Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAInammissibile

Sentenza n. 202300683/2023

3i - Immigrazione - Misure Di Accoglienza - Revoca

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Varese il 23.09.2022, notificato il 30.09.2022, con il quale è stata decretata la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 2879 del 2022, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Gonzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura di Varese, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto il decreto della competente Commissione del 26.10.2022, n. 200, di accoglimento in via provvisoria della domanda di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
Vista l’ordinanza del 16/11/2022, n. 1350, con cui la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14/03/2023.
Vista l’istanza del patrocinio ricorrente, depositata in atti in data 12/12/2022, volta ad ottenere la declaratoria di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa, con compensazione delle spese di lite;
Viste le richieste di passaggio in decisione della causa, rispettivamente depositate in data 7 e 8 marzo 2023, da parte resistente e ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Designata relatrice per l'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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