Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDANOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202300605/2023

2f - Ottemperanza - Tribunale Di Milano - Sezione Lavoro - Sentenza N. 1839/2021

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Linda Belluco, un soggetto che aveva precedentemente ottenuto una sentenza favorevole con la pronuncia n. 1839/2021 del Tribunale civile di Milano in data 26 luglio 2021, si è trovata nella situazione di dover ricorrere nuovamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'adempimento della sentenza già emessa. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, parte convenuta nel giudizio precedente, non aveva provveduto ad eseguire il provvedimento giurisdizionale nel termine ordinario successivo alla pronuncia della sentenza, determinando così una situazione di inottemperanza del giudicato che richiedeva l'intervento del giudice amministrativo. Il ricorso è stato proposto come ricorso per l'ottemperanza, procedimento speciale previsto dal codice del processo amministrativo per i casi di inerzia dell'amministrazione nell'adempimento di sentenze. La controversia riguarda il settore dell'istruzione pubblica, ambito in cui frequentemente sorgono questioni relative all'esecuzione di sentenze che ordinano all'amministrazione scolastica il ripristino di posizioni giuridiche lese o il pagamento di somme dovute.

Il quadro normativo

Il procedimento di ottemperanza è disciplinato dagli artt. 113 e seguenti del codice del processo amministrativo, che prevedono specifiche modalità per garantire l'esecuzione dei giudicati quando l'amministrazione risulti inerte nel dar seguito ai provvedimenti jurisdizionali. La nomina del commissario ad acta, strumento utilizzato nella presente sentenza, costituisce un rimedio eccezionale previsto dalla normativa processuale al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale quando l'amministrazione, pur diffidato, non provveda spontaneamente all'esecuzione. Tale istituto rappresenta un presidio fondamentale contro l'inerzia amministrativa e garantisce il principio costituzionale della effettività della tutela juridica. La condanna al pagamento delle spese, infine, segue il principio generale della soccombenza nelle controversie amministrative, secondo cui la parte soccombente sostiene i costi del giudizio.

La questione giuridica

Il nodo giuridico posto in discussione concerne l'obbligo dell'amministrazione pubblica di adempiere i giudicati nel termine ordinario di trenta giorni successivi alla loro pubblicazione, così come prescrive il codice del processo amministrativo. La questione affrontata dalla Sezione è se l'inerzia protratta del Ministero dell'Istruzione giustifichi l'intervento del giudice attraverso la nomina di un commissario ad acta, figura che sostituisce l'amministrazione inadempiente nell'esecuzione del provvedimento. Più in profondità, la controversia riguarda la tutela effettiva dei cittadini dinanzi all'amministrazione e il principio secondo cui le sentenze amministrative non siano mere dichiarazioni astratte bensì provvedimenti dotati di efficacia vincolante nei confronti della pubblica amministrazione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha accertato, sulla base della documentazione fornita nel ricorso, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva adempito spontaneamente alla sentenza del 2021 nei tempi dovuti, configurando così una chiara fattispecie di inottemperanza del giudicato. La Sezione ha ritenuto che tale inerzia, qualificata dal ricorrente e verificata d'ufficio, giustificasse pienamente l'intervento sostitutivo attraverso la nomina del commissario ad acta, strumento processuale che consente al giudice di imporre con certezza l'esecuzione quando l'amministrazione si dimostri renitente. Il Tribunale ha considerato che solo attraverso una misura coercitiva di tal genere potesse garantirsi la concretizzazione dei diritti riconosciuti dalla precedente sentenza e il pieno rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale, principio cardine della giurisprudenza amministrativa moderna. L'amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite in quanto interamente soccombente nel giudizio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Linda Belluco, dichiarando l'inottemperanza della sentenza n. 1839/2021 e ordinando al Ministero dell'Istruzione di darvi esecuzione secondo i termini e le forme specificate in motivazione. Al fine di garantire l'adempimento anche in caso di persistente inerzia, la Sezione ha nominato un commissario ad acta nella persona di un dirigente indicato nei dettagli della motivazione, conferendo a tale figura il potere di sostituirsi all'amministrazione nel compimento degli atti esecutivi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di 800 euro a titolo di compensi professionali dell'avvocato difensore, oltre alle relative imposte e oneri accessori.

Massima

L'amministrazione pubblica che non adempie nel termine ordinario ai giudicati è assoggettabile al ricorso per ottemperanza, mediante il quale il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per sostituire l'ente inerte nell'esecuzione, garantendo così la effettività della tutela giurisdizionale e il principio della supremazia della legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 1839/2021 del Tribunale di Milano pubblicata il 26 luglio 2021;
sul ricorso numero di registro generale 3532 del 2022, proposto da
Linda Belluco, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. in Milano, via Freguglia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di euro 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre Iva, Cpa, spese generali nella misura del 15%, spese da distrarsi a favore dell’avv. Marco Fusari dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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