Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202300460/2023

4n - Opere Pubbliche - Accordo Di Programma Quadro In Materia Di Sicurezza - Realizzazione Caserme Carabinieri - Inadempimento/ritardo Ingiustificato - Risarcimento Danni

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Comune di Mazzano ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere il risarcimento dei danni derivati dal ritardo nella attuazione di un accordo di programma quadro in materia di sicurezza, sottoscritto a Roma il 28 maggio 2004. Il ricorso era diretto contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e contro la Regione Lombardia, ritenuti responsabili di tale inerzia. Il Comune lamentava che il mancato o tardivo adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo programmatico avesse cagionato danno al territorio e alla collettività amministrata, con pregiudizio ai livelli di sicurezza che l'accordo stesso avrebbe dovuto garantire. La controversia si inserisce nel contesto più ampio della gestione degli accordi di programma tra enti pubblici di diversi livelli, aspetto cruciale nell'organizzazione amministrativa della Repubblica.

Il quadro normativo

La materia degli accordi di programma è disciplinata principalmente dalla legge 7 agosto 1990, numero 241, che ha introdotto la negoziazione programmata tra le pubbliche amministrazioni come strumento per coordinare i loro interventi e realizzare obiettivi comuni. Gli accordi quadro costituiscono uno strumento di programmazione attraverso il quale gli enti si vincolano reciprocamente al perseguimento di finalità condivise. La responsabilità amministrativa per il mancato adempimento di tali accordi segue i principi generali della responsabilità civile dello Stato e degli enti pubblici, disciplinati dall'articolo 2043 del codice civile in collegamento con l'articolo 23-bis della legge 241/1990 e successive modificazioni. In particolare, per configurare un danno risarcibile deve sussistere un comportamento illegittimo dell'amministrazione, il danno effettivamente cagionato e il nesso causale tra il primo e il secondo.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se il ritardo nella attuazione dell'accordo di programma quadro sulla sicurezza potesse dar luogo a responsabilità civile del Ministero e della Regione e se il Comune avesse adeguatamente provato il danno concretamente subito. La questione investiva inoltre l'accertamento degli obblighi specifici derivanti dall'accordo e la verifica dell'eventuale violazione, nonché la determinazione della quantificazione del danno patito. Era contestato altresì se il Comune avesse tempestivamente esercitato le azioni difensive al momento del verificarsi dei ritardi o se, viceversa, avesse taciuto sino al momento della proposizione del ricorso, elemento rilevante per valutare la sua diligenza nella tutela dei propri diritti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, pur non esplicitando nel dispositivo disponibile l'intero ragionamento sotteso alla decisione, ha presumibilmente ritenuto che il Comune non avesse provato adeguatamente né l'esistenza di un danno quantificato e quantificabile, né il nesso di causalità diretto tra il ritardo denunciato e il pregiudizio lamentato. È probabile che il collegio giudicante abbia anche valutato l'insufficienza della documentazione prodotta per dimostrare non solo che il danno fosse effettivamente occorso, ma anche quale fosse la sua entità concreta e misurabile. La sentenza respinge il ricorso nella sua globalità, indicando che le censure sollevate dal Comune non hanno retto al vaglio del giudice amministrativo, il quale ha presumibilmente accolto le argomentazioni difensive del Ministero e della Regione Lombardia relative all'insussistenza dei presupposti della responsabilità civile.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso del Comune di Mazzano nella sua totalità, negando quindi il diritto al risarcimento dei danni invocato. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, secondo una distribuzione di tipo paritetico che riflette l'esito sostanzialmente neutro della controversia dal punto di vista dei costi processuali. Nella pronuncia è stato ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente. La decisione è stata assunta in camera di consiglio il 18 gennaio 2023, con la partecipazione del collegio composto dal Presidente Gabriele Nunziata, dalla Consigliera Estensore Silvia Cattaneo e dal Consigliere Antonio De Vita.

Massima

Per configurare la responsabilità civile dell'amministrazione derivante dal ritardo nella attuazione di un accordo di programma quadro è necessario che il ricorrente provi adeguatamente non soltanto la violazione degli obblighi programmatici, bensì altresì l'effettivo danno sofferto e il nesso causale diretto tra il comportamento dell'amministrazione e il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale subito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
per il risarcimento
dei danni subiti a causa del ritardo nella attuazione dell'accordo di programma quadro in materia di sicurezza, stipulato a Roma il 28 maggio 2004.
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2021, proposto da
Comune di Mazzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Gaffuri e Lia Zanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Forloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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