Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Respinto
Sentenza n. 202300670/2023
4l - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento Prot. n.-OMISSIS-dell'11.11.2021 emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- - Sportello Unico per l'Immigrazione – notificato al ricorrente il 05.01.2022 avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di emersione da lavoro irregolare ex art. 103, comma 1 D.L. 34/2020 del cittadino extracomunitario -OMISSIS-, presentata in data 29.06.2020 dal Sig. -OMISSIS-; - di ogni altro presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 498 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Mega e Simona Panara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Costanza Pedrotti in Milano, Via Olmetto n.5; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.435 del 2022 di rigetto della domanda di sospensione; Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’Udienza pubblica del 15 marzo 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed uditi gli Avvocati come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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