Sentenza n. 202503454/2025
4l - Immigrazione - Istanza Rinnovo Permesso Di Soggiorno - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Lecco ha rigettato, in data 16 dicembre 2021, la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nella tipologia dell'attesa occupazione. Il ricorso era volto a far dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego e a ottenere il ripristino della situazione giuridica lesa attraverso il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. La controversia si inserisce nel contesto dell'immigrazione e della gestione dei flussi migratori per lavoro, settore altamente regolamentato dalla normativa nazionale e sovranazionale. La parte ricorrente contestava le ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificare il rifiuto del rinnovo e ne chiedeva l'annullamento con conseguente obbligo per la Questura di favorevolmente provvedere alla richiesta.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998), il quale prevede diverse tipologie di autorizzazione al soggiorno a seconda della natura e della durata dell'impiego. Tra queste figura il permesso di soggiorno per lavoro subordinato nella forma dell'attesa occupazione, che rappresenta una categoria particolare destinata ai cittadini stranieri che si trovano in Italia in cerca di un rapporto di lavoro dipendente ma non lo hanno ancora reperito. La normativa vigente pone specifici requisiti per il rilascio e soprattutto per il rinnovo di tale permesso, inclusa la necessità che sussistano le condizioni di cui alle disposizioni amministrative emanate dal Ministero dell'Interno. Le autorità competenti, in primo luogo il Questore in qualità di responsabile dell'ufficio di polizia dell'immigrazione, devono accertare il permanere di tali requisiti al momento della presentazione della domanda di rinnovo.
La questione giuridica
La controversia aveva ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla Questura alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il ricorrente presumibilmente contestava il provvedimento di diniego sostanziale e proceduralmente, ovvero affermando che i presupposti per il rinnovo sussistevano oppure che la Questura non aveva correttamente istruito il procedimento. In via alternativa, potrebbe aver dedotto violazioni dei principi generali dell'azione amministrativa quali proporzionalità, adeguatezza istruttoria e correttezza procedimentale. Il TAR doveva verificare se l'Amministrazione aveva correttamente valutato i requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento di tale status giuridico e se il provvedimento impugnato era motivato e coerente con la normativa di riferimento.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non contenga una motivazione articolata nei dettagli, il dispositivo di respingimento del ricorso consente di inferire che il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento della Questura nel suo complesso. Il collegio giudicante ha presumibilmente accertato che l'Amministrazione aveva correttamente verificato i presupposti di legge per il rinnovo del permesso di soggiorno e aveva trovato che questi non erano soddisfatti oppure erano venuti a mancare rispetto alla situazione precedente. Il TAR ha verosimilmente ritenuto che le ragioni del diniego, qualunque fosse la loro natura fattuale, trovassero adeguato fondamento nella normativa di riferimento e nelle disposizioni amministrative vigenti al tempo della decisione della Questura. La valutazione dell'Amministrazione circa il permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge è stata considerata dal tribunale conforme ai principi del diritto amministrativo e alle norme sull'immigrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero, confermando così la legittimità del provvedimento della Questura che aveva rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sostenuto le proprie spese senza diritto al rimborso. Il TAR ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente. Infine, il tribunale ha disposto l'oscuramento dei dati personali e delle generalità del ricorrente nel testo della sentenza, in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali e alle norme sulla privacy, al fine di tutelare la dignità e i diritti della persona interessata.
Massima
La Pubblica Amministrazione legittimamente rifiuta il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nella tipologia dell'attesa occupazione quando accerta che i presupposti richiesti dalla legge per il mantenimento di tale status non sussistono nel momento in cui la domanda di rinnovo viene presentata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Mara Bertagnolli, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Antonio De Vita, Consigliere per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS- del 16 dicembre 2021, mediante il quale il Questore della Provincia di Lecco ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso con quello impugnato. sul ricorso numero di registro generale 642 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Casiraghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; MINISTERO DELL'INTERNO-Questura di Lecco, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2025 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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