Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—Inammissibile
Sentenza n. 202300455/2023
3m - Pubblica Istruzione - Studenti - Esame Di Stato - Non Ammissione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l'annullamento del provvedimento di non ammissione all’esame di Stato A.S. 2021/2022 della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, all’esito degli esami preliminari svolti in qualità di privatista “esterna” presso il Liceo Artistico Statale “di Brera” - Milano, affisso in formato cartaceo presso i locali dell’I.S.S.; del connesso e presupponente verbale del Consiglio di Classe per mezzo del quale è stata deliberata la non ammissione all’esame di Stato della predetta sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-; di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o richiamato quoad substantiam dai predetti provvedimenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo, i verbali di correzione delle prove scritte e di valutazione dell’esame orale della sig.ra -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 986 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Santamaria e Marco Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto preso il loro studio in Milano, Galleria del Corso, n. 2/A; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; LICEO ARTISTICO STATALE “DI BRERA” - MILANO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; USR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; USR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LOMBARDIA - UFFICIO X, in persoan del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2022 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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