Sentenza n. 202300514/2023
4a - Affidamenti - Servizi - Concessione Dei Servizi Di Gestione Di R.s.a. - Bando
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia è stato investito di un ricorso presentato dalla Cooperativa Sociale Nuova Sair nel 2022 avverso il Bando di gara emesso dalla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Oltrepò Pavese per conto del Comune di Cervesina. La gara aveva ad oggetto la concessione della gestione dei servizi di una Residenza Sanitaria Assistenziale denominata Paolo Beccaria situata nel Comune di Cervesina in provincia di Pavia. La cooperativa ricorrente ha contestato numerosi documenti della procedura di gara, compresi il Capitolato Speciale, il Disciplinare, il Piano Economico Finanziario, lo Schema di contratto e diversi atti amministrativi correlati. La ricorrente ha richiesto l'annullamento di tali atti nonché il risarcimento dei danni per la perdita di opportunità economiche e il danno emergente derivante dalla protrazione della concessione in corso durante i lavori della nuova procedura.
Il quadro normativo
I ricorsi avverso i bandi di gara per l'affidamento di servizi pubblici e concessioni amministrative sono disciplinati dal Codice del Processo Amministrativo, il quale fissa termini perentori per l'impugnazione degli atti e richiede che il ricorrente sia munito di legittimazione attiva, vale a dire della titolarità di un interesse legittimo idoneo ad essere tutelato. Le gare pubbliche, sia per i servizi che per i lavori, sono sottoposte al rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento tra i concorrenti, principi che fondano l'ordinamento sulla concorrenza nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni. Il ricorso in via straordinaria o ordinaria deve essere proposto entro termini tassativi, solitamente entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando o dalla conoscenza dell'atto impugnato, decorsi i quali il diritto di azione si estingue salvo circostanze eccezionali. La disciplina si estende ai Residenze Sanitarie Assistenziali gestite in concessione, considerato che si tratta di servizi di natura pubblica pur se affidati a soggetti privati.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità di un Bando di gara complesso per la gestione in concessione di una struttura sanitaria e la conformità dei relativi documenti di gara ai principi di corretta amministrazione. La cooperativa ricorrente aveva sollevato rilievi critici relativi alle caratteristiche del personale richieste, alle modalità di autorizzazione e accreditamento della struttura, alla determinazione delle rette di degenza, alla durata della concessione, al canone corrispettivo, agli obblighi gravanti sul concessionario e sulla stazione appaltante, nonché alle garanzie assicurative e al Piano Economico Finanziario. La complessità della questione risiedeva nel fatto che il Bando riguardava una concessione di servizi socio-sanitari soggetta a molteplici vincoli normativi regionali e nazionali, rendendo delicata l'analisi della legalità del procedimento di selezione del gestore.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non esponga una motivazione dettagliata ma contenga solo l'epigrafe e il dispositivo secondo il modello sintetico adottato talvolta in materia di sentenze di merito brevi, è ragionevole dedurre che il Tribunale abbia riscontrato un vizio procedurale e formale relativo alla ricevibilità della domanda piuttosto che entrare nel merito delle censure sollevate. La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso avverso un Bando di gara può discendere dall'inosservanza dei termini di ricorso, dalla carenza di una legittimazione attiva adeguata della ricorrente, dalla mancanza di determinatezza oggettiva nella formulazione dei gravami, oppure dall'assenza di una lesione effettiva e concreta di una posizione giuridica tutelabile. Il Tribunale potrebbe avere accertato che la ricorrente non aveva la qualità di concorrente nella gara o, pur avendola, non aveva tempestivamente esercitato il diritto di ricorso entro i termini perentori previsti dalla legge, rendendo il ricorso inammissibile per motivi formali piuttosto che per ragioni di merito amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle contestazioni sollevate dalla Cooperativa Sociale Nuova Sair. Conseguentemente, il Bando di gara e tutti i documenti correlati rimangono fermi e operanti, potendo la procedura di affidamento della gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale proseguire senza alcun impedimento. Il Tribunale ha inoltre compensato tra le parti le spese del giudizio, il che significa che ciascuna parte dovrà sostenere le proprie spese legali senza addebiti per l'altra parte. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione all'autorità amministrativa nel rispetto dei principi di legalità amministrativa.
Massima
L'inammissibilità del ricorso avverso atti di gara esclude la cognizione del merito e comporta l'effettiva conservazione della procedura di evidenza pubblica, salvaguardando il principio di economicità procedurale e la certezza dei termini tassativi di ricorso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, - del Bando di gara - CIG 9305064DB7 - pubblicato dalla Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Oltrepò Pavese, per conto del Comune di Cervesina (PV) (Stazione appaltante), sulla GURI sez. 5°, n. 85 del 22 luglio 2022 e spedito in GUUE il 18 luglio 2022, avente ad oggetto la «concessione dei servizi di gestione della R.S.A. “Paolo Beccaria” in Comune di Cervesina (PV), Via Don Orione, 2»; - del Capitolato Speciale allegato al Bando di gara, con particolare riferimento agli artt. 4 (“Caratteristiche e norme generali sul personale”), 6 (“Autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento della RSA”), 8 (“Rette di degenza per RSA), 9 (“Durata”), 10 (“Canone di concessione”), 11 (“Altri obblighi a carico del Concessionario”) e della “Scheda L” laddove quantifica i costi dei lavori da realizzare da parte del concessionario, 12 (“Obblighi e responsabilità del Comune”), 23 (“Garanzie e coperture assicurative”); - del Disciplinare di gara, con particolare riferimento agli artt. 3 (“Oggetto e valore della concessione”); 4 (“Durata della concessione”), 17 (“Contenuto della busta C – Offerta economica”); - del Piano Economico Finanziario compreso nel “Progetto” allegato al Bando di gara e dei connessi criteri di redazione del PEF nonché, della “Scheda struttura 2019” nella misura in cui è stata presa a riferimento per l'elaborazione dei costi e dei ricavi inseriti nel PEF; - del Quadro Economico allegato al Bando con riferimento all'importo dei lavori; - dei Chiarimenti del 9 settembre 2022, con particolare riferimento alle risposte ai quesiti di cui ai nn. 28, 29, 30, 31, 32 e 33, 34 e 35; - dello Schema di contratto allegato al Bando; - della Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 4 giugno 2022 di approvazione dei lavori oggetto di affidamento; - del Quadro Economico e del Computo metrico estimativo del marzo 2021 delle opere architettoniche, degli impianti termico – idraulici nonché di quelli relativi agli impianti elettrici; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto o connesso a quelli gravati, anche se non conosciuto; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a titolo di perdita di chance e/o comunque del danno emergente consistente nella perdita economica subita dalla stessa a causa della protrazione della attuale concessione conseguente all'annullamento degli atti gravati, nelle more della ripetizione della nuova procedura di gara. sul ricorso numero di registro generale 2392 del 2022, proposto dalla Cooperativa Sociale Nuova Sair, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Giuseppe Angelini e Andrea Serafini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Angelini in Milano, Via Santa Maria Segreta, 6; Comune di Cervesina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comunità Montana Oltrepò Pavese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Agnello, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cervesina e della Comunità Montana Oltrepò Pavese; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per le ragioni indicate in motivazione. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →