Sentenza n. 202300652/2023
2c - Edilizia - Provvedimento Di Ripristino Paesaggistico - Riforestazione - Demolizione Manufatti Edilizi Abusivi
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un privato, proprietario di un'area ubicata nel territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino, è stato destinatario di un ordine amministrativo emesso dal Parco il 3 giugno 2019. Tale ordine, fondato sull'articolo 167 del Decreto Legislativo 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali), imponeva al proprietario il ripristino paesaggistico dei luoghi mediante riforestazione dell'area che era stata oggetto di disboscamento abusivo, nonché l'eliminazione di tutti i manufatti edilizi realizzati senza le necessarie autorizzazioni paesaggistiche e forestali. Il provvedimento rappresentava l'esito di un procedimento sanzionatorio avviato dal Parco il 27 luglio 2018, durante il quale erano state acquisite relazioni tecniche attestanti la presenza di abusi. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento e tutti gli atti ad esso presupposti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestandone la legittimità per motivi che il testo non specifica pienamente, ma che emergono dall'accoglimento della domanda.
Il quadro normativo
La vicenda si colloca nell'ambito della disciplina paesaggistica e forestale, regolata principalmente dal Decreto Legislativo 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), che attribuisce agli enti parco il potere di emanare ordini di ripristino paesaggistico in caso di violazioni della normativa paesaggistica. L'articolo 167 del Codice, in particolare, prevede che l'autorità competente possa ordinare il ripristino dello stato dei luoghi quando siano state realizzate opere in assenza delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche. Inoltre, la normativa forestale attribuisce specifiche competenze agli enti parco nella rilascio delle autorizzazioni forestali e nella repressione degli abusi in materia di diboscamento. La materia è ulteriormente disciplinata dai principi generali del procedimento amministrativo secondo la Legge 241 del 1990, che disciplina i diritti dei privati e i doveri delle pubbliche amministrazioni.
La questione giuridica
Il ricorso poneva la questione della legittimità del provvedimento sanzionatorio emesso dal Parco, ossia se l'ordine di ripristino paesaggistico fosse stato emanato in conformità alle disposizioni di legge, con il rispetto delle procedure amministrative previste e con adeguata motivazione. Il giudice amministrativo doveva verificare se l'ente Parco avesse agito nei limiti dei propri poteri, se il procedimento fosse stato svolto correttamente e se il contenuto dell'ordine fosse proporzionato alla violazione accertata. La complessità della questione risiedeva nel contemperamento tra le esigenze di tutela del paesaggio e dell'ambiente (compiti istituzionali del Parco) e i diritti del proprietario privato, nonché nel verificare se le autorizzazioni negate o non richieste al momento dei lavori avessero trovato adeguata giustificazione nell'ordinanza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso, ritenendo che sussistessero vizi nel provvedimento del Parco che ne inficiavano la legittimità. Sebbene il testo della sentenza non rechi una motivazione estesa (ciò è coerente con la prassi delle sentenze di ottemperanza che spesso risultano sintetiche), l'accoglimento del ricorso indica che il collegio giudicante ha riscontrato un'illegittimità del provvedimento impugnato. Questa potrebbe riguardare profili procedurali, quale un vizio nel procedimento sanzionatorio, oppure profili sostanziali, quale un'errata applicazione della normativa paesaggistica o una sproporzione tra l'abuso e la misura della sanzione ripristinatoria. Il giudice ha ritenuto che gli atti presupposti (il rapporto informativo e la relazione tecnica) potessero contenere elementi di illegittimità tali da compromettere la validità dell'intero provvedimento. La disposizione di oscuramento dei dati personali testimonia l'attenzione del giudice alla tutela della privacy del ricorrente secondo la normativa europea sulla protezione dei dati.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso annullando il provvedimento del 3 giugno 2019 emesso dal Parco Lombardo della Valle del Ticino, nonché la nota di avvio del procedimento e gli atti presupposti. Con questa decisione, l'ordine di riforestazione e il ripristino paesaggistico che gravavano sul ricorrente sono stati rimossi dall'ordinamento giuridico e non sono pertanto più esigibili. Il Parco è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente per un importo di duemila euro, oltre agli accessori stabiliti dalla legge. La sentenza ha dichiarato esecutiva l'ordinanza dal punto di vista amministrativo, ordinando all'autorità competente di darvi immediato seguito.
Massima
L'autorità amministrativa competente non può emanare ordini di ripristino paesaggistico se il provvedimento o il procedimento che lo sottende non sia conforme alle prescrizioni di legge, sia proceduralmente viziato o carente di adeguata motivazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Luigi Furno, Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS- emesso in data 3 giugno 2019, con cui il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha ordinato al dott. -OMISSIS- “di provvedere nell'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e succ. md. ed integr. al ripristino paesaggistico dello stato dei luoghi con la riforestazione dell'area abusivamente disboscata, in assenza di autorizzazione paesaggistica e/o forestale, di competenza di questo Ente Parco e con la eliminazione di tutti i manufatti edilizi abusivamente realizzati” - della nota prot. -OMISSIS- del 27 luglio 2018 con cui il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha comunicato l'avvio del procedimento sanzionatorio di ripristino; - di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso, con particolare riferimento al Rapporto Informativo prot. n. -OMISSIS- del 15 giugno 2018 e alla Relazione Tecnica prot. n. -OMISSIS- del 5 maggio 2019. sul ricorso numero di registro generale 2033 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse n.4; Parco Lombardo della Valle del Ticino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Macchiarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Isonzo n. 1; Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Parco Lombardo della Valle del Ticino; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Luigi Furno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, limitatamente alla posizione dell’odierno. Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese che quantifica nell’ammontare di euro 2000 oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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