Sentenza n. 202300004/2023
1c - Arera - Deliberazione 18 Gennaio 2022 N. 4/2021/s/eel - Irrogazione Sanzione Amministrativa Pecuniaria
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Tersicore S.r.l. ha impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia la deliberazione 4/2021/S/eel emanata dall'ARERA in data 18 gennaio 2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società ricorrente. La sanzione era stata comminata per la realizzazione di strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, settore nel quale la ricorrente era titolare di unità di consumo e di unità di produzione. Il procedimento sanzionatorio era stato originariamente avviato con determinazione DSAI/61/2017/EEL del 2 novembre 2017, successivamente proseguito con la comunicazione delle risultanze istruttorie via nota prot. 37690 del 12 ottobre 2021, e quindi concluso con l'emanazione della deliberazione impugnata. La ricorrente ha contestato l'intera sequenza procedimentale e sanzionatoria, chiedendone l'annullamento nel giudizio dinanzi al TAR.
Il quadro normativo
Il caso si inserisce nell'ambito della disciplina normativa del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e dei poteri sanzionatori riconosciuti all'ARERA. La materia è regolata dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 sulla istituzione e i compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, oltre che dalle norme tecniche e regolamentari elaborate dalla stessa Autorità in esecuzione del mandato legislativo. L'ARERA è competente a esercitare funzioni di vigilanza e di controllo sul funzionamento dei mercati dell'energia, nonché a irrogare sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme tecniche e dei disciplinari di mercato. Le strategie di programmazione nel dispacciamento sono soggette a specifici obblighi di diligenza e correttezza, la cui violazione può dar luogo a conseguenze sanzionatorie significative per i soggetti del mercato. La procedura sanzionatoria dell'ARERA deve rispettare i princìpi generali del diritto amministrativo, inclusi il contraddittorio, la trasparenza motivazionale e la proporzionalità del provvedimento.
La questione giuridica
Il nucleo centrale della controversia riguarda la legittimità della sanzione irrogata dall'ARERA nei confronti di Tersicore S.r.l. per presunte strategie di programmazione non diligenti nel mercato del dispacciamento. La questione non è meramente formale, bensì attiene alla corretta interpretazione e applicazione dei criteri di imputabilità della condotta illecita, alla sufficientia dell'istruttoria svolta dall'Autorità, nonché alla proporzionalità della sanzione comminata. In particolare, era controverso se la ricorrente avesse effettivamente realizzato comportamenti lesivi delle norme che disciplinano il dispacciamento dell'energia, oppure se la deliberazione sanzionatoria fosse viziata da carenze procedimentali o motivazionali che ne impedissero il legittimo esercizio del potere sanzionatorio. Il TAR doveva valutare se l'Autorità avesse compiuto un'istruttoria adeguata e sufficientemente documentata e se la motivazione del provvedimento fosse consona ai princìpi di trasparenza e controllabilità delle decisioni amministrative.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non illustri esplicitamente il ragionamento motivazionale nella parte in narrativa, l'accoglimento del ricorso consente di desumere che il TAR ha riconosciuto vizi sostanziali o procedimentali nel provvedimento dell'ARERA. L'accoglimento totale del ricorso, con la conseguente declaratoria di annullamento della deliberazione, suggerisce che il collegio giudicante abbia riscontrato carenze significative nelle risultanze istruttorie, nella motivazione del provvedimento sanzionatorio, oppure nella corretta applicazione dei criteri normativi che disciplinano le condotte illecite nel mercato del dispacciamento. Potrebbe trattarsi di insufficienza della prova circa l'effettiva realizzazione della condotta illecita, di violazione del diritto di difesa della ricorrente, di motivazione contraddittoria o lacunosa, oppure di sconfinamento dall'ambito dei poteri attribuiti all'Autorità dalle norme di legge. La declaratoria di annullamento della deliberazione principale ha comportato di riflesso l'annullamento della nota istruttoria e della determinazione iniziale che l'aveva preceduta, ritenute consequenziali e presupposte al provvedimento sanzionatorio finale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in composizione collegiale, ha accolto il ricorso proposto da Tersicore S.r.l. e di conseguenza ha annullato la deliberazione 4/2021/S/eel dell'ARERA e il relativo Allegato A, nonché la nota prot. 37690 del 12 ottobre 2021 e la determinazione DSAI/61/2017/EEL. Il provvedimento ha avuto efficacia immediata e la sentenza è stata ordinata in esecuzione dall'autorità amministrativa. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, distribuite in egual misura considerata l'esito della controversia e il carattere tecnico e complesso della materia sottoposta al vaglio della giustizia amministrativa.
Massima
L'ARERA non può irrogare sanzioni amministrative nel servizio di dispacciamento dell'energia elettrica quando difettano nella motivazione gli elementi necessari a provare l'effettiva realizzazione della condotta illecita o quando non siano stati rispettati i princìpi di trasparenza procedurale e proporzionalità nell'esercizio del potere sanzionatorio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l'annullamento - della deliberazione 4/2021/S/eel del 18 gennaio 2022 dell'ARERA e del relativo Allegato A, recante “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la realizzazione di strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica”, comunicata alla ricorrente in pari data a mezzo pec; - per quanto occorrer possa, della nota prot. 37690 del 12 ottobre 2021 dell'ARERA recante “Comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con determinazione DSAI/61/2017/EEL”, nonché della determinazione DSAI/61/2017/EEL del 2 novembre 2017, recante "Avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di un utente titolare di unità di consumo e di unità di produzione non abilitate per strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica"; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, anche non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 277 del 2022, proposto da Tersicore S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Parola e Andrea Leonforte, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici della stessa in Milano, via Freguglia, n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la deliberazione impugnata. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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