Sentenza n. 202300573/2023
4h - Forze Armate - Istanza Pensione - Visita Medica
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un maresciallo dei carabinieri in congedo ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lombardia per impugnare un verbale del 31 maggio 2022 emanato dal Centro Ospedaliero Militare di Milano, Ufficio CMO 1^, con il quale era stato invitato a presentarsi presso la commissione medica militare per sottoporsi a visita medica generale, eventualmente integrata da visite specialistiche e da una valutazione medico legale. L'invito era finalizzato alla rettifica di un precedente verbale medico. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Paolo Moroni, ha impugnato il provvedimento contestandone il fondamento e chiedendone l'annullamento, nonché l'annullamento di ogni atto presupposto o connesso. Il Ministero della Difesa, in qualità di convenuto, si è costituito in giudizio attraverso l'Avvocatura dello Stato per contrastare le doglianze del ricorrente.
Il quadro normativo
La fattispecie si inserisce nel contesto della giurisdizione amministrativa in materia di provvedimenti adottati dall'amministrazione militare, disciplinati dal codice dell'amministrazione militare e dalle norme sulla procedura amministrativa. Rileva, altresì, la disciplina sulla legittimazione processuale nel giudizio amministrativo, secondo la quale il ricorrente deve essere titolare di una situazione giuridica soggettiva direttamente interessata dall'atto impugnato. La sentenza, inoltre, applica i principi di protezione dei dati personali previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal Regolamento (UE) 2016/679, garantendo l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarlo, in tutela della dignità e dei diritti della parte interessata.
La questione giuridica
Il nodo giuridico centrale consiste nella verifica della sussistenza del cosiddetto interesse ad agire del ricorrente, vale a dire della sua legittimazione ad impugnare il verbale medico militare. Il TAR doveva accertare se il maresciallo in congedo avesse un concreto e attuale interesse giuridico nel contrastare il verbale di invito a visita medica, ovvero se la situazione giuridica dedotta nel ricorso fosse idonea a giustificare l'accesso alla tutela giurisdizionale amministrativa. La questione della carenza di interesse rappresenta un profilo di inammissibilità che precede ogni valutazione nel merito della controversia e incide sulla stessa possibilità di una pronunzia di accoglimento.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR, composto da Gabriele Nunziata come presidente, Alberto Di Mario come estensore e Katiuscia Papi come primo referendario, ha ritenuto che il ricorrente fosse privo dell'interesse giuridico necessario per proporre l'impugnazione del verbale medico. Questa conclusione deriva dal fatto che un maresciallo in congedo, non essendo più in servizio attivo presso le forze armate, non possiede una situazione giuridica soggettiva direttamente lesa o incisa da un atto amministrativo adottato dall'amministrazione militare nei confronti di personale in servizio. Il TAR ha pertanto ritenuto che le doglianze formulate dal ricorrente non potessero trovare accoglimento per una ragione di carattere puramente processuale e formale, antecedente alla valutazione del merito della controversia.
La decisione
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire, rigettando così la possibilità di proseguire il giudizio anche nel merito. Le spese sono state compensate tra le parti, giacché il ricorso si è rivelato inaccoglibile per un profilo di natura processuale. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarlo, al fine di tutelare la dignità della parte interessata in conformità alle norme sulla privacy e sulla protezione dei dati personali.
Massima
Manca legittimazione ad agire nel giudizio amministrativo al soggetto che, non essendo più in servizio attivo presso l'amministrazione pubblica militare, non possiede interesse diretto e concreto in un provvedimento amministrativo adottato nei confronti di personale in servizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento - del verbale n. -OMISSIS-del 31 maggio 2022 con cui il Centro Ospedaliero Militare di Milano - Ufficio CMO 1^ ha invitato il mar. cong. -OMISSIS- a presentarsi presso tale Commissione per essere sottoposto a visita Medica Generale (ed eventuale visita specialistica e a valutazione Medico Legale) ai fini di: Rettifica Verbale (doc. 1); - nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ancorché non conosciuto o comunque collegato al giudizio impugnato, con riserva di impugnazione per motivi aggiunti. sul ricorso numero di registro generale 1468 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Moroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse a ricorrere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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