Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202300494/2023

4a - Affidamenti - Servizi - Servizio Di Refezione Scolastica Ed Altre Utenze A Ridotto Impatto Ambientale - Aggiudicazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Sarca Catering S.r.l. ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando l'aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di refezione scolastica ed altre utenze a ridotto impatto ambientale del Comune di Sovico. Il provvedimento contestato è la determinazione dirigenziale n. 419 del 19 agosto 2022, con cui il Comune ha comunicato l'affidamento definitivo del servizio a favore di Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. (Cirfood s.c.), tramite la procedura gestita dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza. La ricorrente, rimasta esclusa dall'aggiudicazione, ha avanzato istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, che è stata accolta in via cautelare dal TAR con decreto n. 1136/2022, sottoposto a rideterminazione in camera di consiglio.

Il quadro normativo

La controversia attiene al settore dei contratti pubblici e in particolare alla disciplina delle procedure di affidamento dei servizi di interesse generale, quali la refezione scolastica, regolata dal codice dei contratti pubblici e dalle normative nazionali e regionali applicabili all'epoca dei fatti. La Provincia di Monza e della Brianza, attraverso la propria Centrale Unica di Committenza, agisce quale centrale acquisti per conto di comuni associati, esercitando funzioni di coordinamento nelle procedure di gara in conformità alle disposizioni sul conferimento dei servizi di ristorazione collettiva. Il diritto al ricorso amministrativo è sancito dall'articolo 117 del codice del processo amministrativo, mentre l'ottenimento di provvedimenti cautelari è regolato dall'articolo 120 dello stesso codice, che consente la sospensione d'urgenza di atti amministrativi.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità dell'aggiudicazione della gara a Cirfood s.c., la quale Sarca Catering contestava presumibilmente sul fondamento di vizi procedurali, di valutazione delle offerte tecniche o economiche, o di violazione dei criteri di trasparenza e parità di trattamento dei concorrenti. La ricorrente ha chiesto non soltanto l'annullamento dei provvedimenti di gara, ma anche, in via subordinata, la caducazione del contratto e il risarcimento del danno per equivalente qualora il contratto fosse già stato eseguito. La controversia rappresentava una tipica questione di correttezza della procedura di evidenza pubblica e di conformità alle regole sulla concorrenza negli appalti pubblici.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR, pur avendo accolto in via cautelare l'istanza di sospensione dei provvedimenti (evidenziando il fumus boni iuris, ossia l'apparenza di fondatezza delle doglianze), ha successivamente respinto il ricorso nel merito, concludendo che le contestazioni sollevate da Sarca Catering non risultavano fondate sotto il profilo della legittimità amministrativa. Il giudice ha valutato la regolarità della procedura di gara, la corretta applicazione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, e il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra i concorrenti, giungendo alla conclusione che l'aggiudicazione a favore di Cirfood s.c. era corretta e legittima. La decisione cautelare di sospensione, benché accolta inizialmente al fine di prevenire danni irreparabili, non ha trovato conferma nel giudizio di merito, dove le difese dell'amministrazione e della ditta aggiudicataria hanno prevalso sugli argomenti ricorrenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti proposti da Sarca Catering S.r.l., inoltre ha respinto la domanda risarcitoria della medesima ricorrente e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto da Cirfood s.c. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia di Monza e della Brianza e di Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. - Cirfood s.c., rispettivamente nella misura di duemila euro ciascuno, per un totale di quattromila euro, oltre spese e oneri generali.

Massima

Nei contratti pubblici di servizi, la regolarità della procedura di aggiudicazione e il rispetto dei criteri di valutazione delle offerte secondo la normativa vigente sono sindacabili in sede amministrativa, ma una volta accertata la conformità della procedura alle regole di trasparenza e parità di trattamento, non è dovuto risarcimento danno alla ditta esclusa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
sia con riguardo al ricorso introduttivo che al ricorso per motivi aggiunti:
- della nota p.e.c. del 23 agosto 2022, con la quale il Comune di Sovico ha comunicato a Sarca Catering S.r.l. che, con determinazione dirigenziale n. 419 del 19 agosto 2022, il servizio di refezione scolastica ed altre utenze a ridotto impatto ambientale è stato aggiudicato in via definitiva a Cirfood s.c.;
- della determinazione dirigenziale del Comune di Sovico n. 419 del 19 agosto 2022, recante l’aggiudicazione definitiva del servizio in favore di Cirfood s.c.;
- del provvedimento con il quale la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza ha approvato le risultanze di gara e ha contestualmente proposto l’aggiudicazione della commessa in favore di Cirfood s.c.;
- di tutti i verbali di gara (con particolare riferimento ai verbali delle sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche);
- nonché di tutti gli atti a essi presupposti, antecedenti, conseguenti e comunque connessi;
- nonché per la caducazione del contratto, ove medio tempore stipulato, ex tunc o, in subordine, ex nunc nella parte del contratto ancora da eseguire (fermo, in tal caso, il risarcimento del danno per equivalente con riferimento alla parte già eseguita);
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui il contratto fosse già stato sottoscritto (o venisse sottoscritto nelle more della definizione del giudizio) e non fosse possibile il subentro nella gestione da parte di Sarca Catering S.r.l., per la condanna della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Sovico, in solido tra loro, al risarcimento in favore di Sarca Catering S.r.l. del danno per equivalente, ai sensi dell’art. 124 cod. proc. amm.;
- e per la condanna della Centrale Unica di Committenza delle Province di Monza e della Brianza e del Comune di Sovico, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati a Sarca Catering S.r.l. per effetto dei provvedimenti impugnati;
- nonché per l’esibizione in via istruttoria del progetto tecnico (completo dei relativi allegati) versato in gara da Cirfood s.c., in forma integrale e senza oscuramenti.
sul ricorso numero di registro generale 2316 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Sarca Catering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Rodolfo Ventura e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- la Provincia di Monza e della Brianza - Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele Tricamo, Angelo Annibali, Andrea Ruffini e Antonietta Favale ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Durini n. 25;
- il Comune di Sovico, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
- Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. - Cirfood s.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Eugenio Dalli Cardillo e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto il decreto n. 1136/2022 con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza di cautelare;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Monza e della Brianza - Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza e di Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. - Cirfood s.c.;
Visto il decreto n. 1141/2022 con cui è stata respinta l’istanza di revoca del decreto cautelare n. 1136/2022 formulata dalla Provincia di Monza e della Brianza - Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza;
Visto il ricorso incidentale proposto da Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. - Cirfood s.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 15 febbraio 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe;
- respinge la domanda risarcitoria formulata da Sarca Catering;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. - Cirfood s.c.
Condanna la ricorrente principale Sarca Catering S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia di Monza e della Brianza e di Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. - Cirfood s.c. nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) ciascuno (€ 4.000,00 complessivi), oltre spese e oneri generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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