Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202300600/2023

4h - Guardia Di Finanza - Risarcimento Danni

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto a un risarcimento del danno biologico e non patrimoniale, imputando la responsabilità al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La controversia scaturisce da una vicenda in cui il ricorrente ritiene di aver subito un danno direttamente derivante da un comportamento, un'omissione o un provvedimento riconducibile all'amministrazione statale. La natura specifica del danno, essendo di tipo biologico o non patrimoniale, suggerisce che possa essere in gioco la lesione di diritti della persona o la violazione di obblighi amministrativi che hanno cagionato pregiudizio al ricorrente. Il TAR è stato investito della questione al fine di verificare se sussistessero i presupposti legittimi per il riconoscimento del danno stesso e della conseguente obbligazione risarcitoria a carico dello Stato.

Il quadro normativo

La controversia si innesta nel quadro della responsabilità amministrativa per danno, disciplinata secondo i principi consolidati del diritto amministrativo italiano e dalla giurisprudenza costituzionale. Risultano rilevanti le disposizioni in materia di danno biologico e non patrimoniale, nonché i principi generali in tema di causalità, imputabilità e quantificazione del danno stesso. Il TAR applica altresì i principi generali della responsabilità civile dello Stato derivante da comportamenti illegittimi dei suoi organi, come interpretati dalle convenzioni internazionali e dalla giurisprudenza consolidata. Specificamente, viene dato rilievo anche alle norme sulla privacy e sulla protezione dei dati sensibili, dato che nel presente provvedimento è disposto l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti, in conformità al decreto legislativo numero 196 del 2003 e al Regolamento UE numero 679 del 2016.

La questione giuridica

La controversia verte sulla sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento della responsabilità amministrativa e la conseguente obbligazione del Ministero al risarcimento del danno lamentato. Centrale è la questione se il ricorrente abbia provato sia la lesione effettiva di un diritto o interesse, sia il nesso di causalità diretto tra il comportamento imputabile all'amministrazione e il danno biologico o non patrimoniale verificatosi. Altrettanto rilevante è l'accertamento se l'operato del Ministero integri un comportamento illegittimo tale da generare responsabilità risarcitoria, e se il danno risulti quantificabile e concretamente provato secondo i criteri consolidati dalla giurisprudenza. La questione riveste importanza generale poiché attiene ai fondamentali principi di responsabilità dello Stato verso i privati nel quadro delle obbligazioni amministrative.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha esaminato i vizi prospettati dal ricorrente e la domanda di risarcimento del danno alla luce della documentazione acquisita in giudizio e degli argomenti sviluppati dalle parti contendenti. Sulla base della valutazione complessiva della fattispecie, il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorrente non avesse provato compiutamente i presupposti legittimi per l'accoglimento della domanda di risarcimento, sia quanto alla sussistenza di una condotta effettivamente illegittima da parte del Ministero ovvero della causalità materiale con il danno denunciato, sia quanto alla quantificazione e documentazione dello stesso danno. Il giudice ha operato il proprio controllo secondo i criteri della ragionevolezza e della legalità dell'azione amministrativa, concludendo che gli elementi di fatto e di diritto addotti non risultavano idonei a fondare la responsabilità amministrativa richiesta.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal ricorrente nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rigettando l'istanza di accertamento e risarcimento del danno biologico e non patrimoniale. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene le proprie spese legali senza condanna reciproca. Il provvedimento è stato sottoposto alle disposizioni sulla protezione dei dati personali, con ordine all'oscuramento di tutti gli elementi idonei a rivelare lo stato di salute del ricorrente, in conformità alle normative sulla privacy.

Massima

La responsabilità amministrativa per danno biologico e non patrimoniale presuppone la rigorosa prova della condotta illegittima dell'amministrazione, del nesso di causalità diretto con il danno e della effettiva sussistenza e quantificazione di quest'ultimo, cosicché l'omessa o insufficiente provazione di tali elementi determina il rigetto della domanda risarcitoria.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
per l'accertamento
del diritto al risarcimento del danno biologico e non patrimoniale.
sul ricorso numero di registro generale 2876 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Forgione e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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