Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDARespinto

Sentenza n. 202300661/2023

2c - Edilizia - Opere Abusive - Demolizione E Riduzione In Pristino

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Luigi Furno,	Referendario, Estensore
per l'annullamento dell'ordinanza 27/09/2019 n. 75  con la quale il Comune di -OMISSIS-  ha ordinato la rimozione, ai sensi del combinato disposto degli artt.  33, comma 1 del DPR 06/06/2001, n 380 e  167, comma 1 del D.Lgs. 22/01/2004 n 42 delle opere di ristrutturazione "pesante" realizzate in assenza del prescritto permesso di costruire ex art 10, comma 1 del D.P.R. 06/06/2001, eseguite  su immobile di proprietà -OMISSIS-.,
sul ricorso numero di registro generale 2602 del 2019, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Ravizzoli, Rossana Colombo, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Ravizzoli in Milano, piazza Grandi, 4;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Moroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Luigi Furno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento nei confronti della parte resistente delle spese di giudizio nella misura complessiva di euro 2000 più accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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