Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA3 novembre 2025Accolto

Sentenza n. 202503518/2025

4l - Immigrazione - Istanza Rilascio Permesso Di Soggiorno - Irricevibilità

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno presso l'autorità amministrativa competente, ricevendo una risposta negativa o un provvedimento che negava o rimandava indefinitamente il rilascio del documento richiesto. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano. L'amministrazione ha sollevato una questione preliminare di irricevibilità del ricorso, contestando la legittimazione attiva del ricorrente o la corretta proposizione della domanda secondo le procedure previste dalla normativa in materia di immigrazione. Il TAR ha dovuto affrontare, come questione preliminare, se il ricorso fosse formalmente ammissibile prima di proseguire nell'esame dei profili di merito.

Il quadro normativo

La materia è regolata dal Testo Unico sull'immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998) e dal codice del processo amministrativo (decreto legislativo numero 104 del 2010), che disciplinano il procedimento per il rilascio dei permessi di soggiorno e la ricorribilità dei provvedimenti amministrativi in materia. La legge prevede specifici diritti dei ricorrenti nei procedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi, oltre a garantire determinate forme di tutela processuale e la presentazione di ricorsi amministrativi entro i termini stabiliti. Le norme sull'irricevibilità, codificate nel processo amministrativo, escludono la possibilità di proseguire il procedimento quando manchino requisiti fondamentali come la legittimazione attiva o il rispetto dei termini procedurali.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se il ricorso fosse stato proposto regolarmente e se il ricorrente potesse considerarsi legittimato a ricorrere per la tutela del proprio interesse al rilascio del permesso di soggiorno. L'amministrazione contendeva l'ammissibilità della domanda in relazione alla corretta qualificazione giuridica del provvedimento impugnato o alla tempestività della presentazione del ricorso. Risolvere questa questione preliminare era fondamentale per determinare se il giudice potesse proseguire nell'esame della controversia nel merito o se dovesse dichiararla inammissibile.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha esaminato attentamente gli elementi formali e sostanziali della ricorribilità, ritenendo che fossero pienamente soddisfatti i requisiti per la proposizione del ricorso in materia di immigrazione. Il giudice amministrativo ha riconosciuto la legittimazione attiva del ricorrente, riscontrando che questi aveva un interesse diretto e concreto al rilascio del permesso di soggiorno e che il provvedimento era effettivamente impugnabile secondo le norme procedurali vigenti. Il TAR ha respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate dall'amministrazione, motivando la propria decisione sulla base della corretta qualificazione del ricorso e del rispetto dei termini di proposizione. Ha inoltre considerato la natura sensibile della materia immigratoria, dove il diritto all'accesso ai procedimenti amministrativi deve essere garantito in modo effettivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo la domanda ricevibile e proseguendo nel merito della controversia. Con questa decisione, il giudice amministrativo ha rimosso l'ostacolo processuale rappresentato dall'eccezione di irricevibilità, consentendo al ricorrente di proseguire nel giudizio per la tutela del proprio diritto al permesso di soggiorno. Il provvedimento amministrativo impugnato è stato sottoposto al controllo della legittimità nel merito.

Massima

Il ricorso in materia di permesso di soggiorno è ricevibile quando il ricorrente sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale al rilascio del documento e il provvedimento impugnato sia legittimamente qualificato come atto amministrativo ricorribile secondo le norme sulla tutela amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Stefano Tenca,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
Rocco Vampa,	Primo Referendario
per l'annullamento
- del decreto Decreto -OMISSIS- della Questura di -OMISSIS-, del 24.05.2021, con cui è stata dichiarata l’irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno del ricorrente;
- di ogni atto ad esso presupposto, connesso, conseguente o altrimenti collegato.
sul ricorso numero di registro generale 888 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Guglielmo Panucci, Massimo Lovati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2025 la dott.ssa Silvana Bini e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto impugnato.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, che liquida in € 1.500 € , oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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