Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA20 febbraio 2025Inammissibile

Sentenza n. 202500560/2025

4g - Immigrazione - Istanza Conversione Permesso Di Soggiorno - Inammissibilità

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno presso l'amministrazione competente, verosimilmente in relazione a un cambio di circostanze personali, lavorative o familiari che giustificasse il passaggio da una categoria di permesso a un'altra. A fronte del diniego o dell'inerzia dell'amministrazione su tale istanza, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia per ottenerne l'annullamento e conseguentemente il riconoscimento della conversione richiesta. Nel corso del procedimento amministrativo-giurisdizionale, tuttavia, si è verificato un evento significativo tale da alterare la situazione fattuale originaria e da rendere inefficace una sentenza favorevole al ricorrente, compromettendo così l'interesse concreto del medesimo a conseguire una pronuncia del giudice.

Il quadro normativo

La materia dell'immigrazione e del soggiorno degli stranieri è disciplinata dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, testo unico sull'immigrazione, che regola le procedure di rilascio, rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno sulla base di presupposti di carattere familiare, lavorativo, umanitario o di protezione internazionale. La conversione del permesso di soggiorno rappresenta uno strumento che consente al cittadino straniero di adeguare la propria posizione amministrativa alle nuove circostanze della propria vita, qualora vengano meno i presupposti della categoria precedente ovvero ne insorgano di nuovi che giustifichino una diversa classificazione. Sotto il profilo processuale, il ricorso amministrativo deve vertere su una controversia ancora attuale, caratterizzata da un interesse della parte a conseguire una pronuncia idonea a incidere sulla situazione giuridica concretamente rilevante.

La questione giuridica

Il punto controverso concerne l'essenza stessa della giurisdizione amministrativa: se il ricorso possa proseguire quando la situazione di fatto originaria sia mutata in corso di causa, determinando una sopravvenuta carenza di interesse. Tale questione incide direttamente sul principio per cui il ricorso amministrativo presuppone sempre l'attualità della controversia e la concretezza dell'interesse della parte a conseguire una sentenza che abbia effetti pratici reali. La problematica ha natura procedurale ma si collega strettamente alla questione sostanziale di quale sia il contenuto del diritto al permesso di soggiorno e se esso persista nonostante le sopravvenute mutazioni delle circostanze che ne hanno determinato il ricorso.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha valutato che, nel corso del procedimento, la situazione fattuale iniziale si era sostanzialmente trasformata, comportando l'estinzione dell'interesse del ricorrente a conseguire una decisione sulle questioni originariamente dedotte. Accertato tale mutamento, il collegato ha applicato la disciplina processuale in tema di carenza di interesse sopravvenuta, secondo la quale un ricorso diviene improcedibile qualora venga a mancare l'utilità pratica di una sentenza, atteso che nessuna pronuncia potrebbe più incidere sulla sfera giuridica delle parti in modo significativo e concreto. Il ragionamento del giudice parte dal presupposto che, essendo venir meno la consistenza fattuale del diritto rivendicato, la prosecuzione del giudizio comporterebbe un pronunciamento meramente astratto e privo di rilevanza concreta per le parti, pregiudizievole sia per l'economia del processo sia per il principio di strumentalità della giurisdizione amministrativa rispetto alle esigenze sostanziali.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione quarta, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella data del 20 febbraio 2025, ordinando il rigetto della domanda di annullamento senza entrare nel merito della controversia e senza pronunciarsi sulla fondatezza della richiesta di conversione del permesso di soggiorno. Tale provvedimento non comporta una statuizione sulla questione sostanziale della legittimità dell'amministrazione, bensì determina l'estinzione del processo su fondamento meramente procedurale, consentendo alle parti di esperire eventualmente altri rimedi qualora la situazione fattuale consenta il ripresentarsi dell'interesse.

Massima

Quando nel corso di un ricorso amministrativo concernente la conversione di un permesso di soggiorno sia sopraggiunto un evento che abbia estinto la situazione fattuale originaria, il ricorso diviene improcedibile per carenza di interesse a pronunciarsi, ove manchi l'utilità pratica di una sentenza idonea a produrre effetti concreti sulla sfera giuridica della parte.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Primo Referendario
per l’annullamento
- del decreto adottato in data 26 febbraio 2024 dalla Questura di Milano con cui è stata dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a motivi di lavoro presentata dal ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 984 del 2024, proposto da
--OMISSIS- rappresentato e difeso dagli Avv. Sidiki Kanu e Mayra Dominga Lauletta ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Andrea Costa n. 8;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 530/2024 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 19 febbraio 2025, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:

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