Sentenza n. 202500573/2025
4g - Immigrazione - Istanza Conversione Permesso Di Soggiorno Da Lavoro Stagionale A Lavoro Subordinato - Silenzio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha presentato istanza alla Questura competente per ottenere la conversione del proprio titolo di soggiorno in permesso per lavoro subordinato. Tale conversione rappresenta una modalità ordinaria per chi esercita attività lavorativa stabile presso un datore di lavoro italiano, passando dal regime precario del lavoro stagionale al regime ordinario del rapporto di lavoro subordinato. L'istanza è stata regolarmente depositata presso gli uffici della Pubblica Amministrazione con allegata la documentazione richiesta, tuttavia la Questura non ha provveduto a dare risposta entro i termini di legge, mantenendo un completo silenzio. Dinnanzi al protrarsi di tale inerzia amministrativa, il ricorrente ha deciso di impugnare il silenzio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, ritenendo illegittimo il comportamento della Pubblica Amministrazione.
Il quadro normativo
La materia della conversione dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione di cui al Decreto Legislativo 286 del 1998, che stabilisce i presupposti e le procedure per il mutamento delle condizioni di soggiorno di uno straniero presente in Italia. In particolare, l'articolo 27 del medesimo Testo Unico prevede che la conversione da un tipo di permesso a un altro debba avvenire secondo modalità specifiche e con tempistiche precise, imponendo alla Pubblica Amministrazione l'obbligo di provvedere entro termine determinato. La normativa considera illegittimo il comportamento della Pubblica Amministrazione che rimane inerte di fronte a una richiesta amministrativa a essa sottoposta, configurando tale inerzia come una forma di rifiuto implicito quando il silenzio si protrae oltre il termine di legge. Il principio generale del diritto amministrativo prevede che il silenzio della Pubblica Amministrazione oltre il termine di conclusione del procedimento assume il significato di rigetto della domanda, salvo non ricorrano cause di sospensione o interruzione del termine medesimo.
La questione giuridica
La questione sottoposta al giudice amministrativo concerne l'illegittimità del silenzio mantenuto dalla Questura di fronte a una regolare istanza di conversione del permesso di soggiorno. Il ricorrente contestava che la Pubblica Amministrazione avesse omesso di pronunciarsi entro il termine prescitto dalla legge, privando di fatto il ricorrente del diritto a ottenere un provvedimento espresso e permettendogli di conoscere con certezza il proprio status giuridico. La controversia riguarda pertanto l'obbligo della Pubblica Amministrazione di provvedere tempestivamente su istanze di conversione di titoli di soggiorno, non potendo la stessa sottrarsi a tale obbligo mediante l'inerzia amministrativa, che configura una forma di diniego implicito giuridicamente rilevante.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha riscontrato che la ricorrente aveva presentato regolarmente istanza di conversione del permesso di soggiorno, corredando il ricorso dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente e dai regolamenti amministrativi. Il collegio ha verificato che decorsi i termini di legge entro i quali la Questura era tenuta a pronunciarsi, la Pubblica Amministrazione non aveva reso alcun provvedimento esplicito, neppure un atto di rigetto motivato. Il TAR ha applicato il principio consolidato secondo cui il silenzio della Pubblica Amministrazione oltre il termine legale configura un rifiuto implicito e costituisce un'azione illegittima poiché la Pubblica Amministrazione non ha esercitato il potere-dovere che le era stato riconosciuto. Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse fondato negli addebiti mossi alla Questura e ha deciso di accogliere l'impugnazione presentata dal ricorrente.
La decisione
Il TAR Lombardia con la sentenza oggetto di esame ha accolto il ricorso, annullando il silenzio mantenuto dalla Questura sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno. La sentenza comporta il dovere per la Pubblica Amministrazione di provvedere tempestivamente e in forma espressa sulla richiesta di conversione presentata dal ricorrente, esaminando i presupposti di fatto e di diritto per la concessione del titolo di soggiorno per lavoro subordinato. In conseguenza dell'accoglimento, la Questura è tenuta a rilasciare un provvedimento motivato entro un termine congruo stabilito dal giudice, accogliendo o rigettando la conversione richiesta con indicazione delle ragioni della propria decisione.
Massima
La Pubblica Amministrazione viola il diritto della persona a un provvedimento amministrativo espresso quando mantiene silenzio oltre il termine di legge su istanza di conversione di permesso di soggiorno, configurando il silenzio medesimo un rifiuto illegittimo da annullare in giudizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere Silvia Torraca, Referendario per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato avviato in data 27 ottobre 2023. sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 3036 del 2024 proposto dal Sig. -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. Leonardo Bardi, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano, Via Raffaello Bertieri 1; Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la memoria di parte ricorrente; Vista l’ulteriore memoria di parte ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio in premessa. Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione intimata. Manda alla Segreteria per la trasmissione della sentenza alla Corte dei Conti come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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