Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202300411/2023

4l/r - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Silenzio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un lavoratore ha presentato il 30 giugno 2020 un'istanza di emersione di un rapporto di lavoro irregolare, esercitando la facoltà di sanatoria introdotta dall'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020, convertito nella legge numero 77 del 2020, nel contesto della crisi pandemica COVID-19. Tale istanza era diretta al Ministero dell'Interno attraverso il procedimento amministrativo dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Il Ministero dell'Interno non ha risposto all'istanza nei termini previsti dalla legge, consentendo la formazione di un silenzio amministrativo. Di fronte a questa inerzia, il ricorrente ha deciso di impugnare il silenzio formatosi, chiedendo al Tribunale Amministrativo Regionale di dichiararlo illegittimo e di obbligare l'amministrazione a pronunciarsi nel merito sulla sua richiesta di regolarizzazione del rapporto di lavoro.

Il quadro normativo

La materia della sanatoria dei rapporti di lavoro irregolari rientra nella disciplina dell'immigrazione e del lavoro sommerso, tradizionalmente regolata da norme speciali. L'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020 ha introdotto per un periodo limitato la possibilità di emersione volontaria dei rapporti di lavoro già in corso che presentassero carattere di irregolarità. In questo contesto si applica il codice del processo amministrativo, che disciplina il ricorso contro il silenzio formatosi e le condizioni per ottenerne la declaratoria di illegittimità. Le norme processuali amministrative prevedono che il silenzio possa divenire oggetto di impugnazione solo quando sussistano determinate condizioni di processualità e quando permanga un interesse concreto e attuale alla sua declaratoria.

La questione giuridica

Il punto controverso è se il ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio potesse ancora proseguire dopo che l'amministrazione aveva convocato sia il datore di lavoro sia il lavoratore presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, come risulta dalla documentazione secondo cui tale convocazione era stata fissata per l'8 febbraio 2023. Si poneva cioè la questione processuale della sopravvenuta mancanza di interesse a proseguire il giudizio in caso di intervenuto esercizio della potestà amministrativa nel merito, anche in forma indiretta attraverso il procedimento amministrativo di discussione. La questione appariva collegata anche al problema della natura stessa del silenzio e della sua illegittimità una volta che l'amministrazione avesse avviato effettivamente il procedimento di valutazione della istanza, anche se la formale pronuncia non era ancora stata resa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato la situazione processuale e ha ritenuto che il ricorso non potesse proseguire per ragioni di processualità. La sentenza non riporta una motivazione estesa, ma la dichiarazione di improcedibilità suggerisce che il collegio giudicante abbia ritenuto che la questione non potesse essere più oggetto di giudizio al momento della decisione, probabilmente perché l'amministrazione aveva ormai avviato il procedimento nel merito attraverso la convocazione delle parti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. In tal modo si è ritenuto che fosse venuto meno l'interesse concreto a ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio, poiché l'amministrazione stava comunque esercitando la propria potestà decisoria sulla istanza. L'ordine di convocazione rappresentava il fatto che l'inerzia amministrativa era stata superata dall'avvio del procedimento nel merito, per quanto non ancora formalizzato nella pronuncia decisoria definitiva.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha dichiarato il ricorso improcedibile, respingendolo per ragioni di processualità anziché per un giudizio nel merito. Sono state compensate le spese della lite tra le parti. La sentenza ordina che essa sia eseguita dall'autorità amministrativa. Il provvedimento implica che il ricorrente non può più ottenere dal giudice amministrativo la declaratoria dell'illegittimità del silenzio, ma rimane comunque esposto alle valutazioni che l'amministrazione farà nel procedimento di merito presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, dove la questione deve proseguire il suo corso ordinario.

Massima

La declaratoria d'illegittimità del silenzio amministrativo diviene improcedibile quando l'amministrazione abbia contemporaneamente avviato il procedimento di merito sulla istanza presentata, venendo meno l'interesse processuale al giudizio anche se la decisione definitiva non sia stata ancora formalmente pronunciata.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Alberto Di Mario,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per
la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 30/6/2020.
sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 2852 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Magatti e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, tra cui il preavviso di rigetto del 17/1/2023;
Vista l’ulteriore documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, tra cui la convocazione di datore di lavoro e lavoratore presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per il giorno 8 febbraio 2023;
Visto l’art. 35, co.1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 15 febbraio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash