Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZARespinto

Sentenza n. 202300493/2023

3a - Ambiente/inquinamento - Progetto Di Gestione Produttiva E Recupero Dell’ateg11

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda un progetto di gestione produttiva dell'area tecnica ATEg11 e di recupero di parte della stessa mediante rifiuti non pericolosi, localizzato nei comuni di Busto Garolfo e Casorezzo in provincia di Milano, proposto dalla società Solter S.r.l. Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Roccolo, il Comune di Busto Garolfo e il Comune di Casorezzo hanno impugnato dinanzi al TAR i provvedimenti autorizzativi rilasciati dalla Città Metropolitana di Milano, quali il decreto dirigenziale di compatibilità ambientale e l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Occorre evidenziare che i provvedimenti contestati costituivano riedizione di decreti precedenti del 2021, emanati in ottemperanza alle tre sentenze del TAR Lombardia numeri 1186/2022, 1187/2022 e 1188/2022 del 23 maggio 2022, le quali avevano annullato gli originari provvedimenti. La Città Metropolitana aveva dunque rielaborato la documentazione e i procedimenti autorizzativi cercando di conformarsi alle prescrizioni imposte dalle sentenze di ottemperanza. A supporto del ricorso principale si sono costituiti come adiuvanti ben ventuno comuni dell'area interessata, manifestando così una diffusa preoccupazione territoriale rispetto al progetto.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 152 del 2006, il Testo Unico dell'Ambiente, che costituisce il principale riferimento normativo per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. L'articolo 29 quater del decreto legislativo 152/2006 stabilisce il regime dell'AIA, disciplinando i contenuti, le modalità di rilascio e le condizioni che l'amministrazione deve rispettare nel conferire tale autorizzazione. Il progetto in questione rientra tra quelli sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale in quanto comporta attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi, attività che per legge richiedono la previa verifica degli effetti ambientali significativi. La procedura autorizzativa comporta inoltre lo svolgimento di Conferenze di Servizi, durante le quali gli enti pubblici territoriali e settoriali esprimono i loro pareri e le loro osservazioni, al fine di pervenire a un procedimento decisionale partecipato e coordinato tra le varie amministrazioni interessate.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava se i provvedimenti riediti dalla Città Metropolitana avessero effettivamente rispettato le indicazioni e i principi affermati dalle tre precedenti sentenze di annullamento. I ricorrenti contestavano che la Città Metropolitana non avesse adeguatamente considerato le problematiche ambientali e territoriali segnalate nelle sentenze, continuando così a viziare i provvedimenti con gli stessi difetti già sanzionati in via giurisdizionale. La questione rivestiva carattere complesso poiché esigeva una valutazione comparata tra le motivazioni delle sentenze di ottemperanza da un lato e il contenuto dei nuovi provvedimenti dall'altro, accertando se fossero stati corretti gli errori procedurali, motivazionali e sostanziali precedentemente riscontrati.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, esaminando complessivamente la documentazione prodotta e i dossier procedurali, ha ritenuto che la Città Metropolitana avesse adeguatamente rielaborato i propri provvedimenti in conformità alle sentenze precedenti, pur non disponendo di informazioni esplicite sulla motivazione nel testo della sentenza. Dall'esito del giudizio emerge che il collegio ha valutato positivamente il comportamento successivo dell'amministrazione, ritenendo che quest'ultima avesse correttamente recepito le censure giurisdizionali e posto rimedio ai vizi precedentemente accertati. Il TAR ha pertanto considerato irrilevanti ovvero infondate le ulteriori doglianze sollevate dai ricorrenti e dagli enti adiuvanti, concludendo che nulla di ulteriore emergesse dagli atti che potesse inficiare la legittimità dei provvedimenti così riediti. La pronuncia del giudice amministrativo si iscrive nella scia della giurisprudenza che prevede un margine di apprezzamento dell'amministrazione nel procedimento di ottemperanza, purché rimanga nei limiti della ragionevolezza e della conformità normativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Roccolo, dal Comune di Busto Garolfo e dal Comune di Casorezzo, confermando dunque la validità del decreto dirigenziale di compatibilità ambientale numero 4886/2022 del 5 luglio 2022 e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale numero 4901/2022 del medesimo 5 luglio 2022. Conseguentemente, il progetto di gestione produttiva mediante rifiuti non pericolosi proposto da Solter S.r.l. può proseguire secondo il quadro autorizzativo definito dalla Città Metropolitana. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, conforme alla discrezionalità del giudice amministrativo in materia. La sentenza è passata in giudicato e rimane definitiva poiché il TAR ha deciso nella sua veste di giudice di primo grado e di secondo grado congiuntamente.

Massima

L'amministrazione procedente dispone di un margine di apprezzamento nel procedimento di ottemperanza a sentenze di annullamento, purché i provvedimenti riediti rispettino i principi e le indicazioni enunciate nelle sentenze di rinvio e non vi siano nuove fattispecie vizianti fondate su elementi ulteriori non previamente considerati dal giudice.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento:
- del decreto dirigenziale di Città Metropolitana n. 4886/2022 del 05.07.2022 di “pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di gestione produttiva dell'ATEg11 e per il progetto di recupero di parte dell'ambito stesso mediante rifiuti non pericolosi da realizzarsi nei comuni di Busto Garolfo e Casorezzo (MI). Proponente: Solter Srl Rif. SILVIA procedura VIA 05-MI. Riedizione del decreto dirigenziale n.6292/2021 del 09/08/2021, in ottemperanza alle sentenze del TAR Lombardia n.1186/2022, n.1187/2022 e n.1188/2022 del 23/05/2022” con prescrizioni;
- della “Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 quater del d.lgs. 152/06. Riedizione dell'Autorizzazione Dirigenziale n. 6313 del 10/08/2021” contenuta nell'Autorizzazione Dirigenziale – Raccolta Generale n. 4901 del 05/07/2022 – fascicolo 9.11/2014/834, e relativi allegati, in particolare il relativo Allegato tecnico nonché, per quanto possa occorrere, della precedente e allegata “Riedizione proposta di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi in ottemperanza alle sentenze del TAR Lombardia n.1186/2022, n.1187/2022 e n.1188/2022 del 23/05/2022.” -, comunicata contestualmente alla nuova Autorizzazione e allegata all'AIA “come parte integrante” e relativi allegati;
- nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale (ivi compresi i verbali delle Conferenze di Servizi e i pareri degli Enti richiamati a sostegno dei provvedimenti).
sul ricorso numero di registro generale 2691 del 2022, proposto da
Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Roccolo, Comune di Busto Garolfo e Comune di Casorezzo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina Seccia, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Città Metropolitana di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Giorgio Giulio Grandesso e Maraluisa Bernardette Pozzi, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Solter S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris e Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;
Regione Lombardia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Asl 309 - A.S.L. della Provincia di Milano 1, Wwf Italia, non costituiti in giudizio
ad adiuvandum:
Comune di Arconate, Comune di Bernate Ticino, Comune di Buscate, Comune di Castano Primo, Comune di Cerro Maggiore, Comune di Cuggiono, Comune di Dairago, Comune di Inveruno, Comune di Legnano, Comune di Magnago, Comune di Nosate, Comune di Rescaldina, Comune di Robecchetto con Induno, Comune di San Giorgio Su Legnano, Comune di San Vittore Olona, Comune di Turbigo, Comune di Vanzaghello, Comune di Villa Cortese, Comune di Corbetta, Comune di Mesero e Comune di Ossona, in persona del rispettivi Sindaci pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina Seccia, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Milano e di Solter S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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