Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300625/2023

1i - Sicurezza Pubblica - Licenza Conduzione Esercizio Pubblico - Revoca

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli,	Primo Referendario
per l’annullamento
1) quanto al ricorso introduttivo:
a – del decreto prot. CAT. 10A-DIV. P.A.S. di revoca della “licenza per la conduzione di esercizio pubblico”, notificato in data 20.06.2022, riguardante l’esercizio denominato “-OMISSIS-”, in -OMISSIS-;
b – della proposta redatta ai sensi dell’art. 100 del TULPS dal Commissariato di P.S. “Scalo Romana” in data 9.05.2022;
c – della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo del 03.06.2022 ai sensi dell’art. 10 lett. b) della Legge 241/90;
d – della comunicazione pec del 17.06.2022, con cui si trasmettevano gli atti inerenti all’attivato procedimento, negando l’accesso alle relazioni di servizio per gli eventi dell’1.05.2022 e dell’8.05.2022, poste a fondamento del procedimento inibitorio, concedendo in visione unicamente la proposta di sospensione /revoca del 9.05.2022 del Commissariato di P.S. Scalo Romana, nonché estratto istanza di raccolta firme dei residenti;
e - ove occorra, e per quanto di ragione, di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, comunque ostativi all’accoglimento del ricorso, in particolare:
- del verbale di identificazione con annessa relazione di servizio del 1.05.2022 redatto dagli agenti del Commissariato di P.S. “Scalo Romana” in ordine al quale non si è concesso l’accesso agli atti richiesto;
- della relazione di servizio in merito ai fatti accaduti in data 08.05.2022, a seguito di intervento degli agenti del Commissariato di P.S. “Scalo Romana”, in merito ad una lite dinanzi alla discoteca, in ordine alla quale non si è concesso il relativo accesso;
2) quanto al ricorso per motivi aggiunti del 5/7/2022:
- del diniego di accesso atti;
nonché
per l’accertamento del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.;
3) quanto ai motivi aggiunti del 12/7/2022:
- della relazione di servizio dell’1.05.2022, del Commissariato di P.S. di Scalo Romana;
- dell’annotazione dell’8.05.2022, del Commissariato di P.S. di Scalo Romana;
- dell’annotazione dell’8.05.2022, del Commissariato di P.S. di Scalo Romana, a seguito di intervento effettuato presso il locale alle ore 6:40;
- dello stralcio dell’esposto anonimo;
- degli atti già impugnati con il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti;
sul ricorso numero di registro generale 1147 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere sull’istanza ex art. 116, comma 2, cpa;
2) respinge il ricorso principale e i due successivi ricorsi per motivi aggiunti indicati in epigrafe;
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese della lite, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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