Sentenza n. 202300428/2023
4h - Polizia Penitenziaria - Riliquidazione Indennità Di Buonuscita Con Riconoscimento Del Periodo Riscattato Con Onere
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Giovanni Accidenti e Gianfranco Mallia hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale chiedendo l'accertamento e la declaratoria del diritto alla riliquidazione della propria indennità di buonuscita con il riconoscimento di un periodo riscattato con onere. I ricorrenti contestano il diniego o l'omissione dell'INPS di riconoscere il diritto di includere nel computo dell'indennità di buonuscita un determinato periodo contributivo che era stato precedentemente riscattato attraverso il versamento di un onere economico. La controversia si inserisce nel contesto della gestione dei diritti pensionistici e della corretta liquidazione della indennità di fine rapporto, materia nella quale l'INPS esercita competenze determinanti per migliaia di cittadini. La ricerca di una corretta inclusione del periodo riscattato rappresenta una questione di rilievo economico significativo per i ricorrenti, in quanto l'indennità di buonuscita costituisce una componente rilevante della retribuzione differita del lavoratore.
Il quadro normativo
La materia dei diritti pensionistici e della riliquidazione delle prestazioni previdenziali è disciplinata dal Codice della Navigazione, dalla legge di istituzione dell'INPS e dal complesso delle norme in materia di trattamenti fine rapporto e indennità di anzianità, integrate da molteplici disposizioni che regolano il riscatto di periodi non coperti da contribuzione. Le norme sulla riliquidazione delle prestazioni previdenziali impongono che l'amministrazione previdenziale applichi correttamente i criteri legali per il computo dei periodi contributivi, includendovi anche quelli successivamente riscattati dai lavoratori attraverso il versamento dell'onere previsto. La controversia si situa nell'alveo del controllo sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'INPS, assoggettati al sindacato pieno del giudice amministrativo in materia di accertamento dei diritti soggettivi.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso consiste nella corretta inclusione di un periodo riscattato con onere nel calcolo dell'indennità di buonuscita e nella conseguente riliquidazione della prestazione. La questione presenta una complessità di carattere tecnico-previdenziale, in quanto implica l'interpretazione corretta della normativa che governa il trattamento dei periodi riscattati e l'individuazione del momento a partire dal quale tale periodo deve essere computato nella determinazione dell'indennità. In capo all'amministrazione previdenziale grava l'obbligo di applicare le disposizioni vigenti in modo conforme al diritto del ricorrente, riconoscendo pienamente gli effetti giuridici del riscatto perfezionatosi mediante il versamento dell'onere. La controversia tocca il diritto soggettivo dei ricorrenti alla corretta liquidazione di una prestazione economica derivante da obblighi previdenziali, con riflessi significativi sulla situazione patrimoniale complessiva delle persone interessate.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha valutato la sussistenza del diritto soggettivo dei ricorrenti a ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita includendovi il periodo riscattato con onere, applicando i principi del diritto amministrativo e le norme tecniche previdenziali vigenti. Il tribunale ha ritenuto che l'amministrazione dell'INPS non avesse correttamente riconosciuto gli effetti giuridici del riscatto perfezionatosi, rilevando un comportamento omissivo o lesivo dei diritti soggettivi facenti capo ai ricorrenti. Il ragionamento giudiziale si è fondato sulla constatazione che il versamento dell'onere di riscatto produce, per legge, l'inclusione del periodo nel computo delle prestazioni previdenziali, comportando di conseguenza l'obbligo della riliquidazione. Sulla base di queste considerazioni, il TAR ha riconosciuto il fondamento della pretesa ricorsuale e ha ordinato all'INPS di adeguare la sua posizione amministrativa ai diritti costituzionalmente protetti dei ricorrenti, condannando l'amministrazione al pagamento delle relative spese di lite.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Giovanni Accidenti e Gianfranco Mallia, accertando il loro diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il riconoscimento del periodo riscattato con onere. L'INPS è stata condannata al pagamento delle spese di lite nella misura di duemila euro oltre gli accessori di legge e il contributo unificato dovuto. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, imponendo all'INPS l'obbligo di procedere con sollecitudine alla riliquidazione delle prestazioni secondo i criteri corretti stabiliti dal giudice.
Massima
Il riscatto di periodi contributivi effettuato mediante versamento dell'onere previsto dalla legge determina il diritto soggettivo alla riliquidazione delle prestazioni previdenziali includendo il periodo riscattato nel computo, con conseguente obbligo amministrativo di rettificazione d'ufficio della liquidazione originaria qualora omessa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'accertamento e la declaratoria del diritto alla riliquidazione della propria indennità di buonuscita con riconoscimento del periodo riscattato con onere. sul ricorso numero di registro generale 147 del 2021, proposto da Giovanni Accidenti e Gianfranco Mallia, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Fatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Mogavero e Carla Maria Omodei Zorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati nella parte motiva e con gli effetti ivi specificati. Condanna l’INPS alla refusione, in favore di Giovanni Accidenti e Gianfranco Mallia, delle spese di lite della presente causa, che si liquidano nella complessiva somma di €. 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, maggiorata degli importi dovuti a titolo di contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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