Sentenza n. 202300633/2023
2h - Servizi Pubblici In Materia Di Telecomunicazioni - Istanza Realizzazione Nuova Infrastruttura Per Telecomunicazioni - Scia - Rigetto/divieto Prosecuzione Attività
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia origina dalla richiesta presentata da Infrastrutture Wireless Italiane Spa (INWIT) al Comune di Limbiate per ottenere l'autorizzazione all'installazione di una stazione radio base (SRB) destinata al servizio pubblico di telefonia mobile cellulare in via Enna snc, presso il sito denominato Mombello di Limbiate. Il Comune, attraverso il suo Settore Territorio SUAP, ha dapprima comunicato con un preavviso del 4 febbraio 2022 i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta e successivamente, con provvedimento del 23 marzo 2022, ha formalmente negato l'autorizzazione richiesta. La società ricorrente ha impugnato sia il diniego sia l'art. 3 del Regolamento Comunale per l'installazione di impianti per la radiofrequenza, adottato nel 2002, ritenendoli lesivi dei propri diritti e della normativa nazionale vigente in materia di telecomunicazioni. La controversia si colloca quindi nel contesto della gestione comunale dei procedimenti autorizzativi relativi alle infrastrutture di rete, materia nella quale il Comune esercita poteri amministrativi significativi pur dovendo rispettare i vincoli posti dalla legislazione statale.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal decreto legislativo numero 259 del 2003, noto come Codice delle Comunicazioni Elettroniche, che stabilisce il regime autorizzativo per l'installazione e l'esercizio di infrastrutture di telecomunicazione sul territorio nazionale. In particolare, l'art. 44 del citato codice regola i procedimenti autorizzativi per la realizzazione di stazioni radio base, imponendo che i Comuni e gli enti locali possano sottoporre a limitazioni tecnico-costruttive e paesaggistiche le installazioni, ma sempre nel rispetto del principio di non discriminazione, della proporzionalità e della ragionevolezza delle restrizioni. I Comuni possono approvare regolamenti locali per disciplinare queste materie, tuttavia tali regolamenti non possono sovrastare le disposizioni statali né prevedere divieti assoluti o limitazioni irragionevoli e sproporzionate rispetto agli obiettivi di tutela che intendono perseguire.
La questione giuridica
Il contenzioso verte sulla legittimità del diniego comunale e sulla compatibilità con la normativa nazionale dell'art. 3 del regolamento locale contestato. La questione si pone al crocevia tra il diritto della società ricorrente di installare infrastrutture di telecomunicazione secondo le procedure previste dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche e i poteri che l'ordinamento riconosce ai Comuni nel governare il territorio e proteggere i cittadini da eventuali rischi per la salute e l'ambiente. Il giudice amministrativo ha dovuto valutare se il Comune avesse agito legittimamente nel negare l'autorizzazione e se il regolamento locale non costituisse una barriera normativa ingiustificata e discriminatoria nei confronti dell'operatore economico.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso di INWIT, accogliendo le tesi della ricorrente in ordine all'illegittimità sia del provvedimento di diniego sia della norma regolamentare controversa. Sebbene il testo della sentenza non espliciti analiticamente i singoli argomenti della motivazione nel presente stralcio, il dispositivo di accoglimento del ricorso rivela che il collegio giudicante ha ritenuto che il Comune di Limbiate abbia ecceduto i propri poteri autorizzativi, presumibilmente perché il diniego era privo di adeguata istruttoria tecnica, oppure perché fondato su disposizioni regolamentari non coerenti con il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, o ancora perché caratterizzato da irragionevolezza nelle valutazioni tecniche e urbanistiche svolte. L'annullamento della norma regolamentare suggerisce che l'art. 3 del regolamento contenesse limitazioni eccessive, potenzialmente discriminatorie verso gli operatori di telefonia mobile, in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla legislazione nazionale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso di INWIT, annullando il provvedimento di diniego del 23 marzo 2022 e contestualmente annullando l'art. 3 del Regolamento Comunale per l'installazione di impianti per la radiofrequenza nella sua interezza. Il Comune di Limbiate è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00, oltre alle relative imposte e alle spese generali nella misura del 15%. La decisione obbliga il Comune a conformarsi alle disposizioni nazionali e a riesaminare la richiesta di INWIT secondo le corrette procedure autorizzative previste dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche.
Massima
I Comuni non possono subordinare l'installazione di stazioni radio base a limitazioni regolamentari che violino il principio di non discriminazione e di proporzionalità sancito dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, dovendo conformarsi alla disciplina nazionale in materia di infrastrutture di telecomunicazione. --- Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento della nota prot. U n. 0012285/2022 del 23 marzo 2022, con la quale il Comune di Limbiate Settore Territorio SUAP ha espresso il diniego in relazione all'istanza di autorizzazione ex art. 44 d. lgs. 259/2003 presentata da INWIT S.p.A. per l'installazione di una stazione radio base SRB per il servizio pubblico di telefonia mobile cellulare nel Comune di Limbiate, in via Enna snc, foglio 4 p.lla 36 NCT sito "Mombello di Limbiate" codice sito: "I1474MI"; dell'art. 3 del "Regolamento Comunale per l'installazione di impianti per la radiofrequenza (Radiodiffusione e Radiocomunicazione)" del Comune di Limbiate, approvato con delibera del consiglio comunale n. 26 del 2 aprile 2002; di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compreso, ove occorrer possa, il preavviso di rigetto prot. n. 0004716/2022 del 4 febbraio 2022 con il quale il Comune di Limbiate Settore Territorio SUAP ha comunicato a INWIT i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2022, proposto da Infrastrutture Wireless Italiane Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Ielo, Paola Iatì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Limbiate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Pugnaghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, via Giovanni Boccaccio n. 24; Istituto Comprensivo Statale "Fratelli Cervi", non costituito in giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Limbiate; Visti tutti gli atti della causa. Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto: annulla il provvedimento prot. U n. 0012285/2022 del 23 marzo 2022 del Comune di Limbiate e l'art. 3 del "Regolamento Comunale per l'installazione di impianti per la radiofrequenza (Radiodiffusione e Radiocomunicazione)" del Comune di Limbiate, approvato con delibera del consiglio comunale n. 26 del 2 aprile 2002; condanna il Comune di Limbiate alla rifusione, in favore di Infrastrutture Wireless Italiane Spa, delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - della nota prot. U n. 0012285/2022 del 23 marzo 2022, con la quale il Comune di Limbiate – Settore Territorio SUAP – ha espresso il diniego in relazione all'istanza di autorizzazione ex art. 44 d. lgs. 259/2003 presentata da INWIT S.p.A. per l'installazione di una stazione radio base (“SRB”) per il servizio pubblico di telefonia mobile cellulare nel Comune di Limbiate, in via Enna snc, foglio 4 - p.lla 36 NCT – (sito “Mombello di Limbiate” codice sito: “I1474MI”); - dell'art. 3 del “Regolamento Comunale per l'installazione di impianti per la radiofrequenza (Radiodiffusione e Radiocomunicazione)” del Comune di Limbiate, approvato con delibera del consiglio comunale n. 26 del 2 aprile 2002; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compreso, ove occorrer possa, il preavviso di rigetto prot. n. 0004716/2022 del 4 febbraio 2022 con il quale il Comune di Limbiate – Settore Territorio SUAP – ha comunicato a INWIT i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2022, proposto da Infrastrutture Wireless Italiane Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Ielo, Paola Iatì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Limbiate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Pugnaghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, via Giovanni Boccaccio n. 24; Istituto Comprensivo Statale “Fratelli Cervi”, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Limbiate; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto: - annulla il provvedimento prot. U n. 0012285/2022 del 23 marzo 2022 del Comune di Limbiate e l’art. 3 del “Regolamento Comunale per l'installazione di impianti per la radiofrequenza (Radiodiffusione e Radiocomunicazione)” del Comune di Limbiate, approvato con delibera del consiglio comunale n. 26 del 2 aprile 2002; - condanna il Comune di Limbiate alla rifusione, in favore di Infrastrutture Wireless Italiane Spa, delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →