Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDAInammissibile

Sentenza n. 202300660/2023

2c - Edilizia - Abusi- Demolizione E Riduzione In Pristino

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una proprietaria di un terreno catastale ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune. L'ordinanza, che costituisce un provvedimento amministrativo tipico in materia urbanistica ed edilizia, intimava alla ricorrente, in qualità di proprietaria del terreno, nonché a un soggetto identificato come responsabile dell'abuso edilizio, di demolire a proprie spese tutte le opere insistenti sull'area identificata al catasto terreni con foglio 9 e mappale 6301. Il ricorso è stato proposto nel 2019, nell'ambito della giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda. Nel corso del procedimento, il Comune convenuto e il responsabile dell'abuso non si sono costituiti in giudizio per difendere l'ordinanza. La sentenza è stata emessa il 16 dicembre 2022, dopo un considerevole lasso di tempo dal deposito del ricorso.

Il quadro normativo

La materia della demolizione di opere edilizie abusive è disciplinata dal diritto amministrativo italiano, il quale attribuisce ai Comuni il potere e il dovere di intervenire per garantire il rispetto della normativa urbanistica e edilizia, nonché per tutelare il territorio e l'ordine pubblico dell'assetto del suolo. Le ordinanze di demolizione costituiscono provvedimenti amministrativi vincolati, ossia atti la cui emanazione è prescritta dalla legge quando ricorrano determinate condizioni di fatto e di diritto. Il ricorso in sede amministrativa rappresenta lo strumento mediante il quale i privati possono contestare la legittimità di tali provvedimenti, sia sotto il profilo della competenza, sia sotto il profilo del merito della decisione. La giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale è ampiamente tutelata dal diritto processuale amministrativo, il quale prevede che un ricorso possa divenire improcedibile quando venga meno l'interesse attuale e concreto della parte ricorrente.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava la legittimità dell'ordinanza di demolizione e, in secondo luogo, la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente nel proseguimento del giudizio amministrativo. Nel corso del procedimento, che si è protratto per diversi anni dal 2019 al 2022, è emersa una situazione modificativa rispetto al momento della proposizione del ricorso: venendo meno la necessità pratica di ottenere dal giudice l'annullamento del provvedimento originario. La questione non riguardava quindi più il merito della legittimità dell'ordinanza, bensì la persistenza dei presupposti processuali affinché il giudizio amministrativo potesse proseguire proficuamente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accertato che, nel corso del procedimento, erano venuti meno i presupposti necessari per proseguire nel giudizio amministrativo, in particolare perché l'interesse della ricorrente ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza era sopravvenuto a carenza. Nel diritto processuale amministrativo, la carenza di interesse costituisce una causa di improcedibilità del ricorso quando la pronuncia richiesta dal ricorrente non avrebbe più alcuna utilità pratica o quando la situazione fattuale e giuridica si è modificata in modo tale che il giudizio amministrativo non avrebbe più alcun effetto utile. Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che il ricorso fosse inammissibile non sul merito della questione di legittimità dell'ordinanza, ma sul presupposto della sua stessa continuità processuale. La declaratoria di improcedibilità rappresenta una soluzione processurale frequente in casi ove si verifichino circostanze sopravvenute, quali l'esecuzione spontanea dell'ordinanza, la sua revoca, o comunque l'eliminazione della situazione di conflitto originaria.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, respingendo quindi la domanda di annullamento dell'ordinanza di demolizione per motivi di carattere procedurale piuttosto che sostanziale. La decisione non ha comportato alcuna condanna alle spese di giudizio, in conformità alle disposizioni del codice del processo amministrativo. Il Tribunale ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente.

Massima

Il ricorso per l'annullamento di un provvedimento amministrativo diviene improcedibile quando, nel corso del procedimento giudiziale, venga sopravvenutamente a mancare l'interesse della parte ricorrente a ottenere la pronuncia richiesta, in quanto l'effetto utile del giudizio sia stato eliminato da circostanze sopravvenute.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Luigi Furno,	Referendario, Estensore
per l’annullamento  dell’ordinanza di demolizione del Comune di -OMISSIS- con la quale è  stato ingiunto alla sig.ra -OMISSIS-, nella sua qualità di proprietaria del terreno, e al Sig. -OMISSIS-, nella sua qualità  di responsabile dell’abuso edilizio, di demolire, a proprie spese, tutte le opere insistenti sull’area distinta al catasto terreni, foglio 9, mappale 6301
sul ricorso numero di registro generale 2588 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Chieppa, Priscilla Maione, con domicilio eletto presso lo studio Priscilla Maione in Milano, via Giovanni Da Palestrina, 6;
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Luigi Furno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso nelle camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash