Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—DICHIARA CESSATA MAT
Sentenza n. 202300592/2023
3c/p - Viabilità E Circolazione Stradale - Provvedimenti Atti A Garantire Sicurezza E Fluidità - Silenzio
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e/o silenzio rifiuto e/o inadempimento, formatosi sull’atto di significazione, diffida e preavviso di danno in data 23 maggio 2022, prot. n. 2248 del 24 maggio 2022, relativo a tutte le attività necessarie e dovute sulla strada in territorio del Comune di Buglio in Monte denominata “Strada Comunale di Campascio” in Località “Reval”, ed in particolare la manutenzione, gestione e pulizia della strada, la sicurezza e la fluidità della circolazione, il controllo tecnico dell’efficienza della strada stessa; nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Buglio in Monte di provvedere con esplicito e motivato riscontro alla medesima diffida, mediante l’adozione di un provvedimento espresso che individui le opere necessarie ad ovviare ai denunziati inconvenienti alla circolazione. sul ricorso numero di registro generale 2696 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Bianchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Milano, Largo Quinto Alpini, n. 12; COMUNE DI BUGLIO IN MONTE, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori Avv. Bianchini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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