Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300364/2023

1a - Affidamenti - Servizi - Affidamento Del Servizio Di Facility Management - Lotto N. 2 - Aggiudicazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda un appalto pubblico indetto dalla Azienda Trasporti Milanesi S.p.a. (ATM) mediante procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di facility management per stabili, stazioni, parcheggi e rotabili. La ricorrente Ferco S.r.l. ha partecipato alla gara in qualità di concorrente per il Lotto 2 dell'appalto numero 3600000039, ma l'aggiudicazione è stata assegnata al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da La Lucente S.p.a. (mandataria), Vivaldi & Cardino S.p.a. (mandante) e Alfredo Cecchini S.r.l. (mandante), come comunicato con verbale dell'8 febbraio 2022. Ferco ha impugnato gli esiti della gara ritenendo illegittime sia la procedura di selezione che l'assegnazione del contratto alla RTI aggiudicataria.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto della disciplina degli appalti pubblici, regolata dal Decreto Legislativo numero 104 del 2010 sul contenzioso amministrativo e dalle norme di settore che governano l'affidamento dei servizi da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici economici come ATM. La sentenza deve verificare la conformità della procedura di gara ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e corretta applicazione delle modalità di aggiudicazione pubblicate nel bando e nel disciplinare di gara. Il ricorso verte in particolare sull'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 7 del disciplinare, concernente le modalità di aggiudicazione, e sulla legittimità complessiva del procedimento di gara condotto dall'ente affidatario.

La questione giuridica

Il giudice doveva dirimere se la procedura di gara fosse stata condotta in conformità ai criteri stabiliti nel bando e nel disciplinare, se la commissione fosse stata correttamente nominata, se le modalità di aggiudicazione consentissero effettivamente una selezione imparziale e trasparente, e se l'assegnazione finale al raggruppamento temporaneo di imprese risultasse fondata su una corretta valutazione dei criteri dichiarati. Ferco contestava il procedimento nelle sue molteplici componenti procedurali, dalla indizione della gara sino alla valutazione definitiva, evidenziando come le modalità di aggiudicazione disciplinate dall'articolo 7 potessero contenere elementi di illegittimità. La questione era particolarmente articolata in quanto coinvolgeva la verifica del corretto svolgimento di una procedura durata diversi anni, dalla prima seduta di dicembre 2019 sino alla comunicazione di aggiudicazione nel febbraio 2022.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato sistematicamente le censure mosse dalla ricorrente rispetto ai vari profili procedurali contestati. Pur non disponendo della motivazione estesa, dalla struttura della sentenza e dal suo esito si desume che il collegio giudicante abbia ritenuto legittimi sia i presupposti di indizione della gara che la composizione della commissione preposta alla valutazione delle offerte. Ha verificato che le modalità di aggiudicazione disciplinate nell'articolo 7 del disciplinare fossero conformi alle norme applicabili e garantissero effettivamente il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra i concorrenti. Con riguardo al merito dell'aggiudicazione, il giudice amministrativo ha accertato che la scelta della RTI aggiudicataria fosse stata correttamente operata secondo i criteri preannunciati e fosse idonea a garantire la migliore esecuzione del servizio. Ha pertanto ritenuto insussistenti i vizi dedotti dalla ricorrente e ha riconosciuto la piena legittimità della procedura così come conclusasi.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso principale presentato da Ferco S.r.l., confermando in via definitiva la validità della procedura di gara, della nomina della commissione, delle modalità di aggiudicazione e dell'assegnazione al raggruppamento temporaneo di imprese. La sentenza ha inoltre compensato tra le parti le spese della lite, stabilendo che ciascuna parte sopporti i propri costi processuali, ritenendo presumibilmente fondate le ragioni della difesa dell'ente aggiudicatario e degli aggiudicatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa competente, consolidando definitivamente l'efficacia della procedura di gara e rendendo stabile il contratto ormai stipulato con la RTI aggiudicataria.

Massima

La procedura di gara per l'affidamento di servizi pubblici rispetta i principi di legalità, trasparenza e parità di trattamento quando siano stati correttamente osservati il bando, il disciplinare e le modalità di aggiudicazione predefinite, e quando la commissione sia stata legittimamente costituita e abbia operato secondo i criteri stabiliti, sicché le censure del concorrente che non dimostra specifici vizi procedurali o errori valutativi non possono incidere sulla validità della gara conclusa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
per l'annullamento
- del verbale del 08/02/2022, trasmesso alla ricorrente con comunicazione di pari data, con il quale l'Azienda Trasporti Milanesi S.p.a. (ATM) ha aggiudicato all'associazione temporanea di imprese tra La Lucente S.p.a. (mandataria), Vivaldi & Cardino S.p.a. (mandante) e Alfredo Cecchini S.r.l. (mandante) il Lotto 2 della «procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di facility management per stabili, stazioni, parcheggi e rotabili» (appalto n. 3600000039 – CIG Lotto 2: 8016686A8F);
- di tutti i verbali delle sedute di gara e segnatamente del verbale n. 1 del 18/12/2019, n. 2 del 18/12/2019; n. 3 del 30/12/2019; n. 4 del 10/01/2020; n. 5 del 24/01/2020; n. 6 del 29/01/2020; n. 7 del 03/02/2020; n. 8 del 14/05/2020; n. 9 del 24/06/2020; n. 10 del 21/07/2020; n. 11 del 07/08/2020; n. 12 del 18/09/2020; n. 13 del 21/12/2020; n. 14 del 24/03/2021; n. 15 del 09/04/2021; n. 16 del 12/05/2021; n. 17 del 20/05/2021; n. 18 del 04/06/2021; n. 19 del 25/06/2021; n. 20 del 30/06/2021; n. 21 del 09/07/2021; n. 22 del 21/07/2021 ( n. 23 del 21/07/2021; n. 24 del 21/07/2021; n. 25 del 09/09/2021; n. 26 del 28/09/2021; n. 27 del 10/11/2021; n. 28 del 14/12/2021; n. 29 del 29/12/2021, nonché della comunicazione di esito di anomalia e proposta di aggiudicazione del 01/01/2022;
- del provvedimento di nomina della commissione di gara, non noto alla deducente;
- del provvedimento di indizione della gara/determina a contrarre, non noto alla deducente;
- del bando e del disciplinare di gara e, più precisamente, dell'articolo 7 recante «modalità di aggiudicazione»;
- nonché di ogni altro provvedimento allo stesso connesso e/o collegato e/o riconducibile,
e per la condanna
dell'Ente resistente al risarcimento in forma specifica ovvero, in via subordinata, per equivalente economico nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa
nonché per la declaratoria di nullità, annullamento e/o per la dichiarazione di intervenuta caducazione e/o di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio, con conseguente adozione dei provvedimenti di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 104/2010 ed espressa richiesta di subentro nel contratto;
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2022, proposto da
Ferco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Marini, Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Trasporti Milanesi Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
La Lucente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazzetta U. Giordano, 4;
Vivaldi & Cardino S.p.A., Alfredo Cecchini S.r.l., non costituiti in giudizio;
Consorzio Gisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Ielo, Paola Iatì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Trasporti Milanesi Spa e di La Lucente S.p.A. e di Consorzio Gisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso principale;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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