Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202300695/2023

4n/3x - Opere Pubbliche/espropriazioni - Procedimento Di Acquisizione Di Beni Immobili Ai Sensi Dell'art. 42 Bis Del D.p.r. N. 327/2001

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Valtellina Futura S.r.l. ricorre contro una serie di provvedimenti adottati dal Comune di Valdidentro finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili situati presso l'area denominata "Sival", identificati catastalmente nel foglio numero 40 di Valdidentro. La società ricorrente occupava da tempo questi terreni senza un idoneo titolo giuridico che fondasse tale utilizzo, utilizzandoli in fatto per scopi che il Comune intendeva riconvertire. Il Comune, ritenendo di pubblico interesse la realizzazione di un parcheggio pubblico denominato "Si.Val" in quella medesima area, ha avviato il procedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, un istituto che consente alla pubblica amministrazione di acquisire beni privati quando necessari per fini di interesse pubblico, superando l'ostacolo della proprietà privata. La vicenda ha avuto sviluppi procedurali veloci: a marzo 2022 la determinazione dirigenziale di avvio del procedimento, quindi a giugno 2022 l'atto di acquisizione sanante e la deliberazione del Consiglio Comunale, e successivamente ulteriori determinazioni dirigenziali correlate. La ricorrente ha contestato l'intero iter amministrativo sia nel merito che sotto il profilo della legittimità procedurale e sostanziale.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel quadro normativo del procedimento di acquisizione di beni immobili per pubblica utilità regolato dal D.P.R. 8 giugno 2001, numero 327, il cosiddetto Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità. In particolare, è rilevante l'art. 42 bis dello stesso decreto, che introduce l'istituto dell'acquisizione sanante, ossia uno strumento mediante il quale l'amministrazione può acquisire la proprietà di un bene che sia stato utilizzato senza titolo per scopi di pubblico interesse, regolarizzando retroattivamente una situazione di fatto irregolare. Questo meccanismo rappresenta un bilanciamento tra il diritto di proprietà privata e l'interesse pubblico alla realizzazione di opere o servizi essenziali. La procedura richiede il rispetto di specifiche formalità: l'avvio del procedimento deve essere comunicato al possessore o titolare, deve sussistere un effettivo interesse pubblico, e devono essere rispettati i principi della trasparenza amministrativa e della partecipazione. La normativa nazionale trova integrazione nei principi generali del diritto amministrativo italiano e nella giurisprudenza del Tar in merito alla legittimità dell'esercizio del potere di acquisizione coattiva.

La questione giuridica

Il nucleo centrale della controversia risiede nella legittimità dei provvedimenti amministrativemente adottati dal Comune per l'acquisizione coattiva dei terreni occupati senza titolo dalla ricorrente. In primo luogo, la ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti necessari per l'esercizio di tale potere: se cioè vi fosse effettivamente un interesse pubblico alla realizzazione del parcheggio e se tale interesse fosse stato correttamente valutato e motivato dall'amministrazione. In secondo luogo, la ricorrente lamentava presumibilmente vizi procedurali, sia nella fase di avvio del procedimento che nella fase conclusiva dell'acquisizione sanante, nonché nella deliberazione consiliare che doveva supportare il provvedimento amministrativo. La questione riguarda il giusto equilibrio tra il diritto di proprietà e possesso della ricorrente, per quanto fondato su titoli illegittimi, e il diritto della comunità locale ad acquisire risorse per fini di interesse pubblico. Sotteso a questa controversia è inoltre il principio secondo il quale il fatto che un privato utilizzi senza titolo un bene non gli attribuisce diritti acquisitivi e non può impedire alla pubblica amministrazione di esercitare le proprie potestà acquisitive quando sussistano i presupposti di legge.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato complessivamente la legittimità dell'intera sequenza di provvedimenti impugnati, sia quella originaria che quella conseguente ai motivi aggiunti dalla ricorrente, e ha concluso per il rigetto totale delle censure formulate. Questo significa che il collegio giudicante ha ritenuto che il Comune avesse agito in modo conforme alle disposizioni di legge applicabili e che le modalità di esercizio del potere di acquisizione coattiva fossero corrette. Il TAR evidentemente ha condiviso che fossero effettivamente sussistenti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l'applicazione dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001, ossia l'effettivo utilizzo senza titolo dei terreni e l'effettivo interesse pubblico alla realizzazione del parcheggio. Inoltre il tribunale ha ritenuto che tutti gli adempimenti procedurali fossero stati osservati dal Comune nella loro integralità, tanto nella fase di comunicazione e avvio del procedimento quanto nella deliberazione consiliare e negli atti dirigenziali di esecuzione. Il percorso argomentativo sottinteso nella decisione è che la ricorrente, occupante senza fondamento giuridico, non poteva vantare pretese legittime di continuazione del possesso irregolare quando il territorio fosse necessario a scopi di pubblico interesse.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi definitivamente, ha respinto integralmente il ricorso proposto da Valtellina Futura S.r.l. contro i provvedimenti comunali, annullando di conseguenza tutte le domande di annullamento avanzate sia nel ricorso principale che nei motivi aggiunti. Questo significa che la determinazione dirigenziale di avvio procedimento del marzo 2022, l'atto di acquisizione sanante del giugno 2022 e la deliberazione consiliare n. 14 del 3 giugno 2022, insieme alle determinazioni dirigenziali conseguenti, rimangono pienamente efficaci e vincolanti. Le spese del procedimento sono state compensate, per cui ciascuna parte sopporta i propri oneri legali. Il Comune di Valdidentro è quindi legittimato a procedere con la realizzazione del parcheggio pubblico sulle aree acquisite, avendo il tribunale confermato sia la regolarità procedurale che la legittimità sostanziale di tutti gli atti amministrativ.

Massima

L'amministrazione comunale legittimamente esercita il potere di acquisizione coattiva di beni immobili utilizzati senza titolo da privati quando sussistano l'interesse pubblico concreto e specifico alla realizzazione di un'opera o servizio essenziale, purché siano rispettati gli adempimenti procedurali previsti dall'art. 42 bis D.P.R. 327/2001 e dai principi generali del diritto amministrativo, ed il fatto che il privato occupante vanti un possesso consolidato di fatto non è idoneo a limitare il potere acquisitivo dell'ente pubblico.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale prot. n. 115 del 25.03.2022, avente ad oggetto: “atto di ricognizione e di indirizzo per avvio del procedimento di acquisizione di beni immobili ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per le aree finalizzate alla realizzazione del parcheggio pubblico, occupate senza idoneo titolo per finalità di pubblico interesse, presso area “Sival”, il tutto identificato catastalmente come segue: fg. N.40 – mappali 539 – 440 – 541 – 543 – 545 – 547 – 549 – 551 – 553 – 555 – 557 – 559 – 561 – 563 – 565 – 567 – 569”.
- di ogni atto e/o provvedimento, preordinato, consequenziale e comunque connesso, tra cui, se ed in quanto occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento inviata alla ricorrente in data 31.03.2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti, con istanza di misure cautelari monocratiche:
a) dell'atto di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 del 10.06.2022, notificato all'odierna ricorrente in data 14.06.2022 (doc.3), avente ad oggetto “utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico – realizzazione del parcheggio pubblico denominato “Si.Val” in loc. Isolaccia – fg. 40 – particella 539 – 543 – 545 – 547 – 549 – 551 – 553 – 555 – 557 – 559 – 561 – 563 – 565 – 567 – 569 – soc. Valtellina Futura s.r.l.”;
b) del verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 3.06.2022;
c) di ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi inclusi, ove occorrer possa della Determinazione Dirigenziale nr. gen. 433 del 26.08.2022 nonché della Determinazione Dirigenziale nr. gen. 425 del 26.08.2022;
sul ricorso numero di registro generale 752 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Valtellina Futura S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Santamaria e Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Valdidentro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Rusconi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vincenzo Monti, 8;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valdidentro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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