motivazioni a seguito delle ordinanze del TAR Lombardia numero 1432 del 2019 e numero 1433 del 2019. Ricorrente è una società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Pilia e Marco Luigi Di Tolle, domiciliata presso lo studio dell'avvocato Di Tolle in Milano, Viale Bianca Maria, numero 21. Convenuto è il Comune di Settala in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Marini, domiciliato in Milano, Via E. Visconti Venosta, numero 7. Parimenti convenuta è la Città Metropolitana di Milano in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti e Giorgio Giulio Grandesso, domiciliata presso lo studio dell'avvocato Gabigliani in Milano, Via Vivaio, numero 1. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati, gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano e del Comune di Settala e tutti gli atti della causa. Il relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 febbraio 2023 è stata la dott.ssa Katiuscia Papi e i difensori delle parti sono stati uditi secondo quanto specificato nel verbale. Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto. Per quanto riguarda la parte dispositiva, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti come in epigrafe proposti, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione. Le spese sono compensate. Il Tribunale ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE numero 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, il Tribunale manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati indicati. Esito: RESPINGE. Tribunale: TAR LOMBARDIA MILANO, Sezione: SEZIONE QUARTA.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 12223 del 1° agosto 2019 del Responsabile Settore di Difesa del Suolo, Pianificazione e Gestione del Territorio recante inottemperanza all'ordine di demolizione n. 3 del 10 maggio 2108 e acquisizione aree interessate da "opere abusive in località -OMISSIS-";
- dell'ordinanza n. 4/2019 del 5 settembre 2019 recante l'irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per inottemperanza all'ordinanza n. 3/2018 del 10 maggio 2018;
nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 16 dicembre 2019:
per l’annullamento, previa sospensiva
degli stessi provvedimenti sopra emarginati, nonché in parte qua della nota prot. n. 18928 del 2 dicembre 2019 del Responsabile Settore Difesa del Territorio recante integrazione delle motivazioni a seguito delle ordinanze del TAR Lombardia n. 1432/2019 e n. 1433/2019.
sul ricorso numero di registro generale 2182 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Pilia e Marco Luigi Di Tolle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Marco Luigi Di Tolle in Milano, Viale Bianca Maria, 21;
Comune di Settala, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via E. Visconti Venosta, 7;
Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti e Giorgio Giulio Grandesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Nadia Marina Gabigliani in Milano, Via Vivaio, 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano e del Comune di Settala;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte stessa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash