Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTADICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202300472/2023

4a - Affidamenti - Servizi - Servizio Di Lavanolo - Revisione Prezzi

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Servizi Ospedalieri S.p.A. ha stipulato un contratto per la fornitura del servizio di lavanderia presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, il quale conteneva una clausola di revisione dei prezzi regolata dall'art. 10 del contratto stesso. Con provvedimento prot. n.36493 del 20 luglio 2022, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato dell'ASST Lecco ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di revisione dei prezzi, calcolando l'adeguamento sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati ridotto del 50%, pari a 2,9 per il mese di aprile 2022. La ricorrente ha impugnato il provvedimento contestando le modalità e i criteri di calcolo della rivalutazione proposta dalla stazione appaltante, proponendo ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

Il quadro normativo

La controversia riguarda l'interpretazione e l'applicazione della clausola contrattuale di revisione dei prezzi stabilita dal contratto di appalto tra una pubblica amministrazione e un fornitore privato di servizi. Il provvedimento impugnato è stato emanato da un'azienda sanitaria pubblica nell'esercizio di funzioni di gestione di un rapporto contrattuale. La questione si colloca al crocevia tra il diritto amministrativo, che governa l'agire della pubblica amministrazione, e il diritto civile e commerciale, che disciplina i rapporti contrattuali tra i soggetti. La determinazione della giurisdizione richiede l'identificazione della natura prevalente della controversia e del carattere dell'atto impugnato.

La questione giuridica

La questione decisiva non attiene al merito della corretta applicazione della formula di revisione dei prezzi, bensì alla natura giuridica della controversia e alla conseguente individuazione del giudice competente. La ricorrente aveva investito del ricorso il TAR ritenendo che il provvedimento di revisione costituisse un vero e proprio atto amministrativo sindacabile secondo le regole del giudizio amministrativo. Il Tribunale Amministrativo doveva tuttavia affrontare una questione preliminare di giurisdizione, stabilendo se il provvedimento di revisione rappresentasse un atto amministrativo sottoposto a sindacato amministrativo oppure se la controversia vertesse sulla corretta interpretazione ed esecuzione di obbligazioni contrattuali, di pertinenza del giudice ordinario.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che, sebbene il provvedimento sia stato formalmente emanato da una pubblica amministrazione, esso non presenta i connotati di un vero atto amministrativo ricognoscitivo di diritti soggetti a sindacato giudiziale amministrativo. La natura della controversia è prevalentemente contrattuale e civilistica, poiché verte sulla corretta interpretazione delle clausole di revisione previste nel contratto e sull'esatta applicazione della formula di adeguamento dei prezzi. Il mero fatto che una delle parti sia un ente pubblico non trasferisce la natura della questione dal piano civilistico al piano amministrativo quando la controversia concerna diritti derivanti da un rapporto contrattuale comune. Pertanto, il TAR ha concluso che il giudice ordinario è quello dotato della giurisdizione appropriata per decidere questioni interpretative relative all'esecuzione e all'applicazione dei contratti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, stabilendo che il processo dovrà proseguire dinanzi al giudice ordinario, competente a risolvere la controversia sulla base delle regole del diritto civile e commerciale. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo l'orientamento secondo cui il difetto di giurisdizione non comporta automaticamente una soccombenza sul merito. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione dall'autorità amministrativa secondo le procedure previste.

Massima

Quando la controversia verte sull'interpretazione e sull'applicazione di clausole contrattuali di revisione dei prezzi in un appalto stipulato da una pubblica amministrazione, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e non al giudice amministrativo, qualora la natura sostanziale della questione sia civilistica e contrattuale piuttosto che amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
e/o per la declaratoria di nullità/inefficacia,
previa concessione di misure cautelari,
della nota prot. n.36493 del 20 luglio 2022 avente ad oggetto «Riconoscimento revisione dei prezzi» con cui il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato di ASST Lecco ha riconosciuto alla ricorrente «In riferimento all'art. 10 del contratto per l'affidamento del servizio lavanolo per l'Azienda Socio- Sanitaria Territoriale di Lecco, con la presente si comunica il riconoscimento della revisione dei prezzi alla Vostra società a partire dal mese di aprile 2022. Per i calcoli è stato utilizzato l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ridotto del 50%. Si specifica che l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del mese di aprile 2022 è pari a 5,8. Di conseguenza i prezzi dei servizi sono stati rivalutati tenendo conto del valore dell'indice ISTAT di aprile 2022 ridotto del 50% (2,9)», così provvedendo all'adeguamento dei prezzi.
sul ricorso numero di registro generale 2924 del 2022, proposto dalla Servizi Ospedalieri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enza Maria Accarino e Gaetano Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Salomoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Caradosso, 8;
Azienda Ospedaliera “S. Antonio Abate" di Gallarate, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Piana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Corso Porta Romana, 54;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco e dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi i difensori delle amministrazioni resistenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e individua quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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