Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAAccolto

Sentenza n. 202300478/2023

3i - Immigrazione - Istanza Rilascio Permesso Di Soggiorno Ue Per Soggiornanti Di Lungo Periodo - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro due provvedimenti emessi dalla Questura di Milano, Ufficio Immigrazione: un decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il successivo provvedimento di conferma di tale rigetto. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Francesco Cigliano, ha innanzitutto proposto un ricorso introduttivo e successivamente ha integrato la causa mediante motivi aggiunti. La controversia si inscrive nell'ambito del diritto degli stranieri, specificamente nella disciplina dei permessi di soggiorno per cittadini non comunitari che intendono stabilirsi durevolmente nel territorio italiano. La Questura di Milano aveva opposto un diniego alle istanze presentate dal ricorrente senza fornire, secondo le allegazioni ricorsuali, una motivazione adeguata ovvero in violazione dei presupposti e della procedura previsti dalla normativa applicabile.

Il quadro normativo

La fattispecie è disciplinata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Testo Unico sull'Immigrazione, che regola l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri dal territorio italiano e recepisce la direttiva europea 2003/109/CE sui diritti dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è un status giuridico speciale che viene riconosciuto allo straniero che ha soggiornato legalmente e ininterrottamente nel territorio italiano per un determinato periodo temporale e che soddisfa ulteriori condizioni previste dalla legge. Le decisioni delle autorità amministrative in materia di permessi di soggiorno sono soggette al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo, con obbligo della Pubblica Amministrazione di motivare i propri provvedimenti e di rispettare i diritti e le libertà fondamentali dei ricorrenti.

La questione giuridica

Il nodo controverso attiene alla legittimità dei provvedimenti di diniego della Questura di Milano e alla corretta applicazione dei criteri legali per il riconoscimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il ricorrente contestava che la Questura avesse rigettato l'istanza senza adeguata motivazione ovvero sulla base di valutazioni difformi da quanto prescritto dalla normativa di riferimento, venendo così in discussione il rispetto dei principi procedurali e sostanziali che governano il rilascio di tale permesso. La questione si situava anche su un piano più generale relativo all'obbligo della Pubblica Amministrazione di fornire motivazione esplicita e logicamente coerente, correlata ai fatti accertati e alle norme applicabili. Risultava pertanto rilevante verificare se la Questura avesse effettivamente valutato tutti gli elementi necessari per la concessione del permesso e se la sua decisione fosse ragionevole e proporzionata alla situazione del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha strutturato la decisione in modo articolato attraverso l'esame del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti. Per quanto concerne il ricorso introduttivo, il collegio ha dichiarato l'improcedibilità sulla base di ragioni processuali, secondo quanto rilevato nell'udienza del 17 gennaio 2023. Tuttavia, accogliendo i motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto sussistenti i vizi lamentati dal ricorrente nella sua censura avverso il provvedimento impugnato: tale accoglimento evidenzia che il giudice ha riscontrato nell'atto della Questura profili di illegittimità, probabilmente collegati a difetto di motivazione, applicazione errata della disciplina normativa, ovvero mancato rispetto delle condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La decisione di annullamento implica che il TAR ha considerato i vizi denunciati dal ricorrente come tali da incidere sulla legittimità stessa del provvedimento amministrativo, non essendo la Questura in grado di giustificare adeguatamente il rigetto alla stregua della normativa vigente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, ma ha accolto l'atto di motivi aggiunti annullando il provvedimento della Questura di Milano di rigetto e conferma della istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Tale decisione comporta l'obbligo per la Questura di riconsiderare la domanda del ricorrente secondo le corrette modalità procedurali e sostanziali previste dalla legge, senza poter riproporre i medesimi vizi riscontrati dal giudice. Il TAR ha inoltre compensato equamente le spese di lite tra le parti, distribuendo il carico delle medesime, e ha ordinato l'oscuramento dei dati personali del ricorrente a tutela della riservatezza e della dignità dello stesso, in conformità ai principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali e al Regolamento UE 2016/679.

Massima

L'amministrazione procedente deve motivare i dinieghi dei permessi di soggiorno con riferimento specifico ai presupposti normativi e alle circostanze di fatto accertate, potendo il giudice amministrativo sindacare la carenza di motivazione e l'errata applicazione della disciplina del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche in sede di motivi aggiunti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
del provvedimento della Questura di Milano - Ufficio Immigrazione prot. -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
quanto all’atto di motivi aggiunti
del provvedimento della Questura di Milano - Ufficio Immigrazione prot. -OMISSIS-, di conferma del decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
sul ricorso numero di registro generale 689 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
-) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
-) accoglie l’atto di motivi aggiunti e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
-) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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