Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300384/2023
1a/b - Affidamenti/beni Patrimoniali - Servizi - Gestione In Convenzione Centro Sportivo - Aggiudicazione Definitiva
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della Determinazione dirigenziale n. 1035 del 5 agosto 2022 con cui il Comune di Cinisello Balsamo ha aggiudicato in via definitiva la procedura ristretta avente ad oggetto la “gestione del Centro Sportivo Diego Crippa e annesse pertinenze, sito in Via dei Lavoratori 27 a Cinisello Balsamo per un periodo di 9 anni” all'Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Cinisello (C.F. e P. I.V.A. 12451640960); b) del verbale di gara del 18 luglio 2022 e delle determinazioni in esso contenute; c) dei verbali di gara tutti nella parte in cui la commissione giudicatrice non ha escluso la controinteressata per mancata allegazione alla sua offerta tecnica di un documento ritenuto “essenziale” dalle regole di gara (“quadro economico di massima dei costi stimati per l'investimento”), ovvero per assoluta genericità, oscurità e non valutabilità della stessa; d) del verbale di gara del 18 luglio 2022 - valutazione offerte tecniche - e delle determinazioni in esso contenute in particolare nella parte in cui la commissione aggiudicatrice ha assegnato all'offerta tecnica dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Cinisello (C.F. e P. I.V.A. 12451640960) 5 punti per l'elemento B1, 8 punti per l'elemento B2 e 3,35 punti per l'elemento B3 anziché punti “0” per omessa allegazione del quadro economico di massima dei costi stimati per l'investimento e quindi per non valutabilità delle migliorie offerte; e) del verbale di gara del 18 luglio 2022 - valutazione offerte tecniche - e delle determinazioni in esso contenute in particolare nella parte in cui la commissione aggiudicatrice ha illogicamente assegnato alle offerte tecniche dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Cinisello (C.F. e P. I.V.A. 12451640960) e della Calcio Cinisello Società Sportiva Dilettantistica a r.l. lo stesso punteggio tecnico per gli elementi a.6.2 (“promozione dell'attività del gioco del calcio in favore di bambini e giovani (fino a 18 anni)”), a.7 (“iniziative specifiche relative al gioco del calcio nei confronti degli adulti e anziani”) e b.3 (“proposte finalizzate a un risparmio energetico e all'abbattimento dei costi gestionali”); f) del verbale di gara del 18 luglio 2022 - valutazione offerte economiche - e delle determinazioni in esso contenute nella parte in cui la commissione giudicatrice, alla luce delle numerose proposte migliorative offerte dalla controinteressata e del canone annuo offerto non ha sottoposto la proposta contrattuale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Cinisello (C.F. e P. I.V.A. 12451640960) a verifica dell'anomalia e/o a verifica di sostenibilità economico-finanziaria della stessa; g) in ogni caso della deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 7 aprile 2022 (doc. 2) e dell'avviso esplorativo per manifestazione d'interesse dell'impianto sportivo “Centro Sportivo Diego Crippa”; h) della lettera di invito - e segnatamente della premessa riportata nel parametro B “Progetto interventi migliorativi” nella parte in cui si legge “Saranno valutate le proposte migliorative rispetto all'attuale conformazione della struttura e dei servizi annessi. A tale riguardo si specifica che la relazione deve essere corredata dal quadro economico di massima dei costi stimati per l'investimento” - ove tale precetto non dovesse essere interpretato secondo il suo tenore letterale nel senso che le offerte tecniche avrebbero dovuto essere corredare dal ridetto “quadro economico di massima” pena l'esclusione e/o la non valutabilità delle migliorie offerte; i) della nota prot. gen. n. 2022/0070996 del 6 settembre 2022 - trasmessa alla deducente a mezzo PEC il 9 settembre successivo - e delle determinazioni in essa contenute con cui il Comune di Cinisello Balsamo ha rigettato l'istanza trasmessa a mezzo PEC all'Amministrazione intimata il 29 agosto 2022 con cui la Calcio Cinisello Società Sportiva Dilettantistica a r.l. aveva chiesto l'annullamento in via di autotutela dell'aggiudicazione definitiva di cui qui si controverte; l) della convenzione avente ad oggetto la “gestione del Centro Sportivo Diego Crippa e annesse pertinenze, sito in Via dei Lavoratori 27 a Cinisello Balsamo” ove nelle more fosse già stata sottoscritta tra l'Amministrazione intimata e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Cinisello (C.F. e P. I.V.A. 12451640960); m) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati ivi compresi pareri, proposte e valutazioni adottate medio tempore dall'Amministrazione intimata in relazione alla procedura ristretta di cui qui si controverte E PER LA DECLARATORIA di inefficacia, ex artt. 122 e 124, co. 2, del c.p.a., della convenzione per la “gestione del Centro Sportivo Diego Crippa e annesse pertinenze, sito in Via dei Lavoratori 27 a Cinisello Balsamo” ove nelle more fosse già stata sottoscritta tra il Comune di Cinisello Balsamo e la controinteressata NONCHÈ PER LA CONDANNA i. dell'Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento del danno in forma specifica con conseguente annullamento dell'aggiudicazione definitiva impugnata, esclusione dalla gara dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Cinisello (C.F. e P. I.V.A. 12451640960) e scorrimento della graduatoria ovvero, per il caso in cui la convenzione per la “gestione del Centro Sportivo Diego Crippa e annesse pertinenze, sito in Via dei Lavoratori 27 a Cinisello Balsamo” fosse già stata sottoscritta tra il Comune di Cinisello Balsamo e la controinteressata, per il subentro della deducente nell'esecuzione della stessa previa declaratoria di inefficacia dell'atto negoziale ex artt. 122 e 124, co. 2, Cod. proc. amm. (e con espressa riserva di proporre separata azione e/o domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario nell'ipotesi in cui non fosse più possibile il risarcimento in forma specifica per come richiesto nel presente ricorso); ii. in subordine, nel caso in cui l'Ecc.mo Collegio adito dovesse ritenere comprovata anche la manifesta illogicità e contraddittorietà dei giudizi espressi e dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice per i criteri a.6.2 (“promozione dell'attività del gioco del calcio in favore di bambini e giovani (fino a 18 anni)”), a.7 (“iniziative specifiche relative al gioco del calcio nei confronti degli adulti e anziani”), B1 (“qualità complessiva (tecnica e funzionale) degli interventi previsti e delle scelte adottate”), B2 (“inserimento di arredi e/o attrezzature presso il centro Crippa”) e B3 (“proposte finalizzate a un risparmio energetico e all'abbattimento dei costi gestionali”), al risarcimento del danno in forma specifica con annullamento dell'aggiudicazione definitiva impugnata - in una a tutti gli atti presupposti e consequenziali - declaratoria di inefficacia della convenzione eventualmente già sottoscritta ex art. 122 del C.P.A. e con ordine all'Amministrazione aggiudicatrice di rinnovare il segmento procedimentale relativo alla fase di valutazione delle offerte già presentate (eventualmente con commissione giudicatrice in diversa composizione per ragioni di trasparenza e di imparzialità); iii. in estremo subordine, nel caso in cui l'Ecc.mo Collegio adito dovesse ritenere comprovato che l'Amministrazione aggiudicatrice avrebbe dovuto attivare nei confronti della controinteressata il sub-procedimento di verifica dell'anomalia e/o di verifica della sostenibilità economico-finanziaria della sua proposta negoziale si insiste per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica con conseguente ordine di attivazione del sub-procedimento de quo, anche e se del caso in base alle indicazioni che codesto Ecc.mo T.A.R. vorrà eventualmente impartire. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Calcio Cinisello Società Sportiva Dilettantistica A R.L. il 28/11/2022: RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO NEL GIUDIZIO N.R.G. 2589/2022 - T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZ. I^ - PER L'ANNULLAMENTO: n) degli stessi atti e provvedimenti già impugnati nel ricorso introduttivo alla luce delle risultanze dell'inedito documento depositato dalla difesa della controinteressata il 27 ottobre 2022, sub doc. 2, recante “Manifestazione di interesse trasmessa da ASD Città di Cinisello a mezzo pec in data 18.06.2022” e relativi allegati; o) degli stessi atti e provvedimenti già impugnati nel ricorso introduttivo alla luce delle risultanze del business plan (pag. 44/65 del pdf. - doc. 2 versato in atti dalla difesa dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Cinisello il 27 ottobre 2022 - cfr. anche il doc. 33 di Parte ricorrente) allegato all'inedito documento depositato dalla difesa della controinteressata il 27 ottobre 2022, sub doc. 2, recante “Manifestazione di interesse trasmessa da ASD Città di Cinisello a mezzo pec in data 18.06.2022”; p) della convenzione per la “gestione del Centro Sportivo Diego Crippa e annesse pertinenze, sito in Via dei Lavoratori 27 a Cinisello Balsamo” - depositata in giudizio dalla difesa del Comune di Cinisello Balsamo il 10 novembre 2022 - incautamente sottoscritta tra l'Amministrazione intimata e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Cinisello il 3 novembre 2022; q) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati ivi compresi pareri, proposte e valutazioni adottate medio tempore dall'Amministrazione intimata in relazione alla procedura ristretta di cui qui si controverte E PER LA DECLARATORIA di inefficacia, ex artt. 122 e 124, co. 2, del c.p.a., della convenzione per la “gestione del Centro Sportivo Diego Crippa e annesse pertinenze, sito in Via dei Lavoratori 27 a Cinisello Balsamo” sottoscritta tra il Comune di Cinisello Balsamo e la controinteressata il 3 novembre 2022 e conseguente subentro della deducente nell'esecuzione della stessa previa declaratoria di inefficacia dell'atto negoziale (e con espressa riserva di proporre separata azione e/o domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario nell'ipotesi in cui non fosse più possibile il risarcimento in forma specifica per come richiesto nel presente ricorso); sul ricorso numero di registro generale 2589 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Calcio Cinisello Società Sportiva Dilettantistica A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Cinisello Balsamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Valaguzza, Monica Lauro e Chiara Pagliaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sara Valaguzza in Milano, piazza Duse n. 1; Associazione Sportiva Dilettantistica Citta di Cinisello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Gallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Emilio Morosini, 21; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cinisello Balsamo e dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Citta di Cinisello; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna parte ricorrente a corrispondere in solido all’Amministrazione resistente e alla società controinteressata la complessiva somma di euro 5.000,00 e gli altri oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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