Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMADICHIARA LA PROPRIA

Sentenza n. 202300501/2023

1c - Arera - Delibera Arera 3 Agosto 2021 N. 363/2021/r/rif

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli,	Primo Referendario
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 03.08.2021 n. 363/2021/R/Rif, unitamente all'Allegato A, ad oggetto la definizione del “Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)”, limitatamente alla parte in cui crea la categoria giuridica degli “impianti di chiusura del ciclo minimi” disciplinandone il trattamento tariffario;
- del sottostante Documento per la Consultazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 282/2021/R/Rif del 02.07.2021, ad oggetto: “Definizione 2 del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) – Orientamenti Finali”;
- della Deliberazione del Consiglio regionale di Puglia n. 68 del 14 dicembre 2021, recante approvazione del “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani”, limitatamente alla parte in cui recepisce la categoria giuridica degli “impianti di chiusura del ciclo minimi”, rinviando alla Giunta regionale per la loro individuazione sul territorio;
- della sottostante Deliberazione della Giunta regionale di Puglia n. 1651 del 16.10.2021, recante adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, limitatamente alla parte lesiva afferente agli “impianti di chiusura del ciclo minimi”;
- della Comunicazione dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti prot. n. 1146 del 31.01.2022;
-di ogni atto connesso e/o presupposto, ancorché ignoto, in quanto lesivo.
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 maggio 2022:
- della Determinazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 1/DRIF/2022 del 22 aprile 2022;
- della Comunicazione dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, prot. n. 4812 del 26.04.2022, recante sollecito di trasmissione del Piano Economico Finanziario 2022/2025 con relativa documentazione;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 16 settembre 2022:
-della nota a firma dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti – AGER Puglia prot. n. 7382 del 6 luglio 2022;
-della nota dell’AGER Puglia prot. n. 8292 del 9 agosto 2022;
-della nota dell’AGER Puglia prot. n. 8714 del 30 agosto 2022;
-di ogni atto connesso e/o presupposto, ancorché ignoto, in quanto lesivo.
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 ottobre 2022:
- del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 258 del 24.06.2022, 2 depositato nel presente giudizio da ARERA in data 06.09.2022, limitatamente alle previsioni lesive contenute nei paragrafi 5.2 e 9.6;
- di ogni atto connesso e/o presupposto, ancorché ignoto alla ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 490 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Tersan Puglia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Paccione, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
AGER – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti e Daniele Giambarini, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, della Regione Puglia, dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della Transizione Ecologica);
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- accoglie il ricorso introduttivo e per effetto annulla la deliberazione n. 363/2021 di ARERA per la parte di interesse;
- in parte dichiara inammissibile e in parte accoglie il ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 maggio 2022 e per l’effetto annulla l’atto di AGER Puglia impugnato per la parte di interesse;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti depositato il 16 settembre 2022 e per l’effetto annulla gli atti impugnati per la parte di interesse;
- dichiara inammissibile per incompetenza del Tar Lombardia sede di Milano che declina in favore del Tar Lazio – sezione di Roma il ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 ottobre 2022.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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