Sentenza n. 202300599/2023
4f - Edilizia Residenziale Pubblica (erp) - Decreto Rilascio Alloggio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Milano ha ricevuto una comunicazione di disdetta dell'unità immobiliare in data 21 gennaio 2021. Successivamente, con diffida del 15 novembre 2021, il Comune di Milano Direzione Casa ha intimato lo sgombero dell'alloggio. Infine, il 3 gennaio 2022 (notificato il 2 febbraio 2022), è stato notificato un decreto di rilascio dell'alloggio. Il ricorrente ha impugnato tutti questi provvedimenti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando la legittimità della procedura di rilascio dell'alloggio e chiedendone l'annullamento.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nell'ambito della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica da parte dei comuni e dei diritti degli assegnatari di alloggi ERP. La materia è disciplinata da norme statali e regionali in tema di housing sociale, nonché da regolamenti comunali che definiscono le modalità di assegnazione, utilizzo e revoca degli alloggi di proprietà pubblica. Rileva inoltre la disciplina generale del procedimento amministrativo, che richiede il rispetto di forme e termini legali, nonché l'osservanza dei principi di trasparenza, parità di trattamento e tutela dell'interessato.
La questione giuridica
La controversia presenta una duplice dimensione: da un lato riguarda la validità amministrativa dei provvedimenti di sgombero dell'alloggio, dall'altro tocca aspetti di natura contrattuale relativi al rapporto locatizio tra il Comune e l'assegnatario. Emerge quindi un conflitto di giurisdizione tra il giudice amministrativo, competente sui provvedimenti amministrativi del Comune, e il giudice ordinario, competente sulle questioni contrattuali e sulla gestione del rapporto di locazione. La sentenza affronta pertanto la questione preliminare della ripartizione della competenza giurisdizionale prima ancora di entrare nel merito della controversia.
La motivazione del giudice
Il TAR Lombardia ha ritenuto che parte della controversia, relativa ai provvedimenti amministrativi di disdetta e rilascio dell'alloggio in quanto tali, rientrasse nella propria giurisdizione amministrativa, mentre altre questioni, in particolare quelle riguardanti la legittimità o l'illegittimità delle modalità di esercizio del diritto contrattuale di disdetta, dovessero essere affrontate dal giudice ordinario. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato inammissibile la parte del ricorso relativa agli aspetti civilistici, individuando nel giudice ordinario il giudice munito della necessaria giurisdizione. Per quanto concerne gli aspetti che rientrano nella competenza amministrativa, il TAR ha valutato il ricorso nel merito e lo ha respinto, ritenendo legittimi i provvedimenti impugnati. La decisione riflette un approccio che distingue nettamente tra illegittimità amministrativa e questioni contrattuali.
La decisione
Il TAR Lombardia ha emanato una sentenza che in parte dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, rinviando la causa al giudice ordinario affinché valuti gli aspetti contrattuali della controversia nei termini di legge. Nella parte restante, relativa agli aspetti amministrativi, il TAR ha respinto integralmente il ricorso, confermando la validità dei provvedimenti del Comune di Milano. Le spese processuali sono state compensate tra le parti. La sentenza ordina l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa e dispone l'oscuramento dei dati personali del ricorrente a tutela della dignità e della riservatezza della persona interessata.
Massima
La revoca di un alloggio di edilizia residenziale pubblica mediante comunicazione di disdetta e decreto di rilascio rientra nella giurisdizione amministrativa ove sia contestata la legittimità del provvedimento amministrativo in sé, mentre rimane nella giurisdizione del giudice ordinario la valutazione della corretta esecuzione dei diritti e dei doveri derivanti dal rapporto contrattuale di locazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Antonio De Vita, Consigliere per l'annullamento del decreto di rilascio alloggio di Via -OMISSIS- del 3 gennaio 2022 notificato il 2.2.2022; della comunicazione inviata con Raccomandata Prot. Clienticasa -OMISSIS- del 21.01.2021, pervenuta il 26.1.2021 avente ad oggetto: richiesta disdetta dell'unità immobiliare di proprietà del Comune di Milano sita in -OMISSIS-; della diffida PG -OMISSIS-del 15.11.2021, proveniente dal Comune di Milano Direzione Casa – Area Assegnazione Alloggi ERP; sul ricorso numero di registro generale 766 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Terrasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Olmetto 5; Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Annalisa Pelucchi, Mariarosaria Autieri, Martino Caiati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale, in Milano, via della Guastalla, 6; Mm S.p.A., non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione - e individua quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge - e in parte lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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