Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTADICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202300484/2023

4p - Onoranze Funebri - Sospensione Dall’elenco Delle Imprese Che Erogano Il Servizio Funebre

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Arimatea Nebulonghi S.r.l. forniva servizi funebri in convenzione con il Comune di Milano in base a un elenco di imprese autorizzate. Nel corso del 2022, il Comune ha avviato un procedimento di cancellazione della società dall'elenco dei fornitori convenzionati, contestandole comportamenti scorretti verso l'Amministrazione. Con nota del 22 aprile 2022 ha comunicato l'avvio del procedimento, successivamente ha emesso il provvedimento di cancellazione in data 17 maggio 2022, e infine ha adottato un provvedimento di sospensione il 27 maggio 2022 a seguito di riesame. La società ha impugnato tutti questi provvedimenti e le stesse condizioni di adesione al servizio presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando in particolare che la sospensione fosse stata disposta per il mancato recapito di un documento trasmesso tempestivamente, a causa di un disservizio informatico imputabile al Comune e non alla società.

Il quadro normativo

La controversia si inquadra nel campo dei servizi pubblici a gestione convenzionata e della partecipazione di operatori privati a elenchi comunali di fornitori. Le condizioni di adesione al servizio funebre convenzionato erano state approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2116 del 30 novembre 2018 e prevedevano, all'articolo 12 lettera j, ipotesi di sospensione dall'elenco. Il ricorso della società mirava a contestare la legittimità sia dei singoli provvedimenti amministrativi sia della norma regolamentare stessa, nella parte in cui avrebbe consentito l'irrogazione di sanzioni anche quando il mancato adempimento fosse imputabile a disservizi informatici dell'Amministrazione piuttosto che a inadempienza della società.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava la ripartizione delle competenze giurisdizionali tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario. In particolare, si doveva stabilire se la contestazione della cancellazione da un elenco di fornitori convenzionati costituisse materia di giurisdizione amministrativa, soggetta al sindacato del TAR, oppure se rientrasse nella sfera dei rapporti contrattuali privatistici, di competenza del giudice ordinario. Questo è un profilo cruciale nel diritto amministrativo contemporaneo, poiché da tale qualificazione dipende la corretta assegnazione della causa e la possibilità stessa di ottenere tutela giurisdizionale della parte ricorrente.

La motivazione del giudice

Pur essendo la sentenza una ordinanza di inammissibilità senza una motivazione estesa, il collegio ha ritenuto che la natura della controversia fosse precipuamente contrattualistica piuttosto che amministrativa. Il TAR ha probabilmente considerato che il rapporto tra la società e il Comune, fondato su una convenzione per la fornitura di servizi, concernesse questioni relative all'esecuzione e alla risoluzione di un contratto, materia tradizionalmente riservata alla giurisdizione civile ordinaria. Sebbene il Comune sia una pubblica amministrazione e i provvedimenti impugnati portino la forma amministrativa, la natura della relazione sottostante, quella di una società di servizi fornita in ambito funebre, avrebbe indotto il collegio a ritenere che il sindacato sulla legittimità dei provvedimenti dovesse esercitarsi alla stregua delle regole civilistiche e contrattualistiche, piuttostoché secondo i principi del diritto amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, identificando quale giudice competente il giudice ordinario, dinanzi al quale la società avrebbe potuto riproporre la controversia nei termini previsti dalla legge. Sono state compensate le spese di causa e è stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa. La decisione di inammissibilità implica che il TAR si è ritenuto privo del potere di conoscere della controversia nel merito e ha rimesso la questione alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Massima

La controversia relativa alla cancellazione di un'impresa da un elenco di fornitori di servizi funebri in convenzione con un ente locale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quando il rapporto sottostante ha natura essenzialmente contrattualistica, indipendentemente dalla forma amministrativa dei singoli provvedimenti impugnati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
per l'annullamento
- della nota prot. n. 299324 del 27 maggio 2022, con la quale il Comune di Milano – Area servizi funebri e cimiteriali, a seguito di riesame e di conseguente ritiro del provvedimento di cancellazione precedentemente emesso, ha disposto la sospensione di Arimatea Nebulonghi S.r.l. dall'elenco delle imprese che erogano il servizio funebre convenzionato ai sensi dell'art. 12, lettera j, delle condizioni di adesione al servizio, riservandosi l'adozione di ulteriori misure;
- della nota prot. 275566 del 17 maggio 2022, con la quale il Comune di Milano – Area servizi funebri e cimiteriali ha disposto la cancellazione di Arimatea Nebulonghi S.r.l. dall'elenco delle imprese che erogano il servizio funebre convenzionato;
- della nota prot. n. 229222 del 22 aprile 2022, con la quale il Comune di Milano – Area servizi funebri e cimiteriali ha comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione di Arimatea Nebulonghi S.r.l. dall'elenco delle imprese che erogano il servizio funebre convenzionato, imputando alla società di aver agito scorrettamente nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- delle condizioni di adesione al servizio funebre convenzionato, approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2116 del 30 novembre 2018, ove interpretate nel senso di legittimare, o addirittura imporre, l'irrogazione di una misura di natura sanzionatoria nei confronti di un operatore che abbia tempestivamente inviato il prospetto riepilogativo dei servizi svolti nel semestre precedente, senza che tale documento sia stato tuttavia recapitato al destinatario, a causa di un disservizio esclusivamente imputabile al sistema informatico; di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso;
sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2022, proposto da
Arimatea Nebulonghi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandor Del Fabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale, in Milano, via della Guastalla 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e individua quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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