Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202300361/2023

1a - Affidamenti - Lavori - Affidamento Progettazione Esecutiva E Realizzazione Interventi Di Efficientamento Energetico - Esclusione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato sentenza il 11 gennaio 2023 nei confronti del ricorso presentato dal Consorzio Stabile Rtf Costruzione e dalla società Cr Costruzioni S.r.l., iscritti di diritto nella medesima posizione processuale, contro l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano, ente pubblico proprietario e gestore del patrimonio immobiliare adibito ad edilizia residenziale nel territorio milanese. Le ricorrenti impugnavano i provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico di tale patrimonio immobiliare, finanziati mediante i meccanismi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge numero 34 del 2020 convertito in legge numero 77 del 2020. In particolare, le ricorrenti contestavano sia la determinazione del 5 novembre 2021 relativa all'approvazione delle operazioni di qualificazione e la conseguente esclusione della costituenda raggruppamento, sia la comunicazione di esclusione del successivo 8 novembre 2021, nonché i verbali di gara sottostanti e le relative clausole del Bando e del Disciplinare che avevano legittimato tale esclusione.

Il quadro normativo

La controversia si collocava nel contesto della disciplina europea e nazionale degli appalti pubblici, in particolare riferendosi al decreto legge numero 50 del 2016 relativo ai contratti pubblici, nonché alla normativa in materia di interventi di efficientamento energetico contenuta nel decreto legge numero 63 del 2013 convertito in legge numero 90 del 2013 e successive modificazioni. Gli interventi in questione beneficiavano inoltre dei meccanismi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto legge numero 34 del 2020, parte di una strategia normativa volta a incentivare il miglioramento energetico del patrimonio costruito attraverso agevolazioni fiscali. La procedura di gara era stata indetta sulla base del Bando di Gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e del Disciplinare di Gara, nei quali erano state definite le condizioni di partecipazione, i criteri di qualificazione e le modalità di valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici interessati.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava la legittimità dei criteri e della procedura di esclusione della ricorrente raggruppamento dalla gara di efficientamento energetico, ovvero se Aler Milano aveva correttamente applicato i criteri di qualificazione e valutazione definiti nel Bando e nel Disciplinare, oppure se tali criteri o la loro applicazione fossero viziati da eccesso di potere, difetto di istruttoria, sviamento di potere o violazione di norme di legge. Le ricorrenti contestavano sia i presupposti di fatto sui quali si era fondata l'esclusione sia la corretta interpretazione e applicazione delle clausole relative ai requisiti di qualificazione tecnica ed economica, ritenendo che il provvedimento di esclusione non fosse adeguatamente motivato o fosse fondato su valutazioni errate o arbitrarie da parte della commissione di gara.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza fornito non contenga una motivazione estesa, la declaratoria di improcedibilità del ricorso suggerisce che il Tribunale ha ritenuto che la controversia fosse divenuta non più decidibile per cause attinenti alla procedura o alla legittimazione delle parti, con ogni probabilità per mancanza di interesse a ricorrere, ovvero perché gli effetti del provvedimento impugnato erano divenuti irreversibili e non più suscettibili di utilità dal ricorso, oppure perché il procedimento di gara era stato già concluso e consumato al momento della proposizione del ricorso. Una dichiarazione di improcedibilità rappresenta una decisione di merito procedurale che sbarrera il ricorso senza entrare nel merito della questione sostanziale di legittimità dell'esclusione, determinando così l'impossibilità delle ricorrenti di ottenere l'annullamento dei provvedimenti o una pronuncia sulla validità dei criteri di qualificazione applicati.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso presentato dal Consorzio Stabile Rtf Costruzione e da Cr Costruzioni S.r.l. contro i provvedimenti di esclusione emanati da Aler Milano, con conseguente dismissione della causa senza pronunciamento sul merito. Il giudice amministrativo ha inoltre compensato tra le parti le spese della lite, conformemente alla regola secondo cui chi subisce una declaratoria di improcedibilità non paga le spese integralmente alla controparte. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva, come prescritto dal codice del processo amministrativo, vincolando l'autorità amministrativa alla sua osservanza e impedendo qualsiasi prosecuzione della procedura di annullamento dinanzi ai gradi di giurisdizione superiori qualora la improcedibilità risulti definitiva.

Massima

Quando il ricorrente contro i provvedimenti di esclusione da una procedura di gara non dispone più di interesse giuridico a ottenere l'annullamento poiché gli effetti del provvedimento sono divenuti irreversibili e consumati nel corso del tempo, il giudice amministrativo dichiara l'improcedibilità del ricorso senza entrare nel merito della questione di legittimità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
per l'annullamento
A) determinazione di cui alla nota prot.n.DIST/APPA/AGGI/slm dell'8/11/21, con la quale è stata comunicata l'esclusione delle ricorrenti dalla procedura “Rep.nn.31-69/2021 - Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di proprietà di Aler e/o gestito dalla stessa, sito in Milano e provincia, mediante i meccanismi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020. Finanziamento: D.L. n. 34/2020 – D.M. 16/02/2016 – D.L. n. 63/2013, convertito in L. n. 90/2013, ex L.R. 27/09”;
B) determinazione PROVV/DIST/21/356 del 05/11/2021, comunicata con la nota sub A), con la quale la sono state approvate le operazioni di qualificazione nell'ambito della procedura oggetto di causa e disposta l'esclusione del costituendo raggruppamento ricorrente;
C) tutti i verbali di gara, ignoti data e numero, con i quali è stata determinata l'opposta esclusione;
D) Bando di Gara, Capitolato Speciale d'Appalto e Disciplinare di Gara (punto 7.4), laddove interpretati quali norme legittimanti la disposta esclusione ed entro i limiti delle censure dispiegate nella presente impugnativa;
E) di tutti gli atti preordinati connessi e consequenziali.
sul ricorso numero di registro generale 2281 del 2021, proposto da
Consorzio Stabile Rtf Costruzione, Cr Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Pennacchio, Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Lombarda per L'Edilizia Residenziale di Milano - Aler Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federico Milani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Lezzi in Milano, corso di Porta Vittoria 9;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Lombarda per L'Edilizia Residenziale di Milano - Aler Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando, dichiara l’improcedibilità del ricorso.
Compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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