Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202300691/2023

4f - Edilizia Residenziale Pubblica (erp) - Alloggio - Occupazione Senza Titolo - Provvedimento Rilascio Alloggio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Gianpaolo Ruta si trovava in occupazione abusiva di un alloggio di proprietà dell'ALER Milano, ente pubblico che gestisce edilizia residenziale in Lombardia, ubicato a Cesano Boscone in via Kuliscioff numero otto. L'ALER Milano ha avviato un procedimento nei confronti del ricorrente inviando una diffida formale tramite lettera raccomandata il ventiquattro settembre duemilaeventi con intimazione al rilascio dell'immobile entro il termine prescritto. Successivamente, il Presidente dell'ALER Milano ha adottato un provvedimento formale di decreto di rilascio dell'alloggio in data trentuno marzo duemilaventuno, regolarmente protocollato il sei aprile dello stesso anno con numero protocollo tredicisettecentoquattro. Di fronte a questo atto amministrativo, Ruta ha deciso di proporre ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con il quale chiedeva l'annullamento del decreto e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali alla procedura di sgombero avviata dall'ente proprietario dell'immobile.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito del diritto amministrativo italiano che disciplina le procedure di rilascio di immobili pubblici in caso di occupazione abusiva e la tutela dei ricorsi amministrativi presso gli organi giurisdizionali. Il Tribunale Amministrativo Regionale è il giudice competente per l'annullamento dei provvedimenti amministrativi secondo le disposizioni del Codice del Processo Amministrativo, che prevede specifiche cause di estinzione del ricorso quando venga a mancare l'interesse del ricorrente alla decisione. La procedura di rilascio dell'alloggio si inscrive nella gestione del patrimonio pubblico secondo i principi di corretto utilizzo delle risorse pubbliche e di contrasto all'occupazione abusiva di immobili.

La questione giuridica

Il nodo giuridico centrale nella controversia riguarda la possibilità di continuare a decidere un ricorso amministrativo nel momento in cui il ricorrente dichiari di non avere più interesse a che il giudice si pronunci sulla vicenda. Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, il ricorso amministrativo è strumento di tutela che presuppone l'interesse del ricorrente a conseguire una pronuncia favorevole, ossia a ottenere l'annullamento dell'atto amministrativo impugnato. Quando tale interesse sopravvenuto viene meno durante il giudizio, la questione diventa se il giudice possa comunque pronunciarsi nel merito oppure se il ricorso debba dichiararsi improcedibile proprio per venuta meno della sua fondamentale ragion d'essere.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accertato che il ricorrente Gianpaolo Ruta, con nota depositata il nove febbraio duemilaventitre, poco prima dell'udienza pubblica fissata per il quindici marzo dello stesso anno, ha dichiarato esplicitamente che era venuto meno il suo interesse alla decisione del ricorso. Questa comunicazione del ricorrente rappresenta un fatto processuale sopravvenuto che comporta l'estinzione della causa per carenza sopravvenuta di interesse, dottrina secondo la quale non ha senso che il giudice amministrativo proceda nella decisione di un ricorso quando lo stesso ricorrente dichiara di non avere più convenienza al pronunciamento. Il collegio giudicante ha ritenuto che questa situazione, per la peculiarità che la caratterizza, giustificasse la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti piuttosto che l'addebito integrale a carico di una sola parte, riconoscendo così che la causa era stata intrapresa con fondati motivi ma si era modificata nel corso del giudizio per circostanze sopravvenute al di là del controllo delle parti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse superveniente durante il giudizio, rigettando di fatto la domanda di annullamento del decreto di rilascio dell'alloggio e di tutti gli atti connessi senza entrare nel merito della questione sostanziale di legittimità del provvedimento. Le spese di giudizio sono state compensate integralmente tra le parti, ripartendo così i costi della controversia in modo equilibrato tra il ricorrente e l'ALER Milano. La sentenza è stata resa esecutiva con ordine all'autorità amministrativa di dare seguito al suo contenuto.

Massima

Il ricorso amministrativo diviene improcedibile quando il ricorrente dichiari sopravvenuto venir meno il proprio interesse alla decisione, poiché viene così a mancare il presupposto fondamentale della tutela giurisdizionale amministrativa. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA. Gabriele Nunziata, Presidente. Silvia Cattaneo, Consigliere Estensore. Antonio De Vita, Consigliere. Per l'annullamento del decreto di rilascio dell'alloggio numero sei sito in Cesano Boscone in provincia di Milano, Via Kuliscioff numero otto, protocollato con numero tredicisettecentoquattro del sei aprile duemilaventiuno, adottato dal Presidente dell'ALER Milano in data trentuno marzo duemilaventiuno, e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, tra cui la diffida inviata con lettera raccomandata del ventiquattro settembre duemilaventi e la nota a firma del Direttore dell'Unità Operativa Gestionale Rozzano avente ad oggetto occupazione abusiva di alloggio codice procedimento duemilaventi slash ottocentonovantaquattro punto a. Sul ricorso numero registro generale milltrentanove dell'anno duemilaventuno, proposto da Gianpaolo Ruta, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Vrespa, Gabriele Cappello e Giampaolo Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano via Cappuccio numero dodici, contro ALER Milano Azienda Lombarda Edilizia Residenziale in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Fusari con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Considerato che con nota depositata il nove febbraio duemilaventitre il ricorrente ha dichiarato che è venuto meno il suo interesse alla decisione del ricorso, pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per la peculiarità della controversia le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti. Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno quindici marzo duemilaventitre con l'intervento dei magistrati Gabriele Nunziata Presidente, Silvia Cattaneo Consigliere Estensore, Antonio De Vita Consigliere.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
per l'annullamento
- del decreto di rilascio dell'alloggio n. 6 sito in Cesano Boscone (MI), Via Kuliscioff n. 8, prot.  n. 13704 del 6.4.2021, adottato dal Presidente dell'A.L.E.R. Milano in data 31 marzo 2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, tra cui (i) la diffida inviata con lettera raccomandata del 24.9.2020; (ii) la nota a firma del Direttore dell'U.O.G. Rozzano avente ad oggetto “occupazione abusiva di alloggio – codice procedimento 2020/089764.a”;
sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2021, proposto da
Gianpaolo Ruta, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Vrespa, Gabriele Cappello e Giampaolo Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Cappuccio, 12;
Aler Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Aler Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che
con nota depositata il 9.2.2023 il ricorrente ha dichiarato che è venuto meno il suo interesse alla decisione del ricorso;
il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
per la peculiarità della controversia le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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