Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—Respinto
Sentenza n. 202300394/2023
3l/m - Pubblica Istruzione - Concorsi - Insegnamento Presso La Scuola Militare “teuliè- Bando
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'annullamento della nota prot. M_DE23178 REG2021 0000472 del 02/02/2021 con la quale la Scuola Militare “Teuliè” di Milano ha rappresentato la necessità di mettere a concorso n. 3 cattedre di insegnamento; del bando relativo al “Concorso per il conferimento di n. 3 cattedre di insegnamento presso la Scuola Militare “Teuliè” di Milano a decorrere dall'anno scolastico 2021-2022”, atti impugnati con il ricorso introduttivo; del verbale n. 1 del 26 maggio 2021 della Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 3 cattedre di insegnamento per l'anno scolastico 2021/2022, del decreto dalla Direzione generale per il personale civile del Ministero della Difesa, prot. M_D GCIV REG2021 0036362 del 31.05.2021, con il quale sono state approvate le graduatorie definitive, atti impugnati con i motivi aggiunti; nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso o susseguente relativo alla procedura concorsuale così individuata. sul ricorso numero di registro generale 955 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Acciari e Guido Saleppichi, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1 Anna Lanzilao e Serena Daguati, non costituiti in giudizio Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dall’amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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