Sentenza n. 202300659/2023
2c - Edilizia - Permesso Di Costruire In Sanatoria - Diniego - Ripristino Stato Dei Luoghi
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto ricorrente ha proposto istanza di permesso di costruire presso il Comune di Milano, ma tale istanza è stata rigettata con un provvedimento di diniego. Dinanzi a tale rifiuto amministrativo, il ricorrente ha promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per chiederne l'annullamento. Il ricorso è stato iscritto al numero 2507 del 2019 ed è stato discusso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022. Tuttavia, nel corso del procedimento giurisdizionale, la situazione fattuale alla base della controversia è mutata: il ricorrente ha perso l'interesse concreto e specifico a proseguire il giudizio, sia perché la situazione edilizia oggetto del contendere potrebbe essersi modificata, sia perché il ricorrente stesso potrebbe aver ottenuto altrimenti il risultato perseguito o deciso comunque di non perseguirlo ulteriormente. È dunque in questo contesto di sopravvenuto difetto di interesse che il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla proseguibilità della causa.
Il quadro normativo
La fattispecie ricade interamente nel diritto amministrativo relativo ai procedimenti edili e ai permessi di costruire, regime giuridico che costituisce uno dei settori più delicati e complessi del diritto amministrativo italiano. Il procedimento di rilascio del permesso di costruire è regolato dalle norme di carattere procedurale amministrativo, con particolare riferimento ai principi contenuti nel codice di procedura amministrativa, in questo caso evocati negli articoli 35 comma 1 lettera c e 85 comma 9. La controversia tocca inoltre questioni di diritto sostanziale relative alla legittimità dei provvedimenti amministrativi di diniego, che devono essere motivati e conformi alla normativa urbanistica e edilizia. Il TAR è competente a conoscere dei ricorsi avverso gli atti amministrativi lesivi degli interessi giuridici e delle situazioni giuridicamente rilevanti dei cittadini.
La questione giuridica
La questione giuridica centrale concerneva la legittimità del diniego del permesso di costruire opposto dal Comune di Milano, questione che avrebbe richiesto un esame approfondito della motivazione del provvedimento impugnato e della sua conformità alle norme urbanistiche ed edilizie applicabili. Tuttavia, il giudizio si è trovato di fronte a una questione preliminare di carattere procedurale di estrema rilevanza: la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente. Tale questione preliminare riguarda un principio fondamentale del diritto amministrativo processuale secondo cui il ricorrente deve mantenere per l'intera durata del giudizio l'interesse concreto, effettivo e specifico ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato. Nel momento in cui tale interesse viene meno per circostanze sopravvenute rispetto alla proposizione del ricorso, il giudice deve dichiare l'improcedibilità della causa senza entrare nel merito della controversia.
La motivazione del giudice
Il Tribunale ha ritenuto, nella sua valutazione, che durante il corso del procedimento giurisdizionale si fossero verificate circostanze tali da determinare il venir meno dell'interesse concreto e specifico del ricorrente alla prosecuzione della causa. L'interesse ad agire costituisce presupposto processuale indispensabile affinché il ricorso possa essere esaminato nel merito: la sua sopravvenuta carenza determina automaticamente l'improcedibilità della causa, a prescindere dalla fondatezza dei motivi di ricorso. Il collegio giudicante, nel dichiarare improcedibile il ricorso, ha operato una scelta coerente con i principi dell'economia processuale e con la necessità di non esprimere pronunciamenti priceli che risulterebbero privi di effetti pratici. La compensazione integrale delle spese tra le parti, disposta dal Tribunale, rappresenta un'ulteriore manifestazione di questa logica: quando un ricorso diventa improcedibile per cause non imputabili alla cattiva fede del ricorrente ma a mutate circostanze fattuali, le spese vengono compensate equitativamente tra le parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, negando dunque la prosecuzione del giudizio senza entrare nel merito della questione sulla legittimità del diniego del permesso di costruire. Ha ordinato la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti ricorrente e Comune di Milano. Ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza secondo le modalità previste dalla legge. Infine, per tutelare i diritti della dignità della parte ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, il Tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo del ricorrente nel testo della sentenza.
Massima
La carenza sopravvenuta di interesse ad agire durante il corso del procedimento giurisdizionale rende il ricorso improcedibile, impedendo al giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito, poiché viene a mancare il presupposto processuale indispensabile per l'esercizio della giurisdizione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Luigi Furno, Referendario, Estensore per l'annullamento del Provvedimento di diniego all’istanza di Permesso di Costruire sul ricorso numero di registro generale 2507 del 2019, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Celant, Giuseppe Capalbo, con domicilio eletto presso lo studio Marco Celant in Milano, piazza Eleonora Duse, 3; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6; -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Luigi Furno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa integralmente le spese tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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