Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDARespinto

Sentenza n. 202300055/2023

2c - Edilizia - Opere Abusive - Demolizione E Riduzione In Pristino

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Evo '95 Srl ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia un'ordinanza sindacale emanata dal Comune di Muggiò in data 6 giugno 2019, con la quale l'amministrazione comunale ha intimato la demolizione di una tettoia di protezione realizzata in un'area cortilizia di proprietà della ricorrente. La controversia riguarda una struttura edilizia leggera, apparentemente costruita senza i necessari titoli abilitativi o in violazione della normativa urbanistico-edilizia vigente. La società ricorrente ha contestato l'ordinanza demolitoria ritenendo illegittimo il provvedimento comunale, probabilmente sul presupposto che la tettoia fosse regolarmente autorizzata, oppure che l'amministrazione avesse ecceduto i propri poteri ordinatori. Il ricorso è stato depositato presso il TAR nel corso del 2019 ed è stato istruito secondo le procedure ordinarie, con costituzione in giudizio della controparte e discussione in camera di consiglio il 16 dicembre 2022.

Il quadro normativo

La materia è governata dal Testo Unico in materia di edilizia, dal Codice dell'Ambiente e dalle normative urbanistiche regionali e comunali che disciplinano le procedure di realizzazione di opere edilizie e le conseguenti responsabilità in caso di abusivismo. I sindaci sono investiti di poteri ordinatori significativi in materia di salvaguardia del territorio e dell'ordine pubblico, tra cui la facoltà di intimare la demolizione di opere realizzate in difformità dalle previsioni normative e dai titoli abilitativi acquisiti. Le ordinanze di demolizione rientrano nella categoria degli atti amministrativi incisivi sui diritti dei cittadini e devono essere basate su presupposti fattici rigorosamente accertati e su una corretta qualificazione giuridica della violazione edilizia o urbanistica. Il ricorso amministrativo rappresenta lo strumento mediante il quale è possibile sindacare la legittimità di tali provvedimenti, contestandone la motivazione, la competenza o la violazione di norme procedurali.

La questione giuridica

La controversia si incentra sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione della tettoia, ossia sulla sussistenza dei presupposti che ne giustificassero l'emanazione. La ricorrente presumibilmente contestava l'esistenza di una violazione edilizia o urbanistica tale da giustificare un ordine di demolizione, ovvero eccepiva vizi procedurali o violazioni dei diritti procedimentali nel provvedimento. Il giudice amministrativo doveva quindi accertare se l'amministrazione comunale disponesse, al momento dell'emanazione dell'ordinanza, di elementi fattici e normativi sufficienti per qualificare la tettoia come opera abusiva o difforme dalle autorizzazioni acquisite, e se il provvedimento fosse stato adottato secondo le forme e le modalità prescritte dalla legge.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, dopo avere esaminato la documentazione e ascoltato i difensori delle parti in camera di consiglio, ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse legittima e basata su presupposti corretti. Sebbene la sentenza non esponga in forma puntuale la motivazione del rigetto, si può inferire che il TAR abbia riconosciuto la correttezza dell'accertamento della violazione edilizia da parte del Comune, oppure abbia escluso che fossero stati commessi errori procedurali tali da inficiare la validità dell'atto. Il giudice amministrativo ha quindi ritenuto che l'amministrazione comunale avesse agito nell'esercizio legittimo dei propri poteri ordinatori e che l'ordine di demolire fosse proporzionato e fondato sulla normativa vigente in materia di tutela del territorio e di prevenzione dell'abusivismo edilizio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso presentato da Evo '95 Srl, confermando dunque la piena legittimità dell'ordinanza di demolizione emanata dal Comune di Muggiò. La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite nella misura di duemila euro, oltre all'applicazione dell'Iva, della Cpa e delle spese generali nella misura del quindici percento, a titolo di compensazione economica delle spese sostenute dal Comune per la difesa in giudizio. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva, il che significa che il Comune poteva procedere all'esecuzione dell'ordinanza di demolizione indipendentemente dalla pendenza di eventuali ulteriori ricorsi.

Massima

L'ordinanza sindacale di demolizione di opera edilizia realizzata in difformità dalle previsioni normative è legittima qualora basata su accertamenti corretti della violazione e adottata secondo le forme procedurali prescritte dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- dell’ordinanza comunale n. 1/2019, emessa in data 06 giugno 2019 e notificata in pari data, recante l’ingiunzione a demolire una tettoia di protezione di area cortilizia;
sul ricorso numero di registro generale 1894 del 2019, proposto da
Evo '95 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Boifava, Enzo Giacometti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Muggiò, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Brambilla Pisoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Muggio';
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 dicembre 2022 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente alla refusione, in favore del Comune di Muggiò, delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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