Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300359/2023

1h - Sicurezza Pubblica - Istanza Di Rilascio Licenza Di Porto Di Fucile Uso Tiro A Volo - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento di un provvedimento emanato dal Questore della provincia in data 31 luglio 2020, notificato il 12 agosto successivo. Il Questore aveva rigettato l'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di tiro a volo, istanza che il ricorrente aveva presentato il 22 ottobre 2019. La controversia rientra nel settore del diritto amministrativo relativo alla concessione di autorizzazioni per il porto di armi, materia di stretta competenza delle questure in quanto autorità di pubblica sicurezza. Il ricorrente contestava la legittimità del rigetto, sostenendo che il Questore avesse violato i principi procedurali o avesse ecceduto i propri poteri.

Il quadro normativo

La disciplina del rilascio delle licenze di porto di fucile per tiro a volo è contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e nei decreti attuativi che regolano l'esercizio dei diritti connessi al porto di armi. Le Questure, in qualità di autorità di pubblica sicurezza territorialmente competenti, dispongono di una discrezionalità amministrativa nell'istruttoria e nella valutazione delle domande di licenza, dovendo verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti ai richiedenti e bilanciando il diritto al porto di arma con le esigenze di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. I provvedimenti amministrativi di rigetto devono comunque essere adeguatamente motivati secondo i principi generali del diritto amministrativo e devono rispettare i vincoli di correttezza e ragionevolezza nel bilanciamento degli interessi in gioco.

La questione giuridica

Il ricorrente ha sollevato questioni relative alla legittimità del provvedimento di rigetto emesso dalla Questura, contestando presumibilmente la correttezza della procedura amministrativa seguita, l'adeguatezza della motivazione del provvedimento, ovvero l'utilizzo eccessivo della discrezionalità amministrativa al di là dei limiti fissati dalla legge. La controversia toccava il delicato equilibrio tra il diritto soggettivo dei cittadini a richiedere licenze di porto di armi e il potere-dovere della pubblica amministrazione di valutare le istanze secondo criteri oggettivi di sicurezza pubblica, senza eccedere nella limitazione arbitraria dei diritti individuali.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha accolto le eccezioni del Ministero dell'Interno, difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, concludendo che il provvedimento della Questura era stata legittimamente adottato nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa. Il giudice ha ritenuto che il Questore, nel valutare l'istanza del ricorrente, non avesse violato alcun obbligo procedurale né avesse ecceduto i propri poteri discrezionali, operando invece in conformità alle norme sulla sicurezza pubblica e secondo criteri di ragionevolezza. La sentenza non contiene una motivazione estesa, il che suggerisce che i vizi dedotti dal ricorrente non superano il controllo giurisdizionale e che la pubblica amministrazione ha correttamente esercitato le proprie competenze. L'assenza di una critica puntuale da parte del collegio agli argomenti ricorrenti indica che la difesa dello Stato ha fornito elementi sufficienti a dimostrare la legittimità dell'atto impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal cittadino, negando l'annullamento del provvedimento della Questura del 31 luglio 2020. Le spese di lite sono state compensate fra le parti, secondo il principio che ciascuna parte sopporta le proprie spese in assenza di evidenti motivi di soccombenza totale di una parte. La sentenza è stata ordinata di esecuzione dall'autorità amministrativa, acquisendo efficacia stabile e definitiva.

Massima

La discrezionalità amministrativa del Questore nel valutare istanze di rilascio di licenze di porto di fucile, operando il bilanciamento fra diritti soggettivi e istanze di sicurezza pubblica, rimane sottratta al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo in assenza di violazione manifesta di legge, difetto assoluto di motivazione ovvero eccesso di potere.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l’annullamento
- del provvedimento Cat.-OMISSIS- del 31 luglio 2020, notificato il 12 agosto 2020, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, presentata dal ricorrente in data 22 ottobre 2019.
sul ricorso numero di registro generale 1959 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alvaro Lazzaroni ed Alioune Ndiaye, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alioune Ndiaye in Milano, via Edmondo De Amicis, 61;
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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