Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300385/2023
1i/n - Sicurezza Pubblica - Istanza Accesso Agli Atti - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- del 6.10.2022 a firma del Dirigente della Divisione P.A.S. della Questura di -OMISSIS-, reso noto in pari data, con cui è stata rigettata la richiesta di accesso agli atti, avanzata dal ricorrente a mezzo PEC in data 16.9.2022; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta con l'istanza di accesso agli atti; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti all'ostensione dei documenti richiesti anche con tutte le cautele di legge previste per tali tipologie di atti. sul ricorso numero di registro generale 3082 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mara Boffa e Serena Floriani Bestetti, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima in Milano, via Bragadino, n. 3; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1; Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore, non costituito; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visto l’art. 116 c.p.a.; Visti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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