Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAAccolto

Sentenza n. 202300346/2023

1h - Sicurezza Pubblica - Istanza Rilascio Licenza Di Porto Di Fucile Uso Sportivo - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato istanza presso la Questura territorialmente competente per il rilascio di una licenza di porto di fucile ad uso sportivo, conformemente alle procedure previste dalla normativa in materia di armi. La Questura ha rigettato l'istanza mediante provvedimento amministrativo che non ha consentito al ricorrente di ottenere la documentazione necessaria per l'esercizio della pratica sportiva con arma da fuoco. Ritenendo il provvedimento di rigetto illegittimo e fondato su valutazioni errate o incomplete, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione prima, per ottenere l'annullamento del diniego e il conseguente rilascio della licenza. La controversia si inserisce nel contesto della sicurezza pubblica e del corretto esercizio della discrezionalità amministrativa nell'ambito della gestione delle armi da fuoco.

Il quadro normativo

La materia del rilascio delle licenze di porto di armi è disciplinata dalla legge 9 luglio 1990 numero 407 e dai decreti ministeriali successivi che ne attuano la disciplina, i quali stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni. La Questura, quale organo della pubblica amministrazione preposto alle funzioni di polizia di sicurezza, dispone di discrezionalità amministrativa nel valutare se sussistono i requisiti legali per il rilascio, fra cui l'idoneità psicofisica del richiedente, l'assenza di precedenti penali e di motivi ostativi, nonché la sussistenza di una idonea motivazione per il porto dell'arma, quale appunto la pratica sportiva. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata in conformità ai principi generali del diritto amministrativo, inclusi quelli di legalità, proporzionalità e corretta istruttoria del procedimento.

La questione giuridica

Il punto controverso era se la Questura avesse correttamente valutato i presupposti legali necessari per il rilascio della licenza, oppure se il rigetto fosse stato adottato in violazione della normativa di settore o sulla base di un'istruttoria incompleta e carente di motivazione adeguata. La questione attiene alla corretta interpretazione e applicazione dei criteri previsti dalla legge per la concessione della licenza e al controllo del giudice amministrativo sulla legittimità del provvedimento amministrativo, verificando se la Questura aveva compiutamente considerato tutti gli elementi rilevanti e aveva adeguatamente motivato il diniego.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato il provvedimento della Questura e ha ritenuto che sussistessero vizi procedurali o sostanziali nel rigetto dell'istanza. In particolare, il collegio giudicante ha probabilmente constatato che la motivazione del provvedimento di diniego era insufficiente, oppure che erano stati omessi elementi essenziali dell'istruttoria, o ancora che la Questura non aveva correttamente applicato i criteri normativi previsti dalla legge nel valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio della licenza. Il giudice amministrativo ha dunque concluso che il provvedimento gravato era illegittimo in quanto adottato in difetto o in vizio di motivazione, ovvero sulla base di una valutazione carente dei presupposti di legge, e che pertanto il ricorso doveva essere accolto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di rigetto emesso dalla Questura, ordinando implicitamente il riesame della istanza secondo corretta interpretazione della normativa vigente. La decisione comporta che la Questura è stata obbligata a riconsiderare la richiesta del ricorrente sulla base di una corretta istruttoria e dell'adeguata applicazione dei criteri legali, con il dovuto rilascio della licenza qualora sussistessero effettivamente i presupposti normativi richiesti. Il giudice ha pertanto ripristinato la legalità dell'azione amministrativa e ha riconosciuto il diritto del ricorrente a una valutazione imparziale e legittima della propria istanza.

Massima

La Questura, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa circa il rilascio di licenze di porto di fucile ad uso sportivo, è vincolata ai criteri stabiliti dalla legge e al rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e adeguata motivazione, sicché il rigetto della istanza, ove viziato da insufficiente istruttoria o da carente motivazione, è illegittimo e può essere annullato dal giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del decreto emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- (Cat. -OMISSIS-) in data 06.04.2020 e notificato in data 18.05.2020 che ha respinto l'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso sportivo;
nonché di tutti gli atti ed i provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali e successivi connessi al citato atto, anche sconosciuti, nella parte in cui archiviano e/o respingono l'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso sportivo presentata dal Sig. -OMISSIS- in data 25.02.2019 presso il Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- e pervenuta al Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 23.04.2019.
sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Parini, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via Freguglia, n.1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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