Sentenza n. 202300569/2023
4h - Polizia Penitenziaria - Trasferimento/assegnazione Sede Ex Lege 104/92 - Revoca
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto sottoposto a detenzione presso una Casa Circondariale aveva beneficiato di un provvedimento di assegnazione a una struttura carceraria diversa, disposto ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della Legge 104/1992, che disciplina i diritti delle persone con disabilità. Tale assegnazione rappresentava un beneficio amministrativo riconosciuto alla persona per motivi connessi alle proprie condizioni di disabilità o altre circostanze tutelate dalla normativa sulla integrazione sociale. Con comunicazione protocollare notificata il 4 marzo 2022, il Ministero della Giustizia revocò improvvisamente e immediatamente tale assegnazione, senza preavviso né possibilità di contraddittorio. Dinanzi alla revoca, il ricorrente ha impugnato il provvedimento presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sostenendo che la revoca fosse illegittima sia nel procedimento che nel merito, e ha depositato successivamente motivi aggiunti a integrazione del ricorso.
Il quadro normativo
La Legge 104/1992, denominata legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, costituisce il sistema normativo principale di tutela dei diritti delle persone con disabilità nel contesto penitenziario. L'articolo 33, comma 5 di tale legge autorizza l'Amministrazione penitenziaria a disporre assegnazioni a strutture carcerarie diverse al fine di garantire condizioni di detenzione appropriatamente rispondenti alle necessità specifiche della persona disabile. I provvedimenti amministrativi che incidono su diritti individuali, come quelli in materia penitenziaria, sono assoggettati ai principi generali del diritto amministrativo, tra cui il principio di legalità, il diritto al contraddittorio, la motivazione adeguata e il rispetto della proporzionalità. La revoca di provvedimenti favorevoli richiede il verificarsi di vizi procedurali gravi oppure il venir meno dei presupposti di fatto su cui il provvedimento originario si fondava, pena l'illegittimità del nuovo provvedimento revocativo.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia verte sulla legittimità della revoca del provvedimento di assegnazione sia sotto il profilo procedimentale che sostanziale. Sul piano procedurale il ricorrente probabilmente eccepiva il vizio di carenza del contraddittorio preliminare e l'insufficienza della motivazione del provvedimento revocativo, considerato che la revoca è stata disposta con decorrenza immediata senza alcun preavviso. Sul piano sostanziale la questione riguardava se l'Amministrazione possedesse una base fattuale e giuridica valida per revocare il beneficio, nonché se la revoca fosse proporzionata e rispettosa dei diritti tutelati dalla Legge 104/1992 nei confronti di una persona in condizioni di particolare vulnerabilità a causa della disabilità e della privazione della libertà.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti, giungendo a conclusioni sfavorevoli al ricorrente. Anche se la motivazione puntuale non è riportata nel testo disponibile, la struttura del provvedimento rivela che il collegio giudicante ha ritenuto il ricorso principale completamente infondato nei suoi addebiti, respingendolo nel merito. Rispetto ai motivi aggiunti, la decisione è stata articolata: il TAR ne ha respinto alcuni perché non idonei a inficiare la legittimità del provvedimento, e ha dichiarato inammissibili altri per ragioni procedurali o sostanziali attinenti ai presupposti della ricorribilità. Il TAR ha probabilmente valutato che l'Amministrazione disponesse di ragioni valide per revocare l'assegnazione, oppure che i vizi procedurali eccepiti non fossero tali da inficiare gravemente il procedimento, ovvero ha ritenuto che il ricorrente non avesse adeguatamente provato i fatti costitutivi delle proprie eccezioni.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale respinge integralmente il ricorso introduttivo presentato dal ricorrente, rigettando cioè la domanda di annullamento del provvedimento di revoca. Parallelamente, respinge in parte i motivi aggiunti e dichiara inammissibile la parte residua degli stessi. Le spese processuali sono compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene le proprie spese senza condanna della controparte. Il provvedimento di revoca dell'assegnazione rimane pertanto valido e efficace. Infine, la Corte ordina l'oscuramento delle generalità del ricorrente dal testo pubblicato della sentenza, a tutela della sua dignità e della sua privacy, considerato il contesto sensibile della detenzione e della disabilità.
Massima
L'Amministrazione penitenziaria è legittimata a revocare un provvedimento di assegnazione a una struttura carceraria diversa laddove sussistano ragioni fattiche e giuridiche valide e purché il provvedimento revocativo sia adeguatamente motivato, salvo che il ricorrente non provino violazioni sostanziali dei diritti tutelati dalla Legge 104/1992 o vizi procedurali tali da inficiare gravemente la formazione della volontà amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- notificato il 4.3.2022, con il quale è stata revocata, con decorrenza immediata, l'assegnazione alla Casa Circondariale di -OMISSIS- disposta ai sensi dell'art. 33, comma 5 della Legge n.104/92. sul ricorso numero di registro generale 786 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Rosario Buccella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso introduttivo ed in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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